Trib. Milano, sentenza 05/11/2024, n. 9541
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Testo completo
N. 38996/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 06/11/2023, discussa nella Camera di Consiglio del 23/10/2024, promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avvocati Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, presso il cui studio in Milano, Viale Bianca
MA n. 33, è elettivamente domiciliato,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] l'[...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Lino Cianfrone, presso il cui studio sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46, è elettivamente domiciliata,
PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.11.2023
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OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1) confermare l'affido condiviso dei figli minori e (essendo MA divenuta Per_1 Per_2 maggiorenne in data 19 luglio 2024) a entrambi i genitori, dando atto che, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli e che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore che ha i figli presso di sé e per il tempo in cui li ha con sé;
2) confermare il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
3) conseguentemente, confermare l'assegnazione della casa familiare, sita a Milano, in Via Carlo Valvassori Peroni n. 45, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla madre prevalentemente collocataria;
4) disporre, a conferma dell'assetto organizzativo attualmente vigente, che il padre, nel rispetto della scrittura privata sottoscritta dai genitori in data 14 novembre 2019 e di quanto stabilito nel giudizio di separazione, dapprima con ordinanza presidenziale del 30 settembre – 4 ottobre 2022 e poi con sentenza n. 10546/2023 pubblicata il 28 dicembre 2023, salvi diversi e migliori accordi tra gli stessi, possa vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità e termini:
− a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, al lunedì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola;
− infrasettimanalmente, il giorno di giovedì, dall'uscita della scuola fino al mattino successivo, con riaccompagnamento direttamente a scuola;
− durante le vacanze estive, complessivamente per quattro settimane, anche non consecutive, costituenti la metà dell'intero periodo di vacanze, in periodi da concordarsi tra i genitori entro la metà di maggio di ciascun anno;
− durante le vacanze natalizie, per metà dell'intero periodo di vacanza, comprensivo ad anni alterni del giorno di Natale o di quello di Capodanno, nel rispetto dell'alternanza in corso;
− durante le vacanze pasquali, per metà dell'intero periodo di vacanza, comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua, nel rispetto dell'alternanza in corso;
− durante le vacanze in occasione del Carnevale per l'intero periodo, ad anni alterni, nel rispetto dell'alternanza in corso;
− alternativamente con la madre, per i ponti e gli ulteriori periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico, da dividersi pariteticamente tra i genitori;
5) disporre che il padre continui a provvedere direttamente all'integrale mantenimento (ordinario e straordinario) di , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con esclusione del Per_3 versamento di qualsiasi ulteriore contributo in favore della madre, attesi i rari rientri della ragazza in
Italia, limitati a momenti di vacanza, peraltro suddivisi pariteticamente tra i genitori;
6) confermare l'obbligo, a carico del OR di contribuire al mantenimento dei figli MA, Pt_1
e , corrispondendo alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 Per_2 ogni mese, la complessiva somma di € 4.200,00 mensili (ossia € 1.400,00 per ciascun figlio), da versarsi tramite bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre al
100% delle spese straordinarie in favore dei figli, come disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di
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Milano, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte, ulteriormente disponendo che, qualora uno o più dei figli dovesse lasciare l'abitazione familiare, onde trasferirsi altrove per motivi di studio, allo stesso/a si applichi il medesimo regime di mantenimento diretto già in essere per la primogenita, con conseguente proporzionale riduzione (di € 1.400,00 per figlio) del contributo versato dal OR alla GN Pt_1 CP_1 7) esonerare il OR dall'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile, tenuto conto Pt_1 della sua sostanziale e pacifica autosufficienza economica, oltre che del suo patrimonio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) ammettere i capitoli di prova, per interpello della GN articolati dal ricorrente nella CP_1 propria memoria ex art. 473-bis.17 co. 1 c.p.c. dal n. 1 al n. 28, di seguito trascritti:
