Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 1351
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Testo completo
N. R.G. 1033/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1033/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Simona Fabbrini in sostituzione dell'avv. GANCI FABIO Parte_1
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità citata in
atti;
contesta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in memoria di costituzione, CP_1
ribadendo come la prescrizione debba decorrere dalla data di comunicazione del decreto di
ricostruzione di carriera, ovvero dal 19.11.2020 e non dalla data di notifica del ricorso (21.05.2023).
Il dott. Burgello insiste nella svolta eccezione di prescrizione, evidenziando come il provvedimento di
ricostruzione di carriera rilevi ai fini della collocazione nella fascia stipendiale a seguito della conferma
in ruolo, con riconoscimento del servizio preruolo nella misura di legge.
Per il resto, le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi
rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1033/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GANCI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MICELI WALTER, con elezione di domicilio in VIA ROMA 48 90046 MONREALE, presso il difensore avv. GANCI FABIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.03.2023, la docente ha esposto di essere stata Parte_1
dipendente del , con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_2
indeterminato dal 1.09.2019, in quiescenza dal 1.09.2020, e di avere prestato, prima dell'immissione in ruolo, servizio alle dipendenze del resistente, con reiterati contratti di lavoro subordinato a CP_1
tempo determinato, dettagliatamente indicati alle pag. n.
2-4 del ricorso (in particolare, dall'a/s
2000/2001 all'a/s 2018/2019).
L'esponente ha, quindi, dedotto, in ordine al mancato riconoscimento degli incrementi stipendiali connessi all'anzianità di servizio maturati e non percepiti durante il periodo di precariato e sino alla data della conferma in ruolo, la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva
28.06.1999/70/CEE, nonché la necessaria estensione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4.08.2011 per i dipendenti in servizio al 1.09.2010, la valutabilità dei sevizi di insegnamento prestati con orario ridotto rispetto al tempo pieno previsto dalla contrattazione collettiva, il recupero delle utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione economica.
2
La ricorrente ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “- previa disapplicazione dell'art. 526 del
D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tale norma viola il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea;
- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo
e dei contratti individuali di lavoro di parte ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati da parte ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, previa applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1033/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. Simona Fabbrini in sostituzione dell'avv. GANCI FABIO Parte_1
Per il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità citata in
atti;
contesta l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in memoria di costituzione, CP_1
ribadendo come la prescrizione debba decorrere dalla data di comunicazione del decreto di
ricostruzione di carriera, ovvero dal 19.11.2020 e non dalla data di notifica del ricorso (21.05.2023).
Il dott. Burgello insiste nella svolta eccezione di prescrizione, evidenziando come il provvedimento di
ricostruzione di carriera rilevi ai fini della collocazione nella fascia stipendiale a seguito della conferma
in ruolo, con riconoscimento del servizio preruolo nella misura di legge.
Per il resto, le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi
rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1033/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GANCI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MICELI WALTER, con elezione di domicilio in VIA ROMA 48 90046 MONREALE, presso il difensore avv. GANCI FABIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.03.2023, la docente ha esposto di essere stata Parte_1
dipendente del , con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_2
indeterminato dal 1.09.2019, in quiescenza dal 1.09.2020, e di avere prestato, prima dell'immissione in ruolo, servizio alle dipendenze del resistente, con reiterati contratti di lavoro subordinato a CP_1
tempo determinato, dettagliatamente indicati alle pag. n.
2-4 del ricorso (in particolare, dall'a/s
2000/2001 all'a/s 2018/2019).
L'esponente ha, quindi, dedotto, in ordine al mancato riconoscimento degli incrementi stipendiali connessi all'anzianità di servizio maturati e non percepiti durante il periodo di precariato e sino alla data della conferma in ruolo, la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva
28.06.1999/70/CEE, nonché la necessaria estensione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4.08.2011 per i dipendenti in servizio al 1.09.2010, la valutabilità dei sevizi di insegnamento prestati con orario ridotto rispetto al tempo pieno previsto dalla contrattazione collettiva, il recupero delle utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione economica.
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La ricorrente ha, pertanto, chiesto all'intestato Tribunale di: “- previa disapplicazione dell'art. 526 del
D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tale norma viola il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del
Consiglio dell'Unione Europea;
- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo
e dei contratti individuali di lavoro di parte ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati da parte ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, previa applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del
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