Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 1571

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 1571
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1571
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 6258/2012 R.G.
Promossa da
OC SA, nato a [...] il [...] (c.f. BCC LSN 68L21
B354Q), rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Usala, presso il
quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
il Comune di Assemini, in persona del Sindaco in carica (c.f.
80004870921;
partita I.V.A. 00544230923), rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Porcu, presso il quale è elettivamente domiciliato
Convenuto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente
A) conclusioni di cui al ricorso: “chiede che l'ill.mo Tribunale adito,
rigettata ogni avversa domanda, eccezione e produzione, accerti e dichiari l'illegittimità, l'invalidità e/o la disapplicazione della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Tecnica
e che ha visto vincitrice l'Ing. TO, per l'effetto dichiarare la nullità
e/o annullabilità e/o invalidità degli atti posti in essere dalla Dirigente e dichiarare il diritto del ricorrente alla reintegrazione dell'incarico di
pagina 1 R.U.P, per gli incarichi oggetto della determinazione n. 162/2011 e di
quelli successivamente venuti in essere, per l'effetto condannare la
resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti alla
revoca del predetto incarico, in particolare il mancato guadagno dovuto
alla mancata ultimazione dei procedimenti in essere e agli incentivi
dovuti per l'attività svolta fino alla data di revoca;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricoprire l'incarico di
responsabile dei servizi lavori pubblici e protezione civile con
pagamento dei corrispettivi dovuti per il periodo di mancata
assegnazione ovvero delle altre due posizioni organizzative servizio
manutentivi, patrimonio, igiene urbana e protezione civile e servizio
pianificazione e gestione del territorio - edilizia privata;

- accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento della P.A. in ordine
al demansionamento, depauperamento professionale del dipendente,
l'adozione di sanzioni disciplinari delle quali deve essere dichiarata
comunque l'illegittimità, eliminate dal fascicolo personale del ricorrente
e rifusa l'eventuale trattenuta sullo stipendio, per l'effetto reintegrare il
dipendente nello svolgimento delle mansioni riferibili alla categoria D3
del CCNL e in particolare nel settore Lavori Pubblici, per l'effetto
condannare la resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi
dal ricorrente, patrimoniali e non, ivi compresi il danno da perdita di
chance, il danno esistenziale, il danno morale, il danno derivante dal
mancato sviluppo di carriera e dalla mancata esplicazioni del dipendente
delle proprie capacità, professionalità e potenzialità in ambito
lavorativo, il danno di immagine professionale, il danno biologico, così
come saranno quantificati all'esito dell'istruttoria e/o valutati in via
equitativa;

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento per l'indennità
di retribuzione di risultato pari a 903,80 sia per il 2008 che per il 2009 e
euro 910,17 per l'anno 2010;
per la posizione organizzativa per l'anno

pagina 2 di risultato euro 1.478,36 per l'anno 2011, mentre per l'anno 2012 euro
3.227,86;
in subordine e qualora non sia assegnata la p.o., la resistente

deve essere condannata al pagamento per l'anno 2011 della produttività
collettiva pari a euro 124,50, per l'anno 2012 euro 746,95, nonché
l'indennità di staff per l'anno 2011 pari a euro
129,66, per l'anno 2012 euro 778,00.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
B) conclusioni di cui alla memoria del 12 marzo 2018: “si insiste
nell'accoglimento delle domande di cui al ricorso, eccetto che per
l'affidamento della funzione dirigenziale e della posizione organizzative,
ritenuta la mutata situazione lavorativa nelle more del giudizio e come in
questa sede documentato. Pertanto, permane la richiesta di condanna del
Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non per effetto della
condotta vessatoria e dequalificante, per la mancata assegnazione della
funzione dirigenziale attribuita alla TO, per la mancata attribuzione
della posizione organizzativa o in subordine la liquidazione
dell'indennità di staff e produttività collettiva”.
Nell'interesse del convenuto
Conclusioni di cui alla memoria di costituzione: “si conclude affinché
codesto Ecc.mo Tribunale voglia: a) in via preliminare dichiarare il
proprio difetto di giurisdizione, b) nel rito e nel merito, dichiarare
inammissibile oltre che infondato il ricorso in epigrafe per l'effetto
rigettarlo, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
- In fatto -
1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2012 l'ingegner
SA OC ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in
funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti del Comune di Assemini,
per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento del ricorso ha dedotto quanto segue.
pagina 3 1.1. Ha innanzitutto ripercorso i fatti che avevano caratterizzato, sino
ad allora, il rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune.
Con provvedimento della G.M. n. 333 del 12.9.1999, egli era stato
assunto dal Comune di Assemini a tempo indeterminato, con decorrenza
dal 1.9.1999, all'esito di una procedura di mobilità esterna dal Comune di
Sant'Antioco, ove aveva prestato servizio sin dal 31.12.1997 in qualità di
capo settore urbanistica.
Egli era stato inquadrato dal Comune di Assemini come “Ingegnere
Funzionario”, categoria D3.
Il ricorrente ha quindi allegato di aver maturato, nel corso della sua
lunga carriera lavorativa presso i Comuni di Cagliari, di Sant'Antioco e
quindi di Assemini, una notevole esperienza nel settore dei lavori
pubblici, ed in particolare, nelle fasi della progettazione e direzione
lavori, oltre che della sicurezza e della responsabilità unica del
procedimento.
Presso il Comune di Assemini, nel corso degli anni, si era occupato
della progettazione e/o della direzione lavori di molte opere pubbliche,
dettagliatamente indicate nel ricorso.
Inoltre, dall'anno 2007, in cui gli era stata attribuita la responsabilità
organizzativa dell'area tecnica dei lavori pubblici, egli aveva assunto gli
incarichi di responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi
dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 163/2006.
Nella sua qualità di RUP, a decorrere dal 2007 al 2010, gli erano stati
affidati numerosi incarichi, desumibili dai piani annuali e triennali delle
opere pubbliche, anch'essi dettagliatamente indicati nel ricorso.
Data l'esperienza già maturata presso i comuni di Cagliari e
Sant'Antioco, gli erano stati affidati i seguenti incarichi: dal 1.9.1999 al
31.12.2003, la posizione organizzativa dei servizi tecnologici;
dal

9.1.2004 al 7.8.2007, la responsabilità dell'area tecnica e tutela
ambientale;
dall'8.8.2007 al 7.3.2011, la responsabilità dell'area tecnica
lavori pubblici;
infine, dall'8.3.2011 al 31.10.2011, la responsabilità del
pagina 4
servizio protezione civile.
Il Comune di Assemini, in seguito ad una modifica del proprio
organigramma, con delibera n. 238 del 15.12.2010 aveva indetto un
bando per la copertura di un posto di dirigente per l'area tecnica, al quale
egli aveva partecipato.
Con decreto n. 16/2010 era stato individuato quale dirigente a termine
dell'area tecnica l'ingegner AN TO, funzionario inquadrato
nella categoria D3 in servizio presso il Comune di Cagliari.
Avverso tale decreto il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al
T.A.R. Sardegna.
Con successiva determinazione n. 161 del 7.3.2011, il nominato
dirigente dell'area tecnica, ingegner TO, richiamando la
deliberazione della G.C. n. 192/2010, aveva proceduto ad una
riorganizzazione della suddetta area, individuando tre distinte posizioni
organizzative:
1) Servizio pianificazione e gestione del territorio. Servizio edilizia
privata e pubblica;

3) Servizio igiene urbana, manutentivi e patrimonio;

3) Protezione Civile.
Con decreto n. 2 dell'8.3.2011 al ricorrente era stata conferita la
posizione organizzativa per il servizio della protezione civile, fino al
termine dell'anno 2011.
Nel contempo, con determinazione n. 162 dell'8.3.2011, l'ingegner
TO aveva revocato e quindi assegnato a sé tutti gli incarichi di RUP
delle opere e dei lavori pubblici fino a quel momento seguiti dal
ricorrente, a fronte di una presunta – ma in realtà insussistente -
incompatibilità tra il ruolo di RUP e la posizione organizzativa da ultimo
a lui affidata.
Erano stati quindi revocati n. 38 incarichi afferenti ad opere pubbliche
(v. l'elenco di cui al ricorso, pagg. da 12 a 16).
La nuova assegnazione aveva inoltre comportato per il ricorrente il
pagina 5
mutamento della sede di servizio, essendo stato egli trasferito dagli uffici
principali ubicati nel Palazzo comunale (piazza Repubblica), alla sede
distaccata di via Marconi.
Avverso le decisioni assunte dal dirigente, egli aveva presentato
ricorso ex art. 700 c.p.c..
Tanto il ricorso d'urgenza quanto il successivo reclamo al collegio
erano stati rigettati dal Tribunale di Cagliari.
In data 20.1.2012 l'ingegner TO, una volta venuto a scadere
l'incarico di responsabile del servizio protezione civile, aveva assegnato
al ricorrente la sola responsabilità dei procedimenti, e quindi non più la
responsabilità di posizione organizzativa, relativi all'attività edilizia in
materia di condono per le opere abusive ultimate entro il 31.3.2003,
peraltro specificando in modo puntuale le singole attività assegnate al
dipendente, così privato di ogni margine di autonomia.
Il ricorrente, con nota del 2.2.2012, aveva contestato il provvedimento
adottato, dato che in prevalenza gli erano state assegnate mansioni di
competenza dell'istruttore
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi