Trib. Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 3197
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro dott.ssa I P, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9645/2023 R.G.
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cuma n. 28, presso lo studio dell'avv. Parte_1
F A, da cui è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
E
, rappresentata e difesa come in atti;
Controparte_1
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/07/2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' , Controparte_1 chiedendo “1) accertare e dichiarare che il dott. ha svolto di fatto l'incarico di Responsabile della Pt_1
Struttura Complessa da gennaio 2012 a dicembre 2021;
Parte_2
2) per l'effetto condannare, per le causali di cui in premessa, anche ai sensi e per tutti gli effetti di cui all'art.
36 Costituzione e 2126 c.c., la , elettivamente dom.to per la carica presso gli uffici dell'Ente CP_2 in Pozzuoli (Na) alla via Corrado Alvaro, 8, al pagamento, in favore di esso ricorrente, dell'importo di €
153.921,60, per il periodo gennaio 2012 – dicembre 2021, a titolo di indennità di sostituzione ex art. 22
CCNL 19/12/2019 oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo;
3) in via meramente subordinata condannare, per le causali di cui in premessa, anche ai sensi e per tutti gli effetti di cui all'art. 36 Costituzione e 2126 c.c., la , elettivamente dom.to per la carica presso CP_2 gli uffici dell'Ente in Pozzuoli (Na) alla via Corrado Alvaro, 8, il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive, per le mansioni superiori di fatto espletate, a titolo di differenze retributive per il periodo gennaio 2012 – dicembre 2021, differenze che saranno quantificate in un successivo giudizio;
4) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Nello specifico, parte ricorrente ha esposto:
- di essere dirigente medico in servizio presso l'U.O.S.M. di Salute Mentale di Afragola della resistente;
- che la resistente con delibera n. 631 del 2005 gli ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile della struttura complessa ;
Parte_3
- che tale incarico è stato più volte prorogato con successive delibere e di aver quindi continuato sempre svolgere le predette mansioni;
- di avere diritto al pagamento delle spettanze derivanti dallo svolgimento della superiore mansione.
- Ritualmente citata in giudizio, l' si è costituita ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso Controparte_1
e comunque la sua infondatezza nel merito.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata da parte resistente circa l'esistenza di un precedente giudicato che impedirebbe l'esame della fattispecie per cui è causa.
Ed invero, nel precedente ricorso – incardinato innanzi all'intestato Tribunale il 20/12/2016 recante rg.
15350/2016 e definito con sent. 389/2020, e successivamente con sentenza della Corte d'Appello di Napoli Con n 1035/2022 - l'odierno ricorrente, aveva chiesto la condanna della al pagamento delle differenze retributive scaturenti dalle mansioni superiori di fatto svolte per aver ricoperto in qualità di dirigente
l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa “ ” dal gennaio 2008 all'ottobre Parte_3
2016. In questa sede, invece, il medesimo istante ha agito in giudizio per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL per l'arco temporale da gennaio 2012 a dicembre 2021.
Vi è dunque differenza di petitum nonché di arco temporale di accertamento.
Tanto premesso, deve ritenersi provata la circostanza che il ricorrente abbia svolto le mansioni di Dirigente
Responsabile di Struttura complessa “ ”. Parte_3
Sul punto, può farsi riferimento innanzitutto alla copiosa documentazione depositata dal ricorrente, da cui si evince che egli ha indubbiamente svolto suddette mansioni: sono presenti in atti, infatti, e a mero titolo esemplificativo, le predisposizioni dei turni del personale di servizio a firma del ricorrente, così come le autorizzazioni alla partecipazione di corsi di aggiornamento o di tirocini, sempre a firma del ricorrente, nonché i documenti recanti la sottoscrizione del ricorrente relativi alla richiesta di mobilità dei dipendenti o di proroga dei contratti.
Non secondario, peraltro, appare che nella documentazione in atti – in gran parte riferibile al periodo oggetto del giudizio e quindi sufficiente a fondare il convincimento del giudice – ci si riferisca al ricorrente come Referente o Responsabile della struttura complessa.
Ciò posto, la prova per testi ha chiarito ulteriormente che il dr. ha svolto di fatto le mansioni di Pt_1 responsabile della struttura complessa di Casoria.
Infatti, il teste ha affermato: “lavoro presso l'Unità Operativa Complessa di salute Testimone_1 mentale di che ha sede a , sono un medico e conosco il ricorrente poiché Parte_2 Parte_3 lavoriamo insieme. Il ricorrente è il dirigente medico responsabile della struttura di , anche io Parte_3
sono un dirigente medico in servizio presso questa struttura. Io sono in servizio da ottobre 2000 presso questa struttura, quando ho iniziato il ricorrente già lavorava in questa struttura, ne è divenuto responsabile all'incirca nel 2005. Come responsabile il ricorrente organizza il lavoro dei medici, degli psicologi, degli assistenti sociali e degli infermieri, li coordina e dirige, stabilisce i turni, autorizza le ferie, è responsabile dei programmi da attuare, delle attività ambulatoriali e domiciliari, nonché dell'attività di informazione alle
PPAA tra cui il Tribunale e la Procura. Il ricorrente autorizza gli straordinari, in sua assenza provvede il medico presente. E' responsabile della sicurezza sul lavoro, non è responsabile della valutazione dei rischi.
Fa lui la valutazione annuale e di fine incarico dei medici e del personale infermieristico. Non ha un superiore gerarchico, decide tutto in piena autonomia quale responsabile della struttura. So che al