Trib. Cosenza, sentenza 04/01/2025, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 04/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 11
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 452/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
US SE, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Trieste n. 80, presso lo
studio dell'Avv. Angelo Canino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertato e dichiarato l'inadempimento
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza alle dedotte obbligazioni contrattuali poste
a suo carico quale datore di lavoro, dichiararla responsabile dei fatti di cui in narrativa,
ovvero dichiarare che le patologie da cui è affetto il ricorrente, ovvero la “Aneurisma
dell'aorta trattata chirurgicamente con posizionamento di tubo protesico aorta ascendente
ed emiarco arco aortico e CABG per dissezione aortica acuta”, nonché, le conseguenti
“ischemia talamica sinistra, emianopsia occhio destro in soggetto con ipertensione
arteriosa non controllata e sindrome depressiva” meglio descritte in narrativa ed il
peggioramento delle sue condizioni di salute, sono dovuti alla colpa esclusiva o
1 concorrente del datore di lavoro, ovvero all'inosservanza del precetto di cui agli artt.
2087 e 1218 c.c., ovvero alla violazione delle altre norme antinfortunistiche e,
subordinatamente, che le malattie e/o l'infortunio di che trattasi sono da ricollegare
all'ambiente di lavoro ed alle mansioni svolte anche sotto il profilo della concausa;
2) per

l'effetto, condannare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in persona del legale
rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore del sig. US US, di tutti i
danni patiti, compresi quelli patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2059 c.c., per I.T.T. ed
I.T.P., per postumi invalidanti, per danno biologico, danno esistenziale e comunque tutti i
danni differenziali non indennizzabili e giammai indennizzati dall'INAIL, nella misura di €
893.112,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o che sarà determinata in
corso di causa, secondo le tabelle legali in uso presso il Tribunale di Cosenza, il tutto oltre
interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., oppure oltre svalutazione
monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
3) emettere, in ogni caso, qualsiasi altro

provvedimento idoneo a fare conseguire al ricorrente quanto dedotto e richiesto nel
ricorso;
4) condannare,
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