Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 1098

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 1098
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 1098
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2980/2022
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RI in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2980/2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, promossa da:
, C.F. , nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania
Urbinati del foro di RI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._2
del predetto Avvocato in RI (RN), Corso d'Augusto 97/C, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente a [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ettore Dall'Alba (C.F. ) con studio a Cattolica C.F._4
(RN), Via Mancini n. 4/A e Luca Nebbia con studio a Riccione (RN), Viale Piacenza n. 4 (C.F.
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ettore Dall'Alba a C.F._5
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Cattolica (RN), Via Mancini n. 4/A, PEC: e PEC: Email_2
giusta procura in atti;
Email_3
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di RI
. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 26 novembre 2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 29.09.2022 la sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio il sig. esponendo di aver contratto matrimonio in Senegal il 3.06.1979, Controparte_1 precisando che tale atto non è stato trascritto nei registri di Stato Civile Italiano, e che dalla loro relazione Per_ sono nate in data 14.01.2012 le gemelle e e in data 19.12.2013, a RI, è nato Per_1 Persona_3
La ricorrente ha riferito che nel corso degli anni sono sorti dei contrasti che hanno determinato in via definitiva il venire meno della affectio coniugalis e il 2.03.2021 lei ha sporto denuncia presso i Carabinieri di
Cattolica per maltrattamenti in famiglia. La sig.ra ha rappresentato che Parte_1 attualmente il marito non vive più nella casa familiare e si è trasferito in un domicilio a lei non conosciuto.
In relazione alla situazione reddituale del coniuge, la ricorrente ha esposto che il sig. Controparte_1 lavora presso la ditta “LV” di Cattolica quale meccanico di autobus mentre lei è disoccupata.
[...]
Si è costituito in giudizio a seguito della adozione di ordinanza presidenziale il resistente il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e si è riservato di meglio articolare le proprie difese in sede di memorie ex art 183 c.p.c., ritenendo corrette le disposizioni adottate con provvedimenti presidenziale.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale di prima comparizione delle parti i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, i minori sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione: il piccolo, presso la madre;
le più grandi, presso la nonna materna all'estero. In tale sede è stato altresì previsto che il padre possa vedere e tenere presso di sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori ed è stato posto a suo carico assegno mensile di euro 500 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei figli. All'udienza del 9.03.2023 i difensori delle parti hanno rappresentato che il sig. è stato sottoposto alla misura del Controparte_1 divieto di avvicinamento alla sig.ra e il difensore di parte ricorrente ha Parte_1
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chiesto che venisse disposto affido esclusivo dei minori alla madre. Con ordinanza depositata in data
14.03.2023 il Giudice istruttore, previo esame della documentazione relativa al procedimento penale a carico di parte resistente, ha modificato i provvedimenti adottati in sede presidenziale e ha previsto che il figlio minore venisse affidato al Servizio Sociale competente sul territorio di Cattolica, ha Persona_3
Per_ attribuito i poteri di ordinaria amministrazione relativamente alle minori e alla nonna materna Per_1 presso cui le stesse risiedono in Senegal e ha delegato il Servizio all'organizzazione degli incontri padre/figlio. All'udienza del 22.06.2023 è stata rimessa alla decisione del Collegio la decisione relativa alla pronuncia parziale sul vincolo che è stata pronunciata con sentenza del 26.06.2023 e con separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione relativa alle domande accessorie.
All'udienza del 19.10.2023 entrambi le parti hanno rappresentato il loro favore a che la disciplina relativa agli incontri e al passaggio del minore da un genitore all'altro venisse affidata ad un soggetto terzo e il
Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 aprile 2024. A detta udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 26 luglio 2024, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria, evidenziando Per_ che le figlie minori e si trovano in Senegal presso la nonna materna alla quale sono altresì stati Per_1 conferiti i poteri relativi agli atti di ordinaria amministrazione e ha posto alla attenzione delle parti la questione relativa all'eventuale difetto di giurisdizione in ordine alle domande relative al loro affido.
All'udienza del 10 settembre 2024 le parti hanno chiesto termine per dedurre in ordine alla questione relativa al difetto di giurisdizione e hanno altresì chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata rinviata all'udienza del 26 novembre 2024 e in tal circostanza le parti si sono riportate alle note conclusionali già depositate, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c., e hanno chiesto che la causa venisse rimessa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”). pagina 3 di 9
Essendosi il presente Collegio già pronunciato con sentenza parziale sulla domanda relativa alla separazione delle parti, residuano da essere esaminate soltanto le domande
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