Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3347/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 19 settembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
CO NN rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CASTAGNA ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Via M.U. Guattari, 60/E;

PARTE ATTRICE

E
- CONDOMINIO “LA PALMA” in persona dell'amm.re l.r.p.t. sig.ra NN RI rappresentato e difeso dall'avv.to Angela NN ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Terracina, Appia 128/A;

PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 19 settembre 2024 le parti concludevano come da note scritte depositate da intendersi richiamate.


PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ex art. 1137 c.c. del 31 maggio 2018 CO NN impugnava la delibera dell'assemblea ordinaria del Condominio La Palma Via Badino
Vecchia km 5 in Terracina dell'8 Aprile 2018 deducendo:
a) l'istante compartecipava al condominio La Palma quale proprietario dell'immobile ubicato nella medesima località in via di Badino Vecchia km 5 Terracina indicato nella tabella millesimale condominiale con il nr. 59;

b) con avviso affisso all'ingresso del cancello condominiale l'amministratore in carica
NN RI comunicava la possibilità di ricevere i condomini nel suo studio sito in Terracina via Appia Nuova 128/A, tutti i giorni salvo la domenica, senza però indicare il giorno, l'ora e il luogo per poter visionare i documenti giustificativi di spesa e venendo perciò meno a quanto stabilito nell'art. 30 del regolamento condominiale;

c) nel marzo 2018 il signor AR riceveva l'avviso di convocazione per l'assemblea condominiale del giorno 8 aprile 2018 privo delle indicazioni di giorno ora e luogo per la visione della contabilità ed avente ad oggetto l'approvazione dei consuntivi di spesa degli anni 2016 e 2017 nonché l'approvazione del bilancio preventivo anno
2018. Pertanto, in data 23 Marzo 2018 l'attore, motivato altresì dalla circostanza di aver rilevato difformità e vizi delle singole poste delle ripartizioni di spese di entrata riportate nei bilanci, inviava una PEC all'indirizzo dell'amministratore condominiale nella quale richiedeva la visione della contabilità condominiale. Nello stesso giorno l'Amministratore con PEC, contrariamente a quanto indicato sull'avviso apposto sul cancello condominiale, comunicava che la documentazione era a disposizione nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore
16 alle ore 19 previo appuntamento. L'attore, al fine di recarsi nello studio dell'amministratore, inviava a quest'ultimo PEC del 26 marzo 2018 nella quale richiedeva un appuntamento indicando il giorno 4 aprile 2018 ore 17:30. Tuttavia, il signor AR non riceveva alcuna risposta di conferma e così, senza aver avuto la possibilità di visionare la contabilità, in data 8 Aprile 2018 si teneva l'assemblea condominiale. In tale sede il condominio approvava a maggioranza e con il voto contrario dell'istante e di altri condomini i bilanci consuntivi e i connessi riparti di
spesa degli anni 2016 e 2017 malgrado questi fossero inficiati da omissioni ed errori contabili;

d) l'attore impugnava così in data 20 aprile 2018 il verbale assemblare dell'8 Aprile
2018 avanti all'organismo di mediazione ADR Conciliamo di Latina, pur non avendo ancora ottenuto una copia del medesimo dall'Amministratore nonostante ne avesse fatto richiesta con PEC del 9 aprile 2018. In data 10 maggio 2018 il procedimento si concludeva negativamente per mancato accordo tra le parti;

e) l'invalidità della delibera per violazione dell'art. 30 comma 3 del regolamento di condominio e dell'obbligo da parte dell'amministratore di far prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali ex art. 1130 bis c.c.;

f) l'invalidità della delibera sui punti 1°, 2°, 3° dell'ordine del giorno per violazione degli artt. 1123 e 1130 bis c.c. e per eccesso di potere in quanto per tabulas si riportava che vi erano diverse anomalie del bilancio consuntivo dell'anno 2016, infatti il riepilogo di cassa evidenziava in entrata e in uscita la somma zero per i conguagli degli esercizi degli anni precedenti, il riparto dal 1 gennaio 2016 al 12 ottobre 2016 indicava e ripartiva i conguagli fra tutti i condomini per una somma di
€ 2.313,16 mentre quello sotteso al periodo dal 13 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 prevedeva una somma di € 28.313,46. Il riparto consuntivo riferito a tale ultimo periodo risultava privo della somma totale pagata da tutti i condomini, inoltre lo stato patrimoniale non faceva menzione delle obbligatorie voci ed entità dei debiti/crediti fornitori (acqua luce e ditta disinfestazione), dei debiti/crediti tributari (ici e tari), dei debiti/crediti previdenziali INPS e del TFR del custode Del
Monte Aurelio. Tutte queste voci erano state riportate e indicate nel loro ammontare nel bilancio precedente risalente al 30 giugno 2015 dall'allora amministratore signor MI e parzialmente riportate nello stato patrimoniale anno 2017. Il bilancio consuntivo 2017 invece era totalmente sprovvisto del riepilogo o rendiconto di cassa e risultavano omesse le entrate condominiali intese quali versamenti dei condomini per la gestione corrente e quelli derivanti dai conguagli degli esercizi degli anni precedenti. Inoltre, nel piano di riparto anno
2017 era assente per la quasi totalità dei condomini la specifica delle somme dovute
e pagate