Trib. Bergamo, sentenza 26/07/2024, n. 1639
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 6211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa V M Presidente dr.ssa L M S Giudice relatore dr.ssa P G Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 7.05.2024, promossa da:
(C.F. ) nato a BERGAMO (BG) il 27/11/1967, rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'amministratore di sostegno, Avv. (C.F. ), nominato con decreto del CP_1 CodiceFiscale_2
4.03.2024, rappresentato e difeso dall'avv. C E e dall'avv. B VA ed elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CINQUANTENARIO 8 24044 DALMINE, giusta procura in atti attore contro
(C.F. nata a BERGAMO (BG) il 01/07/1966, rappresentata e difesa CP_2 C.F._3 dall'avv. V A e dall'avv. FRANCONETTI STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vcchi in VIA XXIV MAGGIO 42D 24128 BERGAMO, giusta procura in atti convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Parte_1 in via principale:
1 accertato e dichiarato il peggioramento della condizione di salute ed economico-patrimoniale del sig. Pt_1 nonché accertata e dichiarata la maggiore età del figlio e l'indipendenza economica del medesimo, Per_1 disporre la modifica del decreto richiamato in narrativa e, per l'effetto: revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto, l'obbligazione di pagamento gravante sul
Sig. , quale contributo al mantenimento del figlio ;
Pt_1 Per_1
- in virtù della modifica della spiegata domanda sub 5) emendatio libelli, ed accertato e dichiarato il peggioramento della condizione di salute ed economico-patrimoniale del sig. nonché accertata e Pt_1 dichiarata la maggiore età della figlia e l'indipendenza economica della medesima, disporre la modifica Per_2 del decreto richiamato in narrativa e, per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , Pt_1 quale contributo al mantenimento per la figlia ;
Per_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento di tutto quanto previsto in principalità ed in relazione all'emendatio libelli:
- accertato e dichiarato il peggioramento della condizione di salute ed economico-patrimoniale del sig.
, disporre la modifica del decreto richiamato in narrativa e, per l'effetto, porre a carico del sig. Pt_1
un assegno mensile pari ad euro 100,00 per ciascun figlio (per totali euro 200,00) oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bergamo che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze.
In via istruttoria: come da memorie depositate ex art 183, VI comma c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge”.
Per : “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, CP_2
2 in via principale: stante la non indipendenza economica del figlio , (doc. 2) predisporre per Persona_3 lo stesso un assegno mensile di euro 150,00 con rivalutazione annua;
attualmente guadagna sei euro Per_1 come paga oraria;
per la figlia , che sta studiando (doc. 3) lasciarle la somma di euro 210,00 con Per_2 rivalutazione annua da calcolare ab origine del provvedimento disposto del provvedimento R.G. 25/2012, già prodotto da parte istante, stesso e mai rivalutata. Per entrambe i figli vedere la previsione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bergamo.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare e formulare, istanze, anche istruttorie, nonché produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese forfettarie per spese generali, CPA, come per legge. Si indica come teste la signorina , ad oggi Testimone_1 residente in via Piave 10 Ponte San Pietro (BG), quale compagna di ”. Persona_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ex art. 316-bis, comma quinto, c.c. depositato in data 14.09.2022, in Parte_1 persona dell'amministratore di sostegno, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di Parte_2 revocare il contributo per il mantenimento del figlio e di porre a suo carico un assegno mensile di Per_1 euro 100,00 per la sola figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo del Per_2
Tribunale di Bergamo.
A fondamento delle domande proposte con l'atto di citazione, esponeva: Parte_1
- che, con ricorso ex art. 148 c.c., adiva il Tribunale di Bergamo al fine di determinare CP_2
l'obbligo di di provvedere al mantenimento della prole, instaurando il procedimento Parte_1 iscritto al numero 25/2012 R.G., all'esito del quale, con decreto del 14.02.2014, il Presidente poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e mediante Parte_1 Per_1 Per_2 il versamento alla madre di un contributo di euro 200,00 al mese per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che, rispetto alla data del decreto presidenziale ex art. 148 c.c., le condizioni economico-patrimoniali dell'attore erano significativamente peggiorate;
- che, in particolare, in data 6.03.2014, l'attore, veniva colto da un aneurisma celebrale, con il conseguente ricovero presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII;
- che il 31.03.2014, l'attore veniva dimesso dal reparto di Neurochirurgia, per essere successivamente trasferito presso il centro di riabilitazione Casa degli Angeli in Mozzo, dove rimaneva sino al
13.06.2014;
- che il 13.06.2014 l'attore veniva dimesso dalla ;
Controparte_3
- che, all'atto delle dimissioni, l'attore non poteva ritenersi autonomo ed autosufficiente in ragione di rilevanti problemi cognitivi, con la conseguenza che, a partire dal 20.06.2014, lo stesso iniziava la terapia bisettimanale per monitoraggio cognitivo presso la Neuropsicologia della USC Riabilitazione;
3
- che risultava essere portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, L. 5.02,1992 n.
104, oltre che invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua;
- che da giugno 2014 percepiva la pensione di invalidità quale unica fonte di sostentamento, oltre alla
pensione ai superstiti spettante quale soggetto inabile al lavoro al 100%;
- che, nella situazione attuale, percepiva una pensione di circa 1.500,00-1.600,00 euro, con la quale
doveva far fronte al pagamento del badante e al percorso di riabilitazione;
- che il figlio era divenuto maggiorenne e ricopriva un'occupazione lavorativa full-time come Per_1 addetto alla sicurezza presso il supermercato di Curno, Via Enrico Fermi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa V M Presidente dr.ssa L M S Giudice relatore dr.ssa P G Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 7.05.2024, promossa da:
(C.F. ) nato a BERGAMO (BG) il 27/11/1967, rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'amministratore di sostegno, Avv. (C.F. ), nominato con decreto del CP_1 CodiceFiscale_2
4.03.2024, rappresentato e difeso dall'avv. C E e dall'avv. B VA ed elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CINQUANTENARIO 8 24044 DALMINE, giusta procura in atti attore contro
(C.F. nata a BERGAMO (BG) il 01/07/1966, rappresentata e difesa CP_2 C.F._3 dall'avv. V A e dall'avv. FRANCONETTI STEFANIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vcchi in VIA XXIV MAGGIO 42D 24128 BERGAMO, giusta procura in atti convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Parte_1 in via principale:
1 accertato e dichiarato il peggioramento della condizione di salute ed economico-patrimoniale del sig. Pt_1 nonché accertata e dichiarata la maggiore età del figlio e l'indipendenza economica del medesimo, Per_1 disporre la modifica del decreto richiamato in narrativa e, per l'effetto: revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto, l'obbligazione di pagamento gravante sul
Sig. , quale contributo al mantenimento del figlio ;
Pt_1 Per_1
- in virtù della modifica della spiegata domanda sub 5) emendatio libelli, ed accertato e dichiarato il peggioramento della condizione di salute ed economico-patrimoniale del sig. nonché accertata e Pt_1 dichiarata la maggiore età della figlia e l'indipendenza economica della medesima, disporre la modifica Per_2 del decreto richiamato in narrativa e, per l'effetto revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente atto, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , Pt_1 quale contributo al mantenimento per la figlia ;
Per_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di non accoglimento di tutto quanto previsto in principalità ed in relazione all'emendatio libelli:
- accertato e dichiarato il peggioramento della condizione di salute ed economico-patrimoniale del sig.
, disporre la modifica del decreto richiamato in narrativa e, per l'effetto, porre a carico del sig. Pt_1
un assegno mensile pari ad euro 100,00 per ciascun figlio (per totali euro 200,00) oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bergamo che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze.
In via istruttoria: come da memorie depositate ex art 183, VI comma c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge”.
Per : “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, CP_2
2 in via principale: stante la non indipendenza economica del figlio , (doc. 2) predisporre per Persona_3 lo stesso un assegno mensile di euro 150,00 con rivalutazione annua;
attualmente guadagna sei euro Per_1 come paga oraria;
per la figlia , che sta studiando (doc. 3) lasciarle la somma di euro 210,00 con Per_2 rivalutazione annua da calcolare ab origine del provvedimento disposto del provvedimento R.G. 25/2012, già prodotto da parte istante, stesso e mai rivalutata. Per entrambe i figli vedere la previsione del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bergamo.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare e formulare, istanze, anche istruttorie, nonché produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese forfettarie per spese generali, CPA, come per legge. Si indica come teste la signorina , ad oggi Testimone_1 residente in via Piave 10 Ponte San Pietro (BG), quale compagna di ”. Persona_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ex art. 316-bis, comma quinto, c.c. depositato in data 14.09.2022, in Parte_1 persona dell'amministratore di sostegno, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di Parte_2 revocare il contributo per il mantenimento del figlio e di porre a suo carico un assegno mensile di Per_1 euro 100,00 per la sola figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo del Per_2
Tribunale di Bergamo.
A fondamento delle domande proposte con l'atto di citazione, esponeva: Parte_1
- che, con ricorso ex art. 148 c.c., adiva il Tribunale di Bergamo al fine di determinare CP_2
l'obbligo di di provvedere al mantenimento della prole, instaurando il procedimento Parte_1 iscritto al numero 25/2012 R.G., all'esito del quale, con decreto del 14.02.2014, il Presidente poneva a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e mediante Parte_1 Per_1 Per_2 il versamento alla madre di un contributo di euro 200,00 al mese per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che, rispetto alla data del decreto presidenziale ex art. 148 c.c., le condizioni economico-patrimoniali dell'attore erano significativamente peggiorate;
- che, in particolare, in data 6.03.2014, l'attore, veniva colto da un aneurisma celebrale, con il conseguente ricovero presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII;
- che il 31.03.2014, l'attore veniva dimesso dal reparto di Neurochirurgia, per essere successivamente trasferito presso il centro di riabilitazione Casa degli Angeli in Mozzo, dove rimaneva sino al
13.06.2014;
- che il 13.06.2014 l'attore veniva dimesso dalla ;
Controparte_3
- che, all'atto delle dimissioni, l'attore non poteva ritenersi autonomo ed autosufficiente in ragione di rilevanti problemi cognitivi, con la conseguenza che, a partire dal 20.06.2014, lo stesso iniziava la terapia bisettimanale per monitoraggio cognitivo presso la Neuropsicologia della USC Riabilitazione;
3
- che risultava essere portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, L. 5.02,1992 n.
104, oltre che invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua;
- che da giugno 2014 percepiva la pensione di invalidità quale unica fonte di sostentamento, oltre alla
pensione ai superstiti spettante quale soggetto inabile al lavoro al 100%;
- che, nella situazione attuale, percepiva una pensione di circa 1.500,00-1.600,00 euro, con la quale
doveva far fronte al pagamento del badante e al percorso di riabilitazione;
- che il figlio era divenuto maggiorenne e ricopriva un'occupazione lavorativa full-time come Per_1 addetto alla sicurezza presso il supermercato di Curno, Via Enrico Fermi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi