Trib. Roma, sentenza 07/01/2024, n. 1116
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Testo completo
N. R.G. 25863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVIII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
D C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C
nel procedimento n. R.G. 25863/2023 degli affari civili contenziosi promossa da:
, nato il 05.03.1996 in Romania (C.U.I. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via Gioele Solari n. 193, presso lo studio dell'avv. Graziella
S, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso telematicamente depositato
ricorrente contro
, domiciliati in Controparte_1
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
resistente
Oggetto: ricorso avverso decreto allontanamento cittadino comunitario (d.lgs. n.
30/07).
Con ricorso depositato il 17.05.2023 il ricorrente, cittadino rumeno destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale del Prefetto di Roma dell'11.04.2023, notificatogli nella stessa data, sul presupposto della sussistenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza, ha domandato, previa sospensione,
l'annullamento del provvedimento impugnato, ritenendo, in particolare, che
l'allontanamento debba presupporre comportamenti gravemente minacciosi per
l'incolumità pubblica e tali da turbare effettivamente la convivenza civile, oltre
che essere disposto nel rispetto del principio di proporzionalità, senza che le segnalazioni riportate nel provvedimento possano, di per sé, rispondere a tali requisiti.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 27.06.2023, chiedendo il rigetto del ricorso.
Rigettata in data 01.06.2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice ha fissato l'udienza in data 13.12.2023, svoltasi mediante trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022. All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre ricordare in premessa che l'applicazione di un provvedimento di allontanamento comporta un serio pregiudizio del diritto alla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio dell'Unione Europea sancito dall'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Per questo motivo, il
d.lgs. n. 30/2007, in materia di diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha circoscritto con precisione le ipotesi in cui il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione possa essere compresso, limitandole in particolare, alle ipotesi in cui ricorrano i motivi di pubblica sicurezza elencati dal primo comma dell'art. 20 d.lgs. n. 30/07, nel testo introdotto dalla legge n. 129/2011, di conversione del decreto legge n. 89/2011.
E infatti la norma da ultimo citata prevede espressamente che i limiti all'ingresso e al soggiorno dei cittadini dell'Unione siano appunto correlati a motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza ed altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (non imperativi), laddove i motivi di pubblica sicurezza vengono definiti dal terzo comma imperativi “quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia, concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona umana ovvero all'incolumità pubblica” e la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale “è incompatibile con la civile e sicura convivenza”.
Inoltre, l'art. 20, quarto comma, del decreto legislativo menzionato prevede espressamente che i provvedimenti limitativi di cui si discute
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVIII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
D C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C
nel procedimento n. R.G. 25863/2023 degli affari civili contenziosi promossa da:
, nato il 05.03.1996 in Romania (C.U.I. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, via Gioele Solari n. 193, presso lo studio dell'avv. Graziella
S, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso telematicamente depositato
ricorrente contro
, domiciliati in Controparte_1
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
resistente
Oggetto: ricorso avverso decreto allontanamento cittadino comunitario (d.lgs. n.
30/07).
Con ricorso depositato il 17.05.2023 il ricorrente, cittadino rumeno destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale del Prefetto di Roma dell'11.04.2023, notificatogli nella stessa data, sul presupposto della sussistenza di motivi imperativi di pubblica sicurezza, ha domandato, previa sospensione,
l'annullamento del provvedimento impugnato, ritenendo, in particolare, che
l'allontanamento debba presupporre comportamenti gravemente minacciosi per
l'incolumità pubblica e tali da turbare effettivamente la convivenza civile, oltre
che essere disposto nel rispetto del principio di proporzionalità, senza che le segnalazioni riportate nel provvedimento possano, di per sé, rispondere a tali requisiti.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 27.06.2023, chiedendo il rigetto del ricorso.
Rigettata in data 01.06.2023 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice ha fissato l'udienza in data 13.12.2023, svoltasi mediante trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto con decreto legislativo n.149/2022. All'esito, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre ricordare in premessa che l'applicazione di un provvedimento di allontanamento comporta un serio pregiudizio del diritto alla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio dell'Unione Europea sancito dall'art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Per questo motivo, il
d.lgs. n. 30/2007, in materia di diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha circoscritto con precisione le ipotesi in cui il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione possa essere compresso, limitandole in particolare, alle ipotesi in cui ricorrano i motivi di pubblica sicurezza elencati dal primo comma dell'art. 20 d.lgs. n. 30/07, nel testo introdotto dalla legge n. 129/2011, di conversione del decreto legge n. 89/2011.
E infatti la norma da ultimo citata prevede espressamente che i limiti all'ingresso e al soggiorno dei cittadini dell'Unione siano appunto correlati a motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza ed altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (non imperativi), laddove i motivi di pubblica sicurezza vengono definiti dal terzo comma imperativi “quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia, concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona umana ovvero all'incolumità pubblica” e la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale “è incompatibile con la civile e sicura convivenza”.
Inoltre, l'art. 20, quarto comma, del decreto legislativo menzionato prevede espressamente che i provvedimenti limitativi di cui si discute
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