Trib. Catania, sentenza 26/01/2024, n. 497

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 26/01/2024, n. 497
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 497
Data del deposito : 26 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 10666/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10666/2021 promossa da:
COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE CARUSO
SANTO ORAZIO, (C.F. 00410340871), elett. dom. in ACIREALE (CT), C.SO SICILIA 25;

rappresentato e difeso dall'avv. TESTA ISABELLA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
LV LI MU, (C.F. [...]), nata a [...], il
11.11.1986, elett. dom in VIA VITTORIO VENETO, 221 GRAMMICHELE;
rappresentato e difeso
dagli avv.ti DISTEFANO FRANCESCO EMANUELE e GIUSY VIRGA giusta procura in atti.
OPPOSTA
E
LUOGHI COMUNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale
rappresentante pro tempore – contumace
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TERZA CHIAMATA
All'udienza del 03.10.2023, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Comune di Aci Sant'Antonio proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data
14.06.2021, da ME VA IS, con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo di €
3.802,85 in esecuzione dell'ordinanza per assegnazione crediti emessa in data 12.4.2018 dal Tribunale di Catania, Sesta Sezione Civile, nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi iscritta al n.
4520/2017 di R.G.Es., promossa da parte precettante contro la Luoghi Comuni Società Cooperativa
Sociale US (debitore esecutato) ed il Comune di Aci Sant'Antonio (terzo pignorato). Con detta ordinanza il Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Giada Patanè, revocando una precedente ordinanza di assegnazione del 19.12.2017 (a seguito di un'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla debitrice esecutata, solo parzialmente accolta), ha assegnato “in pagamento al creditore procedente, le somme che il Comune di Aci Sant'Antonio, ha dichiarato di essere dovute al debitore, per il creditore procedente sino alla concorrenza della somma di € 3.402,00, oltre IVA e CPA e spese generali al 15%
e spese di registrazione, se dovute, soltanto dopo il deposito del DURC positivo.” Deduceva che nessun
DURC è stato depositato e/o esibito e/o comunicato al Comune di Aci Sant'Antonio, sicché nessun inadempimento (o mancato pagamento) può essere legittimamente imputato all'Ente opponente, il quale, in seno alla dichiarazione ex art. 547 c.p.c. datata 16.11.2017, aveva dichiarato “Di essere debitore nei confronti della Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale US per l'importo di € 8
245,52 in conto residui anno 2016 e di € 90.012,00 in conto competenza come da fattura a saldo, pervenuta al nostro Ente in data 13/09/2017 ma non ancora liquidata in quanto il durc richiesto in data 11/08/2017 risulta negativo per € 1661.99 debito Inail e € 71 412,06 debito Inps”. Al riguardo rilevava che se il DURC relativo al debitore esecutato sia irregolare e negativo per la pendenza di una notevole inadempienza nei confronti degli Enti Previdenziali, la Pubblica Amministrazione, terza pignorata, non può pagare alcunché. Eccepiva, altresì, che La Luoghi Comuni – Società Cooperativa
Sociale US (debitrice esecutata nella richiamata procedura espropriativa immobiliare) risulta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento regionale del 31.5.2018 (data iscrizione
3.7.2018) ed in stato di insolvenza, giusto provvedimento del 5.3.2020 del Tribunale di Catania iscritto il successivo 9.3.2020. Sicchè, nessun pagamento può essere legittimamente eseguito dal Comune di
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Aci Sant'Antonio. Eccepiva, altresì, l'impossibilità sopravvenuta del terzo pignorato a procedere al pagamento dell'importo assegnato per intervenuta revoca dei finanziamenti concessi dal Ministero dell'Interno. Chiedeva, pertanto:in via preliminare, disporsi, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ricorrendo sia il fumus boni iuris, ovvero la fondatezza dell'opposizione oggi promossa, sia il periculum in mora, ovvero la possibilità di arrecare un danno grave ed irreparabile all'odierno Comune opponente ed alla collettività tutta per i motivi sopra esposti. Indi, nel merito: accertare e dichiarare il mancato deposito e/o esibizione e/o comunicazione al Comune di Aci Sant'Antonio, terzo pignorato, del DURC positivo della società debitrice esecutata e che, conseguentemente, nessun pagamento può essere disposto dall'Ente Comune in favore di chicchessia per quanto argomentato nel corpo dell'atto sub 1) a cui si rimanda;
accertare e dichiarare, comunque, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nei confronti del Comune di Aci

Sant'Antonio per l'intervenuto stato di insolvenza della Luoghi Comuni Società Coop. Sociale US, debitrice esecutata, per quanto argomentato nel corpo dell'atto sub 2) a cui si rimanda;
accertare e dichiarare, comunque, che l'Ente concludente nulla è tenuto a pagare in favore della Sig.ra ME

VA IS non potendosi esso più considerare debitore della società debitrice esecutata per quanto argomentato nel corpo dell'atto sub 3) a cui si rimanda;
condannare in ogni caso la Sig.ra

ME VA IS alle spese e compensi del presente giudizio.
Si
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