“SULLA RELAZIONE TRA LE PARTI E SULLE LORO RISPETTIVE ESPERIENZE LAVORATIVE” 1) vero che nel 2007 la GN ha avuto contrasti con alcuni familiari e, in particolare, con CP_1 il padre e il fratello;
vero che, per tale ragione, la GN ha deciso di lasciare il proprio CP_1 ruolo di Amministratore Delegato della Drogheria e Alimentari;
2) vero che nel 2017 il OR è stato licenziato dalla CVC Capital;
vero che, in conseguenza del Pt_1 predetto licenziamento, la famiglia è rientrata in Italia;
vero che, in quell'occasione, il OR ha Pt_1 detto alla moglie che avrebbe preferito tornare a Firenze;
vero che la GN ha invece CP_1 insistito affinché il nucleo familiare si stabilisse a Milano;
3) vero che, nell'ottobre 2017, i coniugi hanno acquistato l'immobile sito a Milano, Via Valvassori Peroni;
vero che la GN ha contribuito all'acquisto versando 1.500.000,00 €;
vero che la CP_1 GN ha ottenuto le risorse economiche necessarie per contribuire all'acquisto attraverso CP_1 una donazione indiretta della madre;
vero che il OR ha versato, per l'acquisto della predetta Pt_1 casa, € 1.300.000,00;
vero che il OR oltre all'importo che precede, ha impiegato ulteriori € Pt_1
200.000,00 per il pagamento dei costi di agenzia, del notaio, delle tasse e della ristrutturazione dell'immobile;
4) vero che a partire dai primi mesi successivi al licenziamento del OR da parte di CVC Pt_1
Capital e al conseguente rientro della famiglia in Italia, a Milano, la GN ha iniziato a CP_1 negare al marito qualsiasi forma di solidarietà e vicinanza;
5) vero che, con riferimento al capitolo che precede, in particolare la GN ha manifestato CP_1 un atteggiamento incurante delle difficoltà lavorative del marito;
6) vero che pochi mesi dopo il rientro in Italia della famiglia, la GN ha iniziato a CP_1 mostrare un atteggiamento via via più distante verso il marito;
vero che, in particolare, la GN ha anche iniziato a negare i momenti di intimità con il marito;
CP_1
7) vero che, in particolare, la GN contestualmente alla circostanza di cui al capitolo CP_1 che precede, ha iniziato a rivolgersi al marito gridando, indirizzandogli vari epiteti, quali “stronzo”,
“coglione”, “testa di cazzo”;
vero che ciò accadeva anche alla presenza dei figli, nonché di amici e ospiti della coppia;
8) vero che, con riferimento alla circostanza di cui al capitolo che precede, mai il marito ha reagito;
9) vero che la GN nelle medesime circostanze di cui ai capitoli che precedono, era CP_1 anche solita urlare al marito di volere la separazione;
10) vero che, anche nonostante quanto indicato ai capitoli che precedono, la GN ha CP_1 sempre manifestato un atteggiamento di gelosia nei confronti del marito, giungendo ad accusarlo di coltivare relazioni extraconiugali;
vero che, in particolare, la GN è giunta ad accusare CP_1 le collaboratrici del marito di essere sue amanti, definendole “prostitute”;
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11) vero che in occasione delle circostanze di cui ai capitoli che precedono, la GN era CP_1 solita tenere sveglio il marito sino a tarda ora o svegliarlo nel pieno della notte per proseguire nella discussione;
vero che, in particolare, la GN ignorava le richieste del marito di potere CP_1 riposare;
12) vero che, in conseguenza delle circostanze di cui ai capitoli che precedono, il OR ha Pt_1 proposto alla moglie un percorso di terapia di coppia;
vero che, in data 13 settembre 2018, il OR
e la GN hanno effettuato il primo incontro con la Dott.ssa ;
vero che la Pt_1 CP_1 Per_4
GN dopo il primo predetto incontro con la Dott.ssa ha detto al marito di CP_1 Per_4 non voler effettuare ulteriori incontri;
13) vero che tutti i ripetuti tentativi del marito di tenere unita la coppia sono falliti per la dichiarata volontà della GN di volersi separare. CP_1
SUL RAPPORTO GENITORI/FIGLI
14) vero che il figlio più piccolo della coppia, , ha scritto alla mamma, nella chat WhatsApp Per_2 con lei: “ti prego smetti di insultare il babbo fallo per me ti prego”, “anche oggi li hai insultato scrivedoli e lo fai sempre e io per questo piango quindi se vuoi rovinarmi la vita continua così”, come da doc. 4 che si rammostra;
15) vero che la GN nelle chat whatsapp con i figli, si è riferita al OR con i CP_1 Pt_1 seguenti epiteti ed espressioni: “pezzo di merda”, “stronzo di merda”, “ti si va nicculo...spilorcio”,
“coglione di merda”, “quel coglione”, “mandalo a fanculo”, “dite a quel coglione di farmi un bonifico di 200 euro subito”, “gliel'ho scritto io a quella testa di cazzo”, come da doc. 5 che si rammostra;
16) vero che la GN nella chat WhatsApp e negli