Trib. Lucca, sentenza 02/12/2024, n. 492
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Testo completo
N. R.G. 4327/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/9/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FILOMENA CHIMENTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Poggibonsi (SI), Loc. Drove, n. 2/G, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«• i coniugi vivranno in domicili separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre e sarà affidato ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• La casa familiare sita in PIETRASANTA , via DELLA RESISTENZA n. 20 , è assegnata al minore con tutti gli arredi, che vi vivrà con la madre collocataria principale;
Persona_2
• Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Pt_2
1
due giorni a settimana in base all'orario lavorativo del padre oltre ai fine settimana alternati. Al fine di favorire entrambi i reciproci rapporti con il proprio figlio, in pieno spirito di collaborazione, i coniugi concordano: a) che il minore manterrà la propria residenza e collocazione presso
l'abitazione della madre;
b) il padre potrà vedere e tenere con se il figlio nel rispetto delle loro esigenze e previo accordo con la madre e in ogni caso durante la settimana due giorni consecutivi in base ai turni di lavoro - o comunque altri due giorni concordati. Per il fine settimana a settimane alternate con la madre dal sabato mattina fino al lunedì mattino accompagnandolo a scuola;
c) i genitori divideranno tra loro le vacanze scolastiche e durante l'estate dei figli, concorderanno la suddivisione tra loro entro il 30 Maggio