Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 9651
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Testo completo
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RG. 23745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. R S Presidente
Dott.ssa V R Giudice
Dott. I C Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23745/2024 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.9.2024, avente ad oggetto: Ricorso per l'assegnazione di quota di pensione, ai sensi dell'art. 12 l.898/1970, confluito nell'art. 473 bis n. 37 c.c. (Pagamento diretto del terzo) vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. F A, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...] CP_1
RESISTENTE contumace NONCHE'
n. q. di Controparte_2 [...]
all'ex in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa come in CP_3 CP_4 atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 12 bis L. 898/1970,- /art. 473 bis n. 37 cc- la sign. Parte_1
esponeva:
[...]
A) in data 13/giugno/1979 in Napoli i Sigg.ri e il sig. Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio;
B) a seguito di vicende che avevano reso intollerabile la convivenza, la sig.ra
, proponeva ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di Parte_1
Napoli, che si concludeva con sentenza depositata in data 30.6.2003 che si allega al presente ricorso. Per effetto della separazione alla ricorrente sig.ra veniva Parte_1 riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 250,00;
C) successivamente, le parti adivano nuovamente le autorità giudiziali e con sentenza
n.ro 4430/2013 del 5.4.2013 il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 13/giugno/1979;
D) che detto provvedimento giudiziale, che richiamava quanto già precedentemente previsto con sentenza di separazione giudiziale, statuiva l'obbligo del sig. di CP_1 versare la somma di euro 250,00 mensili, oltre adeguamento Istat, quale assegno divorzile a favore della sig.ra ;
Parte_1 E) e' il caso di precisare che la sig.ra , è affetta da gravi patologie, che le Parte_1 hanno determinato un'invalidità pari al 100%, come riconosciuta dal Tribunale di
Napoli sez. Lavoro e Previdenza, con omologa del 20.12.2022 emessa dal dott. Per_1
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(…) Ebbene è il caso di precisare che la sig.ra successivamente alla pronuncia Parte_1 della sentenza di divorzio non ha contratto nuove nozze;
ha contratto matrimonio con il sig. in data 13/giugno/1979. Assunto come dies a quo il giorno del CP_1 matrimonio, dalla lettura della busta paga del sig. riferita all'ottobre 2018, si CP_1 evince, che lo stesso veniva assunto in data 3/4/1980. Per l'effetto, quindi, nell'arco temporale che va dal 3.4.1980 ovvero dalla data di assunzione del sig. presso il Comune di Napoli, e la data di pronuncia della CP_1 sentenza di divorzio, avvenuta in data 5.4.2013 la sig.ra , coerentemente a Parte_1 quanto disposto dalla legge richiamata, ha maturato il riconoscimento e la consequenziale attribuzione nella misura del 40% del T.F.S maturato dall'odierno convenuto. (…) Occorre precisare inoltre, al fine di una quantificazione certa della richiesta che la percentuale spettante all'ex coniuge secondo quanto stabilito dall'art. 12 bis, comma 2,
l.n. 898/1970, è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
ne consegue che, alla luce del primo e del secondo comma dell'articolo in esame, occorre dividere l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicare il risultato ottenuto per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro e quello matrimoniale sono coincisi, calcolando successivamente il 40 per cento su tale importo.
Nel caso di specie risulta quindi documentalmente provata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 12 bis L. Div.: invero la ricorrente è titolare dell'assegno divorzile in forza della sentenza n.ro 4430/2013 del 5.4.2013 del Tribunale di Napoli e non ha contratto nuove nozze (cfr. certificato di Stato libero in atti).
Il sig. a far data dal 3.4.1980 è stato impiegato presso il Comune di Napoli CP_1 con mansioni di giardiniere. Da informazioni assunte, il sig. , nell'aprile 2022 è CP_1 stato collocato a riposo, e nel giugno 2023 invece ha già percepito la metà del T.F.S. maturato per gli anni di servizio. CP_ La sig.ra diffidava in data 23.10.2023, il comune di Napoli nonché l' Parte_1 per ottenere il decreto di liquidazione del T.F.S. Tuttavia, la ricorrente, aveva riscontro solo dal Comune di Napoli che confermava quanto appreso, ovvero che nell'aprile 2022 il sig. veniva collocato a riposo. CP_1
Tanto premesso quindi, si ha : 1) che la sig.ra non ha mai contratto nuove Parte_1 nozze dalla pronuncia del divorzio avvenuta in data 05/04/20213. 2) che il 1/Aprile/2022 il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Napoli intercorrente tra il sig. CP_1
e il suddetto comune cessava e nel giugno 2023 veniva liquidata la prima quota del T.F.S.;
3) che considerata la durata del rapporto coniugale tra l'odierno istante ed il coniuge obbligato convenuto di complessivi anni 33, tutti coincidenti con il rapporto di lavoro subordinato tra il medesimo Sig. e il comune di Napoli, l'istante ha diritto CP_1 alla corresponsione di una quota di T.F.S., pari al 40% dell'indennità maturata dall'altro coniuge nel suddetto periodo. 4) che considerata la condotta assunta dal sig.
nel giudizio recante r.g. 228/2018, ricorrono i presupposti, per disporre il CP_1 sequestro conservativo della seconda quota di T.F.S. che sarà corrisposta al sig. CP_1 nel giugno del 2024, e/o alternativamente, disporre inaudita altera parte, provvedimento esecutivo utile alla sig.ra per poter ottenere quanto a lei spettante. Ed invero Parte_1 sul fumus boni iuris, si precisa nuovamente che la ricorrente in osservanza alla legge artt. 12-bis l. n. 898/1970 non ha contratto nuove nozze, è di stato libero, e la sentenza di divorzio nr.o 4430/2013 del 5.4.2013 dispone di assegno di mantenimento a suo favore di importo pari ad euro 250,00. Sul periculum in mora, vi è il fondato timore della ricorrente, che la sua principale garanzia del credito, ovvero la seconda Tranches del
T.F.S possa