Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 54
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Testo completo
N. R.G. 1949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente rel.
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritta al n.
1949/2024 R.G. promossa
da
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Volpe ed elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE, contumace
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero, in sede
Conclusioni
pagina 1 di 6
La parte costituita ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 23 dicembre 2024, da intendersi integralmente richiamate, ed il Giudice ha riservato di riferire al
Collegio. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, in data 20 dicembre 2024.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2024 la ricorrente, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente, in data 10 agosto 2004 e che dalla unione è nata la figlia
, in data 7 aprile 2009;
il matrimonio è in crisi, a causa dei comportamenti del CP_2
coniuge che ha abbandonato il suo lavoro di panettiere per dedicarsi a lavori occasionali, sì dando vita ad una incompatibilità caratteriale che ha inciso negativamente sui rapporti famigliari;
peraltro, i coniugi avevano già avviato il procedimento per la separazione consensuale, poi estinto per la mancata presentazione del resistente alle udienze;
la donna ha continuato a subire gli atteggiamenti negativi del coniuge, che trascorreva le giornate senza essere impegnato in alcuna attività e sempre ubriaco;
ella era costretta a collocare la minore presso i propri familiari per evitare che assistesse alle scenate che avevano luogo in famiglia;
ha quindi chiesto di pronunciare la separazione coniugale, con addebito della stessa al coniuge, oltre all'affidamento esclusivo della minore a sé, con regolamentazione del diritto di visita del resistente, a cui carico va posto l'onere di contribuire al mantenimento della figlia (per euro
300,00 mensili) e della moglie (per euro 200,00 mensili), con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non costituitosi il resistente (dichiarato quindi contumace), fallito il tentativo di conciliazione, sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti (nello specifico, è stato così disposto: “visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente rel.
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritta al n.
1949/2024 R.G. promossa
da
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Volpe ed elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE, contumace
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero, in sede
Conclusioni
pagina 1 di 6
La parte costituita ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 23 dicembre 2024, da intendersi integralmente richiamate, ed il Giudice ha riservato di riferire al
Collegio. Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, in data 20 dicembre 2024.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18 aprile 2024 la ricorrente, premesso: di avere contratto matrimonio con il resistente, in data 10 agosto 2004 e che dalla unione è nata la figlia
, in data 7 aprile 2009;
il matrimonio è in crisi, a causa dei comportamenti del CP_2
coniuge che ha abbandonato il suo lavoro di panettiere per dedicarsi a lavori occasionali, sì dando vita ad una incompatibilità caratteriale che ha inciso negativamente sui rapporti famigliari;
peraltro, i coniugi avevano già avviato il procedimento per la separazione consensuale, poi estinto per la mancata presentazione del resistente alle udienze;
la donna ha continuato a subire gli atteggiamenti negativi del coniuge, che trascorreva le giornate senza essere impegnato in alcuna attività e sempre ubriaco;
ella era costretta a collocare la minore presso i propri familiari per evitare che assistesse alle scenate che avevano luogo in famiglia;
ha quindi chiesto di pronunciare la separazione coniugale, con addebito della stessa al coniuge, oltre all'affidamento esclusivo della minore a sé, con regolamentazione del diritto di visita del resistente, a cui carico va posto l'onere di contribuire al mantenimento della figlia (per euro
300,00 mensili) e della moglie (per euro 200,00 mensili), con vittoria delle spese di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non costituitosi il resistente (dichiarato quindi contumace), fallito il tentativo di conciliazione, sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti (nello specifico, è stato così disposto: “visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno
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