Trib. Vasto, sentenza 06/12/2024, n. 103

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 06/12/2024, n. 103
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 103
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. V.G. 178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 178/2024 promosso da
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
31/8/1967, entrambi elettivamente domiciliati a Vasto (CH) alla via
Giulio Cesare n. 57 presso lo studio dell'Avv. MICHELE SONNINI che li rappresenta e difende come da procura in atti;

OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;

2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocazione alternata degli stessi: una settimana con il padre e quella successiva con la madre, e così di seguito. Nella settimana in cui i figli resteranno con la madre, il padre li terrà con sé dal sabato mattina al lunedì mattina, così come – nella settimana successiva – la madre li terrà con sé sempre dal sabato mattina al lunedì mattina;


3) Qualora le necessità dei figli dovessero imporre modifiche momentanee delle condizioni sopra previste, i coniugi le adotteranno concordemente per il tempo necessario a superare le predette necessità. I coniugi stabiliscono quanto segue in ordine alle ferie estive e alle festività: NATALE: la Vigilia di Natale con la madre;
il pranzo di Natale con il padre, mentre il pomeriggio con la madre.
Nel corso dell'intero periodo natalizio i figli rimarranno con i genitori a settimane alterne così come stabilito al precedente punto
2;
PASQUA: il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre, alternativamente di anno in anno. ALTRE FESTIVITA' E PONTI SCOLASTICI: alternativamente un anno con la madre e l'altro con il padre. FERIE ESTIVE: due settimane, anche non consecutive, con la madre e due settimane, anche non consecutive, con il padre.
Per il resto le parti fanno riferimento al Piano Genitoriale in atti. 4) La casa coniugale, di esclusiva proprietà della SI.ra e Pt_1 sita in Vasto (CH) alla Via Boccaccio n°22, sarà temporaneamente assegnata in godimento al SI. unitamente ai relativi Parte_2 arredi, il quale vi permarrà – senza corrispondere alcun canone al coniuge - fino alla data del 30 giugno 2026. Resteranno a carico dello stesso, nel periodo in discorso, le utenze domestiche, l'IMU, la TARI nonché ogni spesa di ordinaria amministrazione relativa all'immobile. Immediatamente dopo l'omologazione della separazione e comunque entro e non oltre il 30.09.2024, i coniugi daranno incarico ad un tecnico di fiducia per la presentazione delle pratiche edilizie necessarie a sanare le difformità/abusi dell'immobile e ad ottenere il “certificato di agibilità” dello stesso. Tutte le relative spese verranno ripartite nella seguente misura: 60% a carico della SI.ra e 40% a carico del SI. Pt_1 [...]
. Alla data del 30 giugno 2026 il SI. lascerà Pt_2 Parte_2 la casa
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