Trib. Taranto, sentenza 24/09/2024, n. 2353

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 24/09/2024, n. 2353
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2353
Data del deposito : 24 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa
assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5845/2023 R.G.
TRA
Comune di Martina Franca rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina D'Alessandro
-appellante-
E
OL EN e LI OR rappresentati difesi dall'Avv. Nunzia Biunno
-appellati-
NONCHE'
Commissario Straordinario Delegato contro il dissesto idrogeologico della Regione Puglia rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Lecce
-terzo chiamato-
NONCHE'
Regione Puglia rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Francesca Di Cecco
-Terza intervenuta-
1


Le parti precisavano le loro conclusioni come da rispettive note scritte
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Comune di Martina Franca proponeva appello avverso la sentenza n. 233/2023 del Giudice di Pace di
Taranto con cui era stata rigettata la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 79/2022 emesso nei suoi
confronti per il pagamento della somma di euro 2.761,92 in favore di OL EN e LI OR
a titolo di indennizzo per l'occupazione di alcuni terreni di loro proprietà per l'esecuzione di opere di messa
in sicurezza di un muro di contenimento limitrofo deliberate dal Commissario straordinario contro il
dissesto idrogeologico per la Regione Puglia.A fondamento dell'appello deduceva la erroneità della
decisione impugnata poiché obbligato al pagamento dell'indennizzo era a il Commissario straordinario di
cui chiedeva la condanna alla corresponsione delle somme dovute.Si costituivano nel presente grado il
OL e la IE chiedendo il rigetto dell'appello sul rilievo della sua infondatezza.Si costituivano in
giudizio anche il Commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia e la
Regione Puglia chiedendo il rigetto dell'appello sul rilievo della sua infondatezza.In rito, la costituzione in
giudizio della Regione Puglia va qualificata come intervento volontario del terzo trattandosi di parte da
ritenersi estranea al primo grado di giudizio.Infatti, in primo grado il Comune di Martina Franca, come si
evince dall'atto di citazione per chiamata in causa, ha evocato in giudizio la Regione Puglia in persona del
Presidente ma non nella qualità di rappresentante della Regione ma nella diversa veste di Commissario
Straordinario contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia.Appare, pertanto, chiaro che la chiamata
in causa non era diretta verso la Regione Puglia quanto piuttosto contro il suo Presidente nella qualità di
Commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico e, dunque, quale organo statale, per le ragioni
che verranno più avanti esposte.Dunque, unico legittimato a partecipare sia al primo grado di giudizio che
al presente è il Presidente della Regione Puglia quale organo dello Stato nella veste di commissario
straordinario contro il dissesto idrogeologico della Regione Puglia, così come ha correttamente fatto detto
organo tramite la locale Avvocatura di Stato.L'intervento volontario della Regione Puglia va, quindi,
dichiarato inammissibile non essendo parte del primo grado di giudizio e stante il divieto di cui all'art. 344,
dovendosi escludere che la Regione possa essere legittimata a proporre opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.
essendo rimasta del tutto estranea al procedimento di occupazione che ha interessato la proprietà
degli appellati OL-LI.Il rilievo di ufficio delle ragioni di inammissibilità della
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