Trib. Teramo, sentenza 30/05/2024, n. 359
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Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.G M, nella causa iscritta al n°1669
/2021 R.G.
TRA
, nato/a a SANT'OMERO (TE) il 19/02/1996, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.SCARPANTONI CARLO e SCARPANTONI LUCA e Parte_2
, che lo/a rappresentano e difendono come da procura in atti;
[...]
CONTRO
, con sede in S.Egidio alla Vibrata (TE), viale Kennedy n°197, in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.AMADIO
ALBERTO e SAVELLI CLAUDIO ( ) Indirizzo Telematico;, C.F._1 che lo/a rappresentano e difendono come da procura in atti
All'udienza del giorno 30 maggio 2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha svolto per tutta Parte_1 la durata del rapporto di lavoro per cui è causa mansioni superiori di receptionist inquadrabili nel 5° livello di cui alla scala classificatoria del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del settore Turismo, comparto Pubblici
Esercizi, sottoscritto nel 2010;
• condanna la al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 differenze retributive discendenti dall'inquadramento superiore e per lavoro supplementare, nonché di ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, di indennità sostitutiva ferie, festività e permessi ROL non goduti e di differenze sul trattamento di fine rapporto, nella misura complessiva di € 22.171,49, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con regolarizzazione della posizione contributiva;
• condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali pari al 15% dell'importo di tali compensi difensivi, IVA e CAP di legge, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Teramo in data 30 maggio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.G M
1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 28.10.2021, Pt_1
, in epigrafe generalizzato/a, si è rivolta al Tribunale di Teramo, in funzione di
[...] giudice del lavoro, deducendo: • di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della nel periodo del 05.06.2019 al 30.08.2020, con inquadramento formale Controparte_1
nel 6° livello retributivo contratto collettivo nazionale di lavoro Turismo - Pubblici
Esercizi;• di essere stata addetta a mansioni di addetta al ricevimento negli alberghi e di aver diritto all'inquadramento nel 5° livello CCNL Turismo - Pubblici Esercizi;• di aver osservato un orario di lavoro dalle ore 07,00 alle ore 14,30 o 14,30 alle ore 22,00 per sei giorni a settimana, per complessive 40 ore settimanali rivendicate, e di aver quindi svolto lavoro secondo l'orario ordinario, anziché part time, come da contratto individuale;• di aver quindi diritto al superiore inquadramento rivendicato ed alle corrispondenti differenze retributive, anche per il lavoro supplementare, oltre all'indennità sostitutiva ferie, festività e permessi non goduti, ai ratei delle mensilità aggiuntive ed alle differenze sul trattamento di fine rapporto, rivendicando un credito complessivo di €.22.171,49, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria..
Ha pertanto chiesto condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di , a titolo di Parte_1
differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori, di compenso per lavoro straordinario, di indennità sostitutiva ferie, festività e permessi non goduti, di ratei mensilità aggiuntive e di differenze sul trattamento di fine rapporto, la somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con regolarizzazione della posizione contributiva.
La parte convenuta si è costituita in giudizio tardivamente ed ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto, deducendo la congruità dell'inquadramento lavorativo e contestando la affermata prestazione di lavoro supplementare.
Nessuna contestazione sussiste in ordine alla esistenza ed alla durata del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, sulla base della espressa ammissione da parte del legale
CP_ rappresentante della resistente, con dichiarazione avente pieno valore confessorio, nonché sulla base della documentazione in atti (cfr. lettera di assunzione a tempo determinato in data 03/06/2019, lettera di proroga del rapporto di lavoro e prospetti paga) e degli esiti della prova testimoniale (deposizioni testimoniali testi Tes_1
2 di 7
e sulla cui CP_3 Testimone_2 Controparte_4 Controparte_5
attendibilità non vi è ragionevole motivo di dubitare), nonché sulla applicabilità della contrattazione collettiva invocata (contratto collettivo nazionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.G M, nella causa iscritta al n°1669
/2021 R.G.
