Trib. Bolzano, sentenza 27/09/2024, n. 164

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bolzano, sentenza 27/09/2024, n. 164
Giurisdizione : Trib. Bolzano
Numero : 164
Data del deposito : 27 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 199-2024 R.G.L., promossa da:
TASHI ORJADA, - residente a Bolzano, rappresentata e difesa dall' avvocato Mauro De
Pascalis [...], giusta delega a margine del ricorso depositato il 10.04.2024, elettivamente domiciliata presso, lo studio di quest'ultimo sito in Bolzano, Piazza Mazzini 49

- RICORRENTE -

contro
INPS in Persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Lucia Orsingher ([...]) e Raimund Bauer
([...]) giusta procura Not. Roberto Fantini di Roma DD. 23.01.2023 N.37590, con domicilio eletto presso la sede in Piazza Domenicani n.30 39100 Bolzano
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- CONVENUTO-
In punto: PI – lavoro domestico
causa assegnata a sentenza all'udienza del 27.09.2024 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
in via principale:
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, con espressa pronuncia di annullamento dei provvedimenti di revoca di cui ai documenti nr. 6 e 7 con i quali l'INPS ha richiesto la restituzione della somma in questione e per
l'effetto accertare e dichiarare non dovute le pretese dell'INSP;
conseguentemente dichiarare che la ricorrente, avendo richiesto entro l'anno di vita del suo bambino, essendo in possesso di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi, ha pieno diritto a richiedere e a mantenere inalterato il suo diritto alla PI e questo per i motivi, in fatti ed in diritto espressi in narrativa
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari;

- in caso di non accoglimento del ricorso si richiede sin d'ora la compensazione delle spese stante la mancanza di motivazione del provvedimento dell'INSP e quindi la totale assenza di possibilità di vaglio della sua eventuale legittimità.
In ogni caso si richiede l'applicazione dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione.
per la parte convenuta INPS:
(comparsa di costituzione)
Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
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in via principale: respingersi il ricorso in quanto infondato in diritto e non provato e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dalla parte ricorrente nei confronti dell'INPS. Spese di causa rifuse.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10.04.2024 TA AD conveniva in giudizio l'INPS ed esponeva al
Tribunale:
- Di aver lavorato come domestica alle dipendenze della sig.ra ST SE fino al
24.06.2021, quando il rapporto si interrompeva per dimissioni;

- Che le dimissioni, effettuate in sede protetta, intervenivano entro il primo anno di vita del proprio figlio nato il 20 marzo del 2021;

- Di aver presentato in data 30/06/2021 domanda di PI;

- Che la domanda di PI veniva accolta dall'Istituto con decorrenza 2/7/2021;

- Che successivamente, con provvedimento di gennaio 2022 la PI veniva revocata e richiesta in restituzione in quanto asseritamente “non spettante”.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente contestava di dover restituire alcunchè all'INPS, ritenendo di avere pieno diritto alla percezione della PI e rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio INPS, contestando la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto a percepire la PI. In particolare l'INPS eccepiva che le tutele di cui agli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 151/2001 (id est l'accesso alla prestazione di disoccupazione nei casi di dimissioni volontarie durante il periodo tutelato di divieto di licenziamento) non sarebbero applicabili al lavoro domestico. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
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All'udienza del 9.7.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 27.09.2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 20.08.2024.
Nessuno depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo in calce.
Motivi
Il ricorso è fondato e troverà accoglimento per le ragioni che si andranno ora ad esporre.
La lavoratrice madre ha diritto alla NASpI, senza distinzione di tipologia di lavoro svolto (cfr.
Trib. Lodi 30 maggio 2023, R.G. n. 149/2023).
Ma si proceda con ordine
Fatti pacifici / risultanti dai documenti prodotti:
– la ricorrente, che ha prestato attività di lavoro in qualità di colf, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 40 ore settimanali, in base al C.C.N.L. Lavoro Domestico
(v. doc. n. 1 fasc. ric., contratto di assunzione), rassegnava le dimissioni in data 24 giugno 2021
(v. doc. n. 2 fasc. ric.), prima della cessazione del periodo di maternità obbligatoria (figlio nato il
20.03.2021);
la ricorrente è madre di un bambino nato il [...];

– a
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