Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 17
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 17
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 2110/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2110/2022, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. TE C.F._1
Pamela Lanfranchi

- ricorrente -

contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. P_ C.F._2
Bianca Innocenti
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 28.11.2022.
Conclusioni del ricorrente: “piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito: 1) Accertato e dichiarato che i coniugi vivono separati ormai da tempo e che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile, pronunciare la separazione dei coniugi
1


e ai sensi dell'art. 151 c.c. 2) Addebitare la separazione alla TE P_
moglie, IG.ra per i suoi comportamenti contrari ai doveri nascenti dal P_
matrimonio ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. 3) Affidare la figlia minore in via Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre nell'attuale abitazione familiare
e con facoltà per la madre di vederla e frequentarla secondo le modalità meglio viste e ritenute. 4)
Assegnare la casa familiare, sita in Novi Ligure (AL), Via Mazzini n. 130, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, con le relative pertinenze e con quanto l'arreda e correda al IG.
. 5) Porre a carico della IG.ra quale contributo al mantenimento, alla TE P_ crescita ed all'istruzione della figlia la somma mensile di € 300,00 con decorrenza Persona_1
dalla data del deposito del ricorso per separazione, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, somma questa da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo le variazioni degli indici
ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie, non coperte dal S.S.N., secondo le disposizioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Alessandria. Il tutto disponendo che tale importo sia corrisposto dalla IG.ra al IG. fino al P_ TE termine dei regolari studi della figlia e/o fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, e comunque permanendo una stabile convivenza con il padre. 6) Disporre che l'attribuzione
e percezione dell'assegno unico universale erogato dall' avvenga a favore del padre nella CP_2
misura del 100%. 7) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non sussistono i presupposti per stabilire a carico di nessuno dei due coniugi un contributo al mantenimento dell'altro. 8) Disporre da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio la prosecuzione di un monitoraggio psico-educativo del nucleo familiare con sostegno psico- educativo materno, come da relazione dei Servizi medesimi datata 08/04/2024. In ogni caso: 9)
Con vittoria di spese e competenze legali di causa, oltre rimborso del 15% delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, ed oltre CPA e IVA come per legge”.
Conclusioni della resistente: “piaccia al Tribunale Ill.mo, pronunciare la separazione coniugale tra
i coniugi e , con addebito al marito. Rigettare qualunque P_ TE
pronuncia di addebito ex adverso richiesta nei propri confronti. - Voglia altresì il Tribunale disporre che la figlia minore venga affidata in via condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente e anagrafica presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale. - In mero subordine nella denegata e non creduta ipotesi che non sia prevista la collocazione presso la madre disporre un ampliamento del regime di visita che tuteli il rapporto madre e figlia e che preveda almeno due pernottamenti alla settimana e il weekend alternato dal venerdì dopo l'asilo al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo. - Voglia conseguentemente il Tribunale porre a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento TE
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della figlia minore tramite la corresponsione di un assegno di euro 250,00 /mese, oltre ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo in vigore presso codesto Tribunale. - Voglia inoltre prevedere un regime di visita con il padre due giorni infrasettimanali con pernotto e weekend alternati;
- Oltre ad un periodo di due settimane durante le ferie estive di ogni anno, che potranno anche essere consecutive. Principali festività alternate. -
[rinunciata]. Con riserva di ulteriormente instare capitolare e produrre. Vinte spese ed onorari”.
MOTIVAZIONE

1. Con ricorso in data 15.7.2022, il IG. ha rappresentato: che, in data TE
25.8.2013, ha celebrato matrimonio concordatario con la IG.ra che, P_ dall'unione dei coniugi, è nata la figlia, (Novi Ligure, 11.12.2019);
che, “dopo Persona_1
quasi 10 anni matrimonio e dopo il superamento di una precedente crisi che aveva condotto alla separazione nanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure (AL) già nel 2018
[…], insospettito da qualche tempo per le continue assenze della moglie, per il suo umore instabile con picchi di nervosismo anche nei confronti della figlia, e ritardi al rientro dal lavoro con la scusa di dover svolgere ore straordinarie, ha ricevuto una telefonata da persona ignota di sesso femminile che gli rivelava che la moglie, ormai da mesi, intratteneva una relazione extraconiugale con un altro uomo, della cui esistenza erano informati persino alcuni amici comuni e conoscenti”;
che “il IG. , incredulo e fortemente TE
destabilizzato per la notizia ricevuta, la sera stessa della telefonata, recatosi sotto
l'abitazione dell'altro uomo - IG. - ove vi era l'auto della Raimondo Persona_2
parcheggiata, ha affrontato la moglie, la quale, dopo alcune tergiversazioni, ha ammesso anche con il marito l'esistenza della relazione”;
che “da quella sera la IG.ra [è] P_
rimasta a convivere con il e non [ha] più fatto rientro nell'abitazione familiare, Per_2
se non per far visita alla bambina - bimba rimasta con il padre dopo che per 4 notti (2, 3, 4 e
5 maggio 2022) la IG.ra l'aveva trattenuta presso di sé nell'abitazione del P_ sedicente nuovo compagno facendola addirittura dormire nel letto insieme a lui”;
che la figlia minore “con il padre è serena, attiva, gioiosa, dorme regolarmente con cicli sonno-veglia regolari, e svolge le sue routine quotidiane senza alcuna difficoltà o mancanza, mentre i rapporti madre - figlia dal mese di maggio sono sporadici e per lo più legati ai pochi momenti liberi della - che ad esempio in due mesi e mezzo non ha mai proposto di P_ tenere con sé la bambina nei fine settimana -”;
che “la sollecita la bambina P_ all'attaccamento al seno ogni volta che le tiene con sé o le fa visita, pur avendo più volte ricevuto netti rifiuti dalla minore stessa e pur essendo a conoscenza che detto attaccamento
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provoca alla bambina forti mal di pancia a causa dell'inghiottimento di aria nel tentativo di suzione”;
che i coniugi “sono entrambi proprietari, ognuno per la quota del 50%, della casa coniugale sita in Novi Ligure (AL), Via Mazzini n. 130 […], dove attualmente vivono il marito
e la figlia, essendosi la IG.ra stabilita presso il IG. ”;
che P_ Persona_2
“sulla casa familiare grava un'ipoteca iscritta in virtù di un contratto di mutuo ipotecario concesso dalla per l'importo di € 175.000,00, da Controparte_3 restituire in 30 anni, in rate mensili da € 822,28 ciascuna”;
che “la IG.ra ha P_
sempre svolto, e svolge tuttora attività lavorativa di parrucchiera[,] dapprima in un negozio suo, e dal 2021 presso il negozio AN IS ID sito nel Centro Commerciale IPER di
Serravalle Scrivia[,] ha un contratto part-time di 30 ore e percepisce una retribuzione di circa € 900,00 mensili”;
che “oltre a questo lavoro regolare, la IG.ra svolge P_ anche attività di parrucchiera a domicilio presso numerose vecchie clienti del suo negozio”;
che “fino al suo allontanamento dalla casa familiare era solita anche svolgere questa attività presso la casa familiare, dove aveva allestito un apposito spazio con tutte le attrezzature necessarie” e che “il IG. lavora come operaio a tempo pieno ed indeterminato TE
presso la società ex ILVA di Novi Ligure (AL), ora Acciaierie d'Italia, e gode di uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili”.

2. Con decreto in data 26.8.2022, il Giudice, Dott.ssa Francesca Andreoni, rilevato che
“dall'istruttoria espletata non sono […] emersi elementi a sostegno delle violenze fisiche asseritamente subite dalla” IG.ra , che “con riguardo al primo episodio P_
allegato, nel quale la ricorrente lamenta di essere stata colpita dal marito con uno schiaffo sul volto, che le avrebbe causato la lesione del setto nasale, occorre rilevare che non vi è alcun elemento, neppure indiziario, circa la riconducibilità di tale lesione alla condotta dal coniuge, dal momento che l episodio riferito sarebbe avvenuto nel 2013 e la documentazione medica prodotta risale a quasi dieci anni dopo”, che “dalla documentazione prodotta dal resistente - non contestata dalla ricorrente - emerge la volontà della medesima di sottoporsi ad intervento al naso anche per motivi estetici”, che “con riguardo all'altro episodio allegato, lamentando la ricorrente di essere stata colpita dal marito con un randello in data 2 maggio 2022, giova rilevare come la stessa non abbia riferito tale circostanza ai carabinieri intervenuti sul posto (non risultando la stessa dal verbale dai medesimi redatto), i quali attestavano altresì che la ricorrente non presentava sulle parti visibili del corpo nessun segno di lesioni riconducibili ad una violenza fisica”, che “risulta, invece, circostanza pacifica che in tale contesto il resistente si sia impossessato delle chiavi dell'auto (poi restituite) e dell'abitazione familiare nella disponibilità della ricorrente”, che “tali condotte, seppur
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stigmatizzabili, non sono tuttavia tali da giustificare di per sé
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