Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/11/2024, n. 572
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Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Sezione civile
Ruolo collegiale famiglia
riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa G L Presidente (rel\est.)
dr.ssa C D S Giudice
dr.ssa I C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 673\23 avente ad oggetto: SEPARAZIONE
trattenuta in decisione ex art 127 ter cpc dal 4.9.2024
TRA
nata a [...] il [...] ) con Parte_1 C.F._1
l'avv.to R B – giusta procura in atti - ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi res.te Controparte_1
( con l'avv.to C D A giusta procura in atti C.F._2
resistente
Nonché
Pubblico Ministero – sede -- intervenuto
Conclusioni : come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Pag. 1 a 4
Con ricorso depositato il 18.5.2023 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario nel 1997;
che dall'unione nascevano due figli ( cl.1998, maggiorenne, Persona_1 studente;
cl.2004, maggiorenne, autonomo e convivente con la madre in una casa di Per_2 proprietà di quest'ultima sita in Brivadi – VV- ) – chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, la separazione con addebito al marito;
assegnarsi a quest'ultimo la casa familiare in Parghelia poiché l ricorrente già trasferitasi a Brivadi (Ricadi) in una casa di sua proprietà;
porre a carico esclusivo del padre - come già avviene - il mantenimento della figlia Per_1 studentessa a Milano;
obbligare il marito a corrisponderle l'assegno di mantenimento in misura di euro 600,00 mensili in quanto inoccupata e riconosciuta invalida;
chiedeva inoltre la restituzione della metà dei risparmi sul conto della gioielleria;
l'assegnazione della sua quota della gioielleria dove ha lavorato per circa 30 anni;
il 50% dell'avviamento di tale attività nonché il 50% del valore del terreno edificabile sito a Parghelia, acquistato in corso di matrimonio ed intestato ad entrambi.
Si costituiva tardivamente il resistente, aderendo alla domanda principale tuttavia con addebito alla moglie;
contestava la analoga domanda ex adverso e la richiesta di mantenimento posta la concreta capacità lavorativa la moglie, per età e titoli (cuoca) ;
aderiva alla richiesta di mantenimento esclusivo e diretto in favore della figlia contestava le restanti Per_1 domande restitutorie mentre chiedeva la restituzione delle somme investite per la ristrutturazione della casa della moglie in Brivadi.
Fissata l'udienza di comparizione personale (6.2.2024) – ritualmente comunicata al PM - le parti, esclusi margini di riconciliazione, venivano autorizzati a vivere separatamente.
Con ordinanza emessa pari data (non reclamata) il GI pronunciava i provvedimenti di cui all'art 473bis.22 cpc che di seguito
Ruolo collegiale famiglia
riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa G L Presidente (rel\est.)
dr.ssa C D S Giudice
dr.ssa I C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 673\23 avente ad oggetto: SEPARAZIONE
trattenuta in decisione ex art 127 ter cpc dal 4.9.2024
TRA
nata a [...] il [...] ) con Parte_1 C.F._1
l'avv.to R B – giusta procura in atti - ricorrente
E
nato a [...] il [...] ed ivi res.te Controparte_1
( con l'avv.to C D A giusta procura in atti C.F._2
resistente
Nonché
Pubblico Ministero – sede -- intervenuto
Conclusioni : come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Pag. 1 a 4
Con ricorso depositato il 18.5.2023 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario nel 1997;
che dall'unione nascevano due figli ( cl.1998, maggiorenne, Persona_1 studente;
cl.2004, maggiorenne, autonomo e convivente con la madre in una casa di Per_2 proprietà di quest'ultima sita in Brivadi – VV- ) – chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, la separazione con addebito al marito;
assegnarsi a quest'ultimo la casa familiare in Parghelia poiché l ricorrente già trasferitasi a Brivadi (Ricadi) in una casa di sua proprietà;
porre a carico esclusivo del padre - come già avviene - il mantenimento della figlia Per_1 studentessa a Milano;
obbligare il marito a corrisponderle l'assegno di mantenimento in misura di euro 600,00 mensili in quanto inoccupata e riconosciuta invalida;
chiedeva inoltre la restituzione della metà dei risparmi sul conto della gioielleria;
l'assegnazione della sua quota della gioielleria dove ha lavorato per circa 30 anni;
il 50% dell'avviamento di tale attività nonché il 50% del valore del terreno edificabile sito a Parghelia, acquistato in corso di matrimonio ed intestato ad entrambi.
Si costituiva tardivamente il resistente, aderendo alla domanda principale tuttavia con addebito alla moglie;
contestava la analoga domanda ex adverso e la richiesta di mantenimento posta la concreta capacità lavorativa la moglie, per età e titoli (cuoca) ;
aderiva alla richiesta di mantenimento esclusivo e diretto in favore della figlia contestava le restanti Per_1 domande restitutorie mentre chiedeva la restituzione delle somme investite per la ristrutturazione della casa della moglie in Brivadi.
Fissata l'udienza di comparizione personale (6.2.2024) – ritualmente comunicata al PM - le parti, esclusi margini di riconciliazione, venivano autorizzati a vivere separatamente.
Con ordinanza emessa pari data (non reclamata) il GI pronunciava i provvedimenti di cui all'art 473bis.22 cpc che di seguito
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