Trib. Taranto, sentenza 07/02/2024, n. 298

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 07/02/2024, n. 298
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 298
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo

Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 07.02.2024, promossa da:
AR AN rappresentata e difesa dall'avv. Mario Soggia
Ricorrente
C O N T R O
FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY – AMBITO SPECIFICO SISTEMA MODA”- ITS MI.TI, in personal del legale rappresentante p.t. Convenuta contumace
Oggetto: graduatoria

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31.01.2023, il ricorrente impugnava e contestava la legittimità della graduatoria finale, adottata all'esito della procedura di selezione indetta dalla Fondazione convenuta con bando del 15.03.2021, per la stipula di un contratto di prestazione d'opera collaborativa avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Direttore generale per la durata di due anni e con scadenza il 19.07.2023. A tale proposito riferiva che l'incarico era stato conferito a GR GI, collocatosi al primo posto in graduatoria con 80 punti, a frante dei 78 punti del ricorrente.
In particolare, contestava l'omessa esclusione ex art. 80 e 42 d.lgs. 50/16 per incompatibilità e conflitto di interessi del candidato GR GI, risultato idoneo vincitore, facendo leva sulla circostanza che questi era rappresentante legale e presidente del Cda della società ASCLA, inclusa tra i componenti del Consiglio di indirizzo della
Fondazione convenuta.
In secondo luogo, il ricorrente invocava l'invalidità della graduatoria per violazione di legge, nello specifico del bando di gara, in sede di attribuzione del punteggio per la lingua inglese
(entrambi i concorrenti avevano conseguito 3 punti), per le esperienze professionali (per cui GR aveva conseguito 40 punti e il ricorrente 35 punti) e per il colloquio (ove il ricorrente aveva conseguito 28 punti e GR 30 punti).


Pertanto, concludeva chiedendo di accertare e dichiarare, previa rettifica delle risultanze concorsuali, il diritto del ricorrente ad essere destinatario di un contratto di prestazione
d'opera coordinata e continuativa per un compenso di € 2.500,00 mensili, ovvero, in subordine, di condannare parte convenuta al risarcimento dei danni in favore del ricorrente in misura pari all'importo di € 2.500,00 mensili per due anni a titolo di lucro cessante e perdita di chance, oltre spese e accessori.
Non si costituiva in giudizio la Fondazione convenuta la quale, previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata contumace.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso non è fondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Preliminarmente, si precisa che la convenuta non può essere qualificata, sul piano della natura giuridica, come “organismo di diritto pubblico”, come tale assoggettata alla disciplina di evidenza pubblica di cui all' art. 1 co. 1 e 3 lett. a) e d) d.lgs. 50/16, nonostante la formale qualificazione attribuita dallo statuto.
Proprio sulla natura pubblica o privata della Fondazione convenuta si sono pronunciati in successione il Tar Lecce e il Consiglio di Stato al fine di risolvere la questione del riparto di giurisdizione sulla presente controversia. Entrambi hanno confermato che “non si tratta di soggetto di diritto pubblico e, pertanto, deve ritenersi che agisca secondo le regole del diritto civile”, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Sent. Cons. Stato all. 17 ricorr.).
Pertanto, alla luce di quanto riconosciuto in sede amministrativa, deve ritenersi che la fase selettiva e comparativa preordinata alla stipula del contratto di prestazione d'opera di collaborazione va qualificata come “fase precontrattuale”, come tale improntata al rispetto delle regole privatistiche di cui all'art. 1337 c.c. di buona fede e correttezza.
Passando all'esame nel merito delle censure, con riferimento alla doglianza relativa alla
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