Trib. Milano, sentenza 11/07/2024, n. 3585

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 11/07/2024, n. 3585
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 3585
Data del deposito : 11 luglio 2024

Testo completo

N. 5676/23 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 12 giugno 2023
da
CASSANESE APPALTI S.R.L. in persona dell'amministratore unico, signora LA LP elettivamente domiciliata in Salerno, Piazza F. Alario, 1, presso lo studio associato Capo, Comeglio e Salerno, rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso dagli avvocati GI Salerno e Lucio Siani ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Margherita Casagli. convenuto
OGGETTO: verbale unico di accertamento e notificazione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso in data 12 giugno 2023, la società SS Appalto s.r.l. si è rivolta all'intestato Tribunale e, citando in giudizio, l'Istituto previdenziale, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
• Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali innanzi esposti, non dovuti, in tutto o in parte, i crediti vantati dall'INPS nei confronti della società “SS” con il verbale unico di accerta-mento e notificazione N. PZ00001/2021-787-01 del 21/12/2021 (RIFF. INPS: 2021006994 e 2021007998 del 21/12/2021);
con ogni ulteriore conseguenza di legge. E, comunque:
Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali innanzi esposti, che il verbale unico di accertamento e notificazione N. PZ00001/2021-787-01 del 21/12/2021 ha illegittimamente applicato la contrattazione collettiva per le imprese del settore edile, per i periodi lì indicati, ai lavoratori I- LE, RS DR, AO AO,
EL ON, EN EM AS, IS DRo, AR ME, SS El SS, IA AT CE, Di CI ON, AN IO, LE GI, NO IT ME, IM IL, NE RI, MA IT, ME AM, SS RO F., RR NI, CC NG, IF TA, IF JE, ZZ GI, IG CO M., OI RU, LI RA, RG AB, Vice-conte NI, ZO CH S., TE SA, De CA PA, MI CO;
con-seguentemente, accertare e dichiarare non dovuti, anche in parte, i correlativi crediti vantati dall'INPS nei confronti della società “SS”. Con ogni altra ulteriore conseguenza di legge;
Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali innanzi esposti, che il verbale unico di accerta-mento e notificazione N.
PZ00001/2021-787-01 del 21/12/2021 ha illegittimamente ricompreso nell'imponibile contributivo e fiscale, per tutto l'arco temporale indicato nello stesso verbale, gli importi corrisposti a titolo di indennità di trasferta ai lavoratori ER LE, RS DR, AO AO, EL ON, EN EM AS, IS DRo, AR ME, SS El SS, IA AT CE, Di CI NI, AN IO, LE GI, NO IT ME, IM IL, NE RI, MA IT, ME AM, SS RO F., RR NI, CC NG, IF TA, IF JE, ZZ GI, Ros-signoli CO M., OI RU, LI RA, RG AB, CO NI, ZO CH S., TE SA, De CA PA, MI CO, AZ NI A.,
-C LO C., EG TR, AC CE, RA NI, CO IT NI, US SI, NI TO, SA PI;
conseguentemente, accertare e dichiarare non dovuti, anche in parte, i correlativi crediti vantati dall'INPS nei confronti della società “Cas-sanese”. Con ogni altra ulteriore conseguenza di legge;

• Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali innanzi esposti, che il verbale unico di accerta-mento e notificazione N. PZ00001/2021-787-01 del 21/12/2021 ha i) illegittimamente applicato il c.c.n.l. del settore edile e riconosciuto un diverso inquadramento ai lavoratori ER LE, RS DR, AO AO, EL ON, EN EM AS, IS DRo, MA ME, SS
El SS, IA AT CE, Di CI NI, AN IO, LE GI,
NO IT ME, IM IL, NE RI, MA IT, ME AM, SS RO F., RR NI, CC NG, IF TA, IF JE, ZZ GI, IG CO M., OI RU, LI RA, RG AB, CO ON, ZO CH S., TE SA, De CA PA, MI CO, ii) illegittima-mente riconosciuto un superiore inquadramento, in applicazione del c.c.n.l. per le imprese “me-talmeccaniche”, ai lavoratori AZ NI A., MA SI, NI TO, LO PI, iii) illegittimamente riconosciuto un superiore inquadramento, in applicazione del c.c.n.l. per le imprese “edili”, ai lavoratori AC NG, EG TR, IS DRo, AC CE, RA NI, OI IT NI, FT ST, ZO CH S.;
conseguentemente, accertare e dichiarare non dovuti, anche in parte, i correlativi crediti vantati dall'INPS nei confronti della società “SS”. Con ogni altra ulteriore conseguenza di legge;

• Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali innanzi esposti, che il verbale unico di accerta-mento e notificazione N. PZ00001/2021-787-01 del 21/12/2021 ha illegittimamente revocato le agevolazioni contributive godute dalla società
“SS” ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015, per l'assunzione, con contratto di apprendistato, dei Signori AZ NI (dal 18/06/2018 al 27/08/2018), AN IO (dal 14/02/2019 al 23/09/2019) e LI RA (dal 01/07/2018 al 30/09/2020);
conseguentemente, accertare e dichiarare non dovuti, anche in parte, i correlativi crediti vantati dall'INPS nei confronti della società
“SS”. Con ogni altra ulteriore conseguenza di legge;

• • Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali innanzi esposti, che il verbale unico di accerta-mento e notificazione N. PZ00001/2021-787-01 del 21/12/2021 ha illegittimamente ritenuto che il rapporto di lavoro tra la società “SS” ed i Signori IM IL e ZZ GI, per il periodo che va dal 3 aprile al 30 giugno 2017, si fosse svolto a tempo pieno;
conseguentemente, accertare e dichiarare non dovuti, anche in parte, i correlativi crediti vantati dall'INPS nei confronti della società
“SS”. Con ogni altra ulteriore conseguenza di legge;

• Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali innanzi esposti, che il verbale unico di accerta-mento e notificazione N. PZ00001/2021-787-01 del 21/12/2021 ha illegittimamente ritenuto che i lavoratori AC NG C., EL ON,
IS DRo, AR ME, SS El SS, IA AT CE, De CA PA, Di CI NI, AN IO, NO IT ME, IM IL, NE RI, MA IT, ME AM, SS AL F., NI TO, RR NI, IF TA, IG CO M., CA EL RA, LI RA, CO NI, avessero svolto, per i periodi lì indicati, ore di lavoro straordinario maggiori di quelle dichiarate dalla società
“SS” all'ente previden-ziale;
conseguentemente, accertare e dichiarare non dovuti, anche in parte, i correlativi crediti van-tati dall'INPS nei confronti della società “SS”. Con ogni altra ulteriore conseguenza di legge;

• Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali innanzi esposti, che il verbale unico di accerta-mento e notificazione N. PZ00001/2021-787-01 del 21/12/2021 ha illegittimamente disconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società “SS” ed i Signori TI NP (dal 15/01/2019 al 30/03/2019), IC CA (dal 11/09/2018 al 28/09/2018) e SP CE (dal 02/08/2016 al 06/08/2016);
conseguentemente, accer-tare e dichiarare non dovuti, anche in parte, i correlativi crediti vantati dall'INPS nei confronti della società
“SS”. Con ogni altra ulteriore conseguenza di legge;

• Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali innanzi esposti, la illegittimità dell'assoggettamento a contribuzione della somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) corrisposta dalla società “Cassa-nese” al Signor LE BE nel mese di agosto 2018;
con ogni ulteriore conseguenza di legge;

• in ogni caso, ove il giudice adito dovesse ritenere sussistenti, in tutto od in parte, i crediti vantati dall'INPS nei confronti della società “SS” con il verbale unico di accertamento e notifica-zione N. PZ00001/2021-787-01 del 21/12/2021 (RIFF. INPS: 2021006994 e 2021007998 del 21/12/2021), accertare e dichiarare, per i titoli e le causali innanzi esposti, l'illegittimità della applicazione del regime sanzionatorio preveduto dall'art. 116, comma VIII, lett. b), della legge n. 388/2000, conseguentemente, accertare e dichiarare non dovuti, anche in parte, i correlativi crediti vantati dall'INPS nei confronti della società “SS”. Con ogni altra ulteriore conseguenza di legge.
Con vittoria di spese ed onorari.”
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio sottopone al giudicante le pretese contributive che gli ispettori dell'Inps ritengono dovute dalla società SS TI s.r.l. e che costituiscono oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ000001/2021-787-01 del 21 dicembre 2021.
Plurime le ragioni di credito e altrettanto le ragioni per le quali la società ritiene di nulla dovere e respinge ogni pretesa avversaria:
1) Gli ispettori hanno ritenuto che a trentadue lavoratori, dipendenti della
SS TI, ed occupati dalla stessa nel periodo 1 gennaio 2016-30 settembre 2020, sulla base delle mansioni svolte, dovesse applicarsi il CCNL
Edilizia in luogo del CCNL Metalmeccanico.
La società, per contro, sull'assunto che i predetti operai sono stati impiegati in appalti meglio indicati nel ricorso aventi ad oggetto l'installazione e la manutenzione dei reti di distribuzione elettrica, respinge l'applicabilità del diverso CCNL, rivendicando la correttezza ed adeguatezza della contrattazione collettiva applicata.
Più nello specifico, per la SS TI, tutti i lavori ai quali sono stati adibiti
i lavoratori di cui al verbale, hanno riguardato l'installazione di impianti per la trasformazione alta, media tensione e per la distribuzione di energia elettrica alternata e impianti di pubblica illuminazione.
La società ha sempre operato in forza di subappalti aventi ad oggetto lavori appartenenti alla categoria OG10, ovvero quella sopra riportata (per l'appunto: installazione di impianti per la trasformazione alta, media tensione e per la distribuzione di energia elettrica alternata e impianti di pubblica illuminazione.) per i quali poi è stato rilasciato anche il certificato di regolare esecuzione.
La società committente UNARETI s.p.a. in forza di varie gare, ha commissionato opere di realizzazione e manutenzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica di media e bassa tensione e la realizzazione delle cabine elettriche, gli appaltatori, via via succedutisi (CEIT e VA) hanno poi subappaltato a
SS parte dei lavori e, precisamente, le opere di realizzazione della nuova rete elettrica, le riparazioni anche con servizio di pronto intervento, la realizzazione degli scavi, la posa
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