Trib. Pistoia, sentenza 05/11/2024, n. 242
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
S B Presidente
G G Giudice
N L Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 137/2024, avente per oggetto adozione di persona maggiorenne, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Medaglia di Bronzo per la Resistenza n. 6, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti C R e A B, presso lo studio dei quali elegge domicilio in Montecatini Terme, al Corso Matteotti n.
16;
Ricorrente
E
, nato a [...], Zheijiang (Repubblica Popolare Cinese) il CP_1
17.2.2004, residente in Pescia, alla Piazza Medaglia di Bronzo per la
Resistenza n. 6;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 291 e ss. c.c., depositato in data 25.1.2024, Parte_1
dichiarava di volere adottare , figlio della propria moglie
[...] CP_1
. Per_1
In particolare, il ricorrente precisava che il padre naturale dell'adottando,
, si era reso irreperibile sin dalla nascita del proprio figlio senza Persona_2
mai curarsi di lui e rifugiandosi, senza lasciare traccia, in Cina;
precisava di non avere alcun discendente e di voler procedere all'adozione avendo instaurato un profondo legame affettivo con l'adottando.
All'udienza del 11.4.2024 venivano acquisiti il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché della madre dell'adottando e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 15.4.2024, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., veniva chiesta ai competenti uffici del
Ministero della Giustizia traduzione scritta in lingua italiana della legge della
Repubblica Popolare Cinese in materia di adozione dei maggiorenni, la quale veniva acquisita agli atti di causa in data 2.7.2024.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito in applicazione dell'articolo 40 della Legge n. 218/1998 ai sensi del quale “I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché: a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando é un minore in stato di abbandono in Italia”.
Nel caso di specie, l'adottante è cittadino italiano e risiede in Italia, come da certificato di residenza prodotto in atti (cfr. all. 2 ricorso);
sussiste pertanto la giurisdizione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi