Trib. Foggia, sentenza 14/11/2024, n. 3087

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 14/11/2024, n. 3087
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 3087
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa R L, all'udienza del giorno 14/11/2024, tenuta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
, ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5366/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DONATACCI ALFREDO contro
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO Controparte_1
TEMPORE rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. V A
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 9.6.2024 la ricorrente, premessa la propria qualità di docente temporaneo di scuola secondaria, per gli anni e i giorni puntualmente indicati in atti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto nelle fascette stipendiali relative ai predetti periodi di lavoro, la retribuzione professionale docenti, prevista dal CCNL comparto scuola del
15.03.2001. Il ricorrente ha, quindi, domandando di accertare e dichiarare il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e, per l'effetto, di Controparte_1
condannare il , in persona del suo pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 1.565,90, o in quella maggiore o


minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Integrato il contraddittorio, si costituiva il il quale non si opponeva alla CP_3
Cont domanda attorea. Il , in particolare, rassegnava le seguenti conclusioni:
“dichiarare che la retribuzione Professionale docente venga liquidata proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato con esclusione di periodi di lavoro non retribuiti”.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.
127 ter c.p.c. , previa verifica della regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
E' pacifico tra le parti nonché documentalmente provato che la ricorrente sia stata docente temporaneo (codice KT, come rinvenibile sulle fascette stipendiali depositate in atti) di scuola primaria, negli anni e per il numero di giorni indicati in ricorso e precisamente per l'a.s. 2018/2019 dal 10.04.2019 al 07.06.2019, dal
10/06/2019 al 10/06/2019, dal 17.06.2019 al 30.06.2019 e dal 01.07.2019 al
02.07.2019 presso IIS L. Fantini di Vergato (BO) per 10/18 h serv. sett. E per l'.a.s.
2020/2021 dal 25.09.2019 al 31.10.2019, dal 01/11/2019 al 03/11/2019, dal
04.11.2019 al 30.11.2019 dal 02.12.2019 al 21.12.2019, dal 23.12.2019 al
06.01.2020, dal 07.01.2020 al 05.02.2020, dal 06.02.2020 al 11.03.2020, dal
12.03.2020 al 09.04.2020, dal 10.04.2020 al 10.05.2020, dal 11.05.2020 al
07.06.2020 e dal 09.06.2020 al 10.06.2020, presso I.I.S ARRIGO SERPIERI di
Bologna, posto comune.
La ricorrente si duole, in questa sede, di non avere ricevuto nelle fascette stipendiali relative ai predetti periodo di lavoro, la retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Così delineata la fattispecie, ai fini decisori, occorre dare atto di quanto di recente affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n.
20015
;
Cass. Sez. Lav. Nr. 33140/19 e nr. 34546/19;
Cass
6239/2020) che di merito
(v. ex plurimis, Trib. Torino 08/07/2019, n.1169;
Trib. Milano n. 1634 del
28.09.2019), le cui argomentazioni pienamente condivisibili, di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c..
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo
della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...";

2.1.
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