Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2024, n. 561
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 164/2023 R.A.C.L., promossa da
UD IN, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marta UD, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato per delibera del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 2 maggio 2022, prot. n. 1628/2022, ricorrente contro
Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao e dall'avv. Stefania Sotgia, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2023, IN UD ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, deducendo:
- di aver presentato domanda per il conseguimento dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti in data 14 novembre 2021;
- che la domanda è stata rigettata in data 17 dicembre 2021, sulla base della motivazione per cui il reddito da lavoro dipendente o assimilato fosse inferiore al 70 per cento del reddito complessivo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022;
- che il reddito rilevante ai fini dell'erogazione del beneficio avrebbe dovuto essere verificato anche con riferimento alla posizione del coniuge separato e non convivente, GI CO;
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato la condanna dell'Inps a corrisponderle gli assegni per il nucleo familiare per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il
28 febbraio 2022.
L'Inps ha resistito in giudizio, contestando nel merito il contenuto delle avverse pretese.
pagina 1 di 5
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in l.
13 maggio 1988, n. 153, “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Ai sensi dell'art. 2 cit., comma 12, i livelli di reddito previsti nella tabella allegata al decreto e le loro maggiorazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 164/2023 R.A.C.L., promossa da
UD IN, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marta UD, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato per delibera del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 2 maggio 2022, prot. n. 1628/2022, ricorrente contro
Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao e dall'avv. Stefania Sotgia, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2023, IN UD ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, deducendo:
- di aver presentato domanda per il conseguimento dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti in data 14 novembre 2021;
- che la domanda è stata rigettata in data 17 dicembre 2021, sulla base della motivazione per cui il reddito da lavoro dipendente o assimilato fosse inferiore al 70 per cento del reddito complessivo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022;
- che il reddito rilevante ai fini dell'erogazione del beneficio avrebbe dovuto essere verificato anche con riferimento alla posizione del coniuge separato e non convivente, GI CO;
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato la condanna dell'Inps a corrisponderle gli assegni per il nucleo familiare per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il
28 febbraio 2022.
L'Inps ha resistito in giudizio, contestando nel merito il contenuto delle avverse pretese.
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2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in l.
13 maggio 1988, n. 153, “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Ai sensi dell'art. 2 cit., comma 12, i livelli di reddito previsti nella tabella allegata al decreto e le loro maggiorazioni
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