Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 14
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 7222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/11/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...];
Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
Galliena Gaia Stefania ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Francesco
Nullo n. 5, giusta procura alle liti in atti;

e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta con la concessione di termine per note sino al 17/12/2024. ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi IGnori e ;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

• dichiarare compensate le spese legali;

OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2) Le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori che, nello spirito dell'affido condiviso, Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse delle figlie, con obbligo paritetico di educarle, istruirle, curarle ed assisterle moralmente tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé. Per_ 3) Le figlie e sono collocate in via prevalente presso la madre, nella casa familiare di Per_1 proprietà indivisa al 50% con il IG. , sita in Vimodrone, Viale Martesana n. 39, identificata Parte_2 al Catasto del Comune di Vimodrone al foglio 2, particella 673, sub 55, Cat. A/2, classe 01, 6 vani,
r.c. 852,15.=, che viene qui assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi esistenti, unitamente all'autorimessa (censita al Comune di Vimodrone al foglio 2, particella 673, sub 70, Cat. C/6, classe
02, 17 mq., r.c. 47,41.=) sino all'autonomia economica di tutte e due le figlie.
4) Il mutuo ipotecario BCC, Mutuo n. 012/209757 43 resta a carico delle parti al 50% ciascuno.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità e termini, impegnandosi ad essere personalmente presente:
a. a fine settimana alternati, dal venerdì sera (o dalle ore 15.00 nei periodi di chiusura della scuola con prelevamento presso la casa familiare) sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento delle figlie direttamente a scuola/università.
b. un giorno infrasettimanale (che i genitori potranno concordemente decidere in base alle necessità), dal pomeriggio sino alla sera, con riaccompagnamento a casa;

c. durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre ore 21.00 ovvero dal 30 dicembre ore 21.00 al 6 gennaio
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