Trib. Catania, sentenza 16/11/2024, n. 5505
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Testo completo
Tribunale di Catania
Prima
Composto dai seguenti magistrati:
Dott. M E Presidente
Dott.ssa M A Giudice estensore
Dott.ssa L G Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa
DA
) nata a CATANIA il 23/09/1980 rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv S S (C.F. ) C.F._2
CONTRO
) nata a CATANIA il 15/03/1984 rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'avv. R G
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.7.2017, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal marito , l'affido esclusivo dei figli nato a Catania il Controparte_1 Per_1
Per_ 2.5.2010, , nato a Catania il 26.1.2012 e nata a Firenze il 12.11.2014, di porre a carico Per_2 del l'obbligo di versarle un assegno di € 600 per il mantenimento dei figli, oltre al CP_1
pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e similia, l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del l'obbligo di pagare il 50% del canone di locazione, il CP_1
50% delle spese per le utenze e degli oneri condominiali, da quantificarsi in € 60,00 all'anno.
si costituiva in giudizio e concordava con la domanda di separazione, chiedeva Controparte_1
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei suoi incontri con i figli, concordava con la determinazione in € 600,00 dell'assegno da versare per il mantenimento dei figli. Con Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente con funzioni di affidava i figli ad entrambi i genitori e li collocava presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, poneva a carico del l'onere di versare alla moglie un assegno mensile di € 600,00, per il mantenimento dei CP_1
figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinario.
In c0nsiderazione della