Trib. Arezzo, sentenza 19/11/2024, n. 483
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
n. 937/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 937/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIORGIO LEONCINI e dell'avv. PICCHI SERGIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORGIO LEONCINI
RICORRENTE nei confronti di
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO-TEMPORE (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
STEFANIA RIDENTE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente esponendo che ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza di plurimi e rinnovati contratti a tempo determinato per svariati anni scolastici;
che fino all'anno scolastico 2012-2013 i
docenti a tempo determinato, non potendo fruire delle ferie in quanto titolari di contratti fino al 30 Giugno, avevano diritto a ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, per le ferie non godute in base agli artt. 15 e 19 del CCN Scuola del 29.11.2007;
che l'art. 5 comma 8 del D. L. n. 95 del
6.7.2012, conv. L. n. 135 del 7.8.2012, ha stabilito che le ferie maturate dal
01.09.2013 non potevano più essere retribuite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Successivamente la normativa è stata completata dall'art. 1 commi 54, 55 e 56 Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale ha previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni
(commi 54 e 55) e che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01.09.2013 e chiedendo che il giudice adito accerti e dichiari il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguentemente condanni
l'amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per una pluralità di anni scolastici, per l'importo totale di € 5.355,18.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, oltre che parzialmente prescritta.
Istruita in via esclusivamente documentale, stante la superfluità dell'esperimento d'istruttoria costituenda per i motivi di cui infra, la causa viene discussa e decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal
, vertendosi pacificamente in materia d'inadempimento contrattuale, CP_1
con conseguente applicazione del termine ordinario decennale.
Ciò in quanto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento
2
della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria.
Passando allo scrutinio del merito, anzitutto è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 937/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 GIORGIO LEONCINI e dell'avv. PICCHI SERGIO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIORGIO LEONCINI
RICORRENTE nei confronti di
IN PERSONA DEL Controparte_1
MINISTRO PRO-TEMPORE (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
STEFANIA RIDENTE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente esponendo che ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza di plurimi e rinnovati contratti a tempo determinato per svariati anni scolastici;
che fino all'anno scolastico 2012-2013 i
docenti a tempo determinato, non potendo fruire delle ferie in quanto titolari di contratti fino al 30 Giugno, avevano diritto a ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, per le ferie non godute in base agli artt. 15 e 19 del CCN Scuola del 29.11.2007;
che l'art. 5 comma 8 del D. L. n. 95 del
6.7.2012, conv. L. n. 135 del 7.8.2012, ha stabilito che le ferie maturate dal
01.09.2013 non potevano più essere retribuite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Successivamente la normativa è stata completata dall'art. 1 commi 54, 55 e 56 Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale ha previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni
(commi 54 e 55) e che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01.09.2013 e chiedendo che il giudice adito accerti e dichiari il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguentemente condanni
l'amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per una pluralità di anni scolastici, per l'importo totale di € 5.355,18.
Si costituisce ritualmente il resistente chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, oltre che parzialmente prescritta.
Istruita in via esclusivamente documentale, stante la superfluità dell'esperimento d'istruttoria costituenda per i motivi di cui infra, la causa viene discussa e decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal
, vertendosi pacificamente in materia d'inadempimento contrattuale, CP_1
con conseguente applicazione del termine ordinario decennale.
Ciò in quanto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento
2
della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria.
Passando allo scrutinio del merito, anzitutto è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi