Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 439

TRIB Napoli
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 439
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 439
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5038/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 9122/2023
TRA
DE IM, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Maria Lettera, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile, rappresentando che l'I.N.P.S., dopo averlo sottoposto a visita, l'aveva riconosciuto invalido nella misura del 50%.
1
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. Luigi Comite Mascambruno, valutava il ricorrente invalido nella misura del 76%, conseguentemente confermando l'insussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione assistenziale indicata.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 18.04.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l'I.N.P.S. che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 9122/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente
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