TRA
, nato/a a SANT'OMERO (TE) il 19/02/1996, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.SCARPANTONI CARLO e SCARPANTONI LUCA e Parte_2
, che lo/a rappresentano e difendono come da procura in atti;
[...]
CONTRO
, con sede in S.Egidio alla Vibrata (TE), viale Kennedy n°197, in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.AMADIO
ALBERTO e SAVELLI CLAUDIO ( ) Indirizzo Telematico;, C.F._1 che lo/a rappresentano e difendono come da procura in atti
All'udienza del giorno 30 maggio 2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha svolto per tutta Parte_1 la durata del rapporto di lavoro per cui è causa mansioni superiori di receptionist inquadrabili nel 5° livello di cui alla scala classificatoria del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del settore Turismo, comparto Pubblici
Esercizi, sottoscritto nel 2010;
• condanna la al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 differenze retributive discendenti dall'inquadramento superiore e per lavoro supplementare, nonché di ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, di indennità sostitutiva ferie, festività e permessi ROL non goduti e di differenze sul trattamento di fine rapporto, nella misura complessiva di € 22.171,49, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con regolarizzazione della posizione contributiva;
• condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali pari al 15% dell'importo di tali compensi difensivi, IVA e CAP di legge, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Teramo in data 30 maggio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.G M
1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 28.10.2021, Pt_1
, in epigrafe generalizzato/a, si è rivolta al Tribunale di Teramo, in funzione di
[...] giudice del lavoro, deducendo: • di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della nel periodo del 05.06.2019 al 30.08.2020, con inquadramento formale Controparte_1
nel 6° livello retributivo contratto collettivo nazionale di lavoro Turismo - Pubblici
Esercizi;• di essere stata addetta a mansioni di addetta al ricevimento negli alberghi e di aver diritto all'inquadramento nel 5° livello CCNL Turismo - Pubblici Esercizi;• di aver osservato un orario di lavoro dalle ore 07,00 alle ore 14,30 o 14,30 alle ore 22,00 per sei giorni a settimana, per complessive 40 ore settimanali rivendicate, e di aver quindi svolto lavoro secondo l'orario ordinario, anziché part time, come da contratto individuale;• di aver quindi diritto al superiore inquadramento rivendicato ed alle corrispondenti differenze retributive, anche per il lavoro supplementare, oltre all'indennità sostitutiva ferie, festività e permessi non goduti, ai ratei delle mensilità aggiuntive ed alle differenze sul trattamento di fine rapporto, rivendicando un credito complessivo di €.22.171,49, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria..
Ha pertanto chiesto condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di , a titolo di Parte_1
differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori, di compenso per lavoro straordinario, di indennità sostitutiva ferie, festività e permessi non goduti, di ratei mensilità aggiuntive e di differenze sul trattamento di fine rapporto, la somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con regolarizzazione della posizione contributiva.
La parte convenuta si è costituita in giudizio tardivamente ed ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto, deducendo la congruità dell'inquadramento lavorativo e contestando la affermata prestazione di lavoro supplementare.
Nessuna contestazione sussiste in ordine alla esistenza ed alla durata del rapporto lavorativo dedotto in giudizio, sulla base della espressa ammissione da parte del legale
CP_ rappresentante della resistente, con dichiarazione avente pieno valore confessorio, nonché sulla base della documentazione in atti (cfr. lettera di assunzione a tempo determinato in data 03/06/2019, lettera di proroga del rapporto di lavoro e prospetti paga) e degli esiti della prova testimoniale (deposizioni testimoniali testi Tes_1
2 di 7
e sulla cui CP_3 Testimone_2 Controparte_4 Controparte_5
attendibilità non vi è ragionevole motivo di dubitare), nonché sulla applicabilità della contrattazione collettiva invocata (contratto collettivo nazionale
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