Trib. Milano, sentenza 16/01/2024, n. 483
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Marangoni Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice relatore dott. Vincenzo Carnì Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2017 promossa da:
OH HR HM (C.F. 00000000001), con il patrocinio degli avvocati ALBERTO CAMUSSO, MARCO FRANCESCO ANTONIO FRANCETTI e
IM AG, elettivamente domiciliato in Milano, Via Senato, 8 presso
l'avv. Marco Francetti
FASHIONEAST S.A.R.L. (C.F. 00000000000), con il patrocinio degli avvocati
ALBERTO CAMUSSO, MARCO FRANCESCO ANTONIO FRANCETTI e
IM AG, elettivamente domiciliata in Milano, Via Senato, 8 presso
l'avv. Marco Francetti
ATTORI contro
pagina 1 di 36 RI OS IN FALLIMENTO IN PERSONA DEL CURATORE
(C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MARCO CONSONNI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Privata Fratelli Gabba, 3;
FALLIMENTO OS S.R.L. (C.F. 01986230645), con il patrocinio dell'avv.
ANNAMARIA FEROLETO elettivamente domiciliato in Milano, Via L. Manara, 11, presso il difensore;
CONVENUTI
FALLIMENTO FALBER PROJECT S.R.L. (C.F. 02876630647)
FALLIMENTO SA.CO S.R.L. (C.F. 11240270154)
FALLIMENTO BIVER S.R.L. (C.F. 12403420156)
FALLIMENTO MALF S.R.L. (C.F. 01979310644)
CONVENUTI CONTUMACI
AM. VI. SRL (C.F. 08602061213) con il patrocinio degli avvocati ALBERTO
CAMUSSO, MARCO FRANCESCO ANTONIO FRANCETTI;
IM
AG, elettivamente domiciliata in Milano, Via Senato, 8 presso l'avv. Marco
Francetti
QU LI (C.F. 13418385) con il patrocinio degli avvocati ALBERTO
CAMUSSO, MARCO FRANCESCO ANTONIO FRANCETTI;
IM
AG, elettivamente domiciliata in Milano, Via Senato, 8 presso l'avv. Marco
Francetti
INTERVENUTE
pagina 2 di 36 CONCLUSIONI
ATTORI e INTERVENUTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, e previa conferma del provvedimento e delle misure già rese nell'ordinanza di reclamo (procedimento n. 8857/2017 R.G.), per i motivi tutti esposti in atti:
Nel merito:
- previo rigetto di tutte le domande avversarie nonché le eccezioni, difese e deduzioni tutte formulate dalle controparti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
- previo accertamento e dichiarazione del diritto di NA Limited ad intervenire nel presente procedimento;
A) Accertare e dichiarare la nullità del marchio RI” di titolarità di CH S.r.l. in LL di cui alla registrazione n. 1276797 del 23 aprile 2010 classi 9, 16, 35, 38
e 41, registrazione n. 884302 del 7 marzo 2003, rinnovata con il n. 1527855 il 7 febbraio
2013 classi 3, 9, 14, 18 e 25;
per i motivi tutti meglio dedotti in atti, disponendo affinché la sentenza sia trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e HI per le relative annotazioni;
B) Accertare e dichiarare la decadenza per non uso del marchio RI” di titolarità di
CH S.r.l. in LL di cui di cui alla registrazione n. 1276797 del 23 aprile
2010 classi 9, 16, 35, 38 e 41, e registrazione n. 884302 del 7 marzo 2003, rinnovata con il n. 1527855 il 7 febbraio 2013 classi 3, 9, 14, 18 e 25, per i motivi tutti meglio dedotti in atti, disponendo affinché la sentenza sia trasmessa all'Ufficio Italiano Brevetti e
HI per la relativa annotazione;
C) Accertare e dichiarare che il diritto di depositare i HI CH (come da estremi in atti) e i nomi a dominio individuati in atti spettava agli attori e/o agli intervenuti, anche disgiuntamente tra loro, ex art. 118 C.P.I. per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto;
D) Disporre con sentenza ex art. 118, terzo e sesto comma, C.P.I., il trasferimento delle predette registrazioni e domain names, in favore di JO IS HM, personalmente o per il tramite di soggetti giuridici a lui riconducibili;
E) Accertare e dichiarare che ogni e qualsiasi utilizzo del segno RICH, ad inclusione di ma non limitatamente a, l'uso nell'ambito di sfilate, manifestazioni fieristiche, comunicazioni promo-pubblicitarie di qualsiasi natura e su qualsiasi mezzo di pagina 3 di 36
informazione, su siti internet inclusi social media, ovvero su cataloghi, prodotti, da parte di ciascuno dei convenuti, costituisce contraffazione dei HI HM ai sensi dell'art. 20 C.P.I., nonché e comunque atto di concorrenza sleale per i motivi tutti meglio esposti in atti;
e per l'effetto
F) Inibire in via definitiva al Signor VE CH in LL, CH S.r.l. in
LL in persona del legale rappresentante pro tempore e del Curatore Fallimentare,
a Biver S.r.l. in LL in persona del legale rappresentante pro tempore e del
Curatore Fallimentare, a SA.CO S.r.l. in LL in persona del legale rappresentante pro tempore e del Curatore Fallimentare e a BE Project S.r.l. in LL in persona del legale rappresentante pro tempore e del Curatore Fallimentare, ciascuno per quanto di ragione, con riferimento all'Unione Europea, ogni e qualsivoglia utilizzo, anche online, del marchio RI”, e comunque di ogni espressione, denominazione, marchio, insegna, nome a dominio, profilo Twitter, profilo Instagram pagina/account Facebook, riferimenti Google Plus o qualsiasi altro segno distintivo costituito da, o ricomprendente, il nome RI”, in relazione a qualunque prodotto o servizio, con efficacia estesa a tutto il territorio dell'Unione Europea;
G) Disporre a carico dei convenuti, in solido tra loro, una sanzione pecuniaria non inferiore ad Euro 20.000 (ventimila) per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, e di Euro 5.000 (cinquemila) per ogni prodotto fabbricato, pubblicizzato con qualunque mezzo, offerto in vendita o commercializzato, ovvero per qualsiasi ulteriore atto di violazione dei diritti degli attori come meglio individuati ai capi che precedono, in violazione dell'emanando ordine di inibitoria;
H) Ordinare il trasferimento o la riassegnazione, a titolo gratuito a favore degli attori e delle terze intervenute dei seguenti nomi a dominio quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richblack.it, richblacklabel.it, richblacklabel.com, richcafe.it e richhotel.it nonché di qualsiasi ulteriore nome a dominio confondibile con i HI HM, disponendo espressamente che il relativo Registar e Mantainer provveda tempestivamente in tal senso, ovvero il loro oscuramento per le ragioni di cui in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, ordinare la rimozione dei contenuti dei siti di cui al punto precedente, ivi compresi i metatag, che fanno riferimento ai HI
HM, prodotti, immagini pubblicitarie di titolarità degli attori;
M) Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura degli attori ed a spese dei convenuti, in solido tra loro, tenuti al rimborso tempestivo a presentazione delle relative fatture, entro 30 giorni dall'emissione della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale (Il Corriere della Sera e La Repubblica) e due riviste specializzate nel settore
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(Vogue e GQ), nonché per un periodo non inferiore a tre mesi sulla homepage del sito internet istituzionale delle convenute: moschillo.com e richblacklabel.com.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché della fase cautelare
e di reclamo, rimborso forfetario spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% e successive occorrende.”
FALLIMENTO OS S.R.L.
“1. In via preliminare:
a) accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di parte attrice per i motivi di cui in atti;
b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi e nei termini di cui in atti;
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità ex art. 164(4) c.p.c. della domanda di rivendica svolta da parte attrice ex art. 118 c.p.i.;
d) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità ex art. 164(4) c.p.c. della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice.
2. In via principale: rigettare nel migliore dei modi per le convenute, VE CH,
CH S.r.r., Biver S.r.l., Malf S.r.l., BE Project S.r.l. e Sa.Co S.r.l., tutte le domande formulate da FAeast S.àr.l. e dal sig. JO IS HM per tutti
i motivi ed eccezioni indicati in atti.
3. In via istruttoria: disporre, ove necessario, l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi al procedimento cautelare in corso di causa in prime cure (R.G. 479-1/2017) e al procedimento di reclamo (R.G. 8856/2017).
4. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e
CPA”.
RI OS IN FALLIMENTO
“1. In via preliminare:
a) accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di parte attrice per i motivi di cui in narrativa;
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b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi e nei termini di cui in narrativa;
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità ex art. 164(4) c.p.c. della domanda di rivendica svolta da parte attrice ex art. 118 c.p.i.;
d) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità ex art. 164(4) c.p.c. della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice.
2. In via principale: rigettare nel migliore dei modi per le convenute, RI OS,
OS S.R.L., BIVER S.R.L., MALF S.R.L., FALBER PROJECT S.R.L. e
SA.CO S.R.L., tutte le domande cautelari formulate da FAeast S.àr.l. e dal sig. JO
IS HM per tutti i motivi ed eccezioni indicati in narrativa.
3. In via istruttoria: disporre, ove necessario, l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio relativi al procedimento cautelare in corso di causa in prime cure (R.G. 479-1/2017) e al procedimento di reclamo (R.G. 8856/2017).
4. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.”
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Ragioni della decisione
1. JO IS HM e FAeast S.à.r.l. hanno convenuto in giudizio, con citazione notificata il 19 dicembre 2016, VE CH, CH S.r.l., Malf S.r.l.,
Biver S.r.l., SA.CO S.r.l. e BE Project S.r.l.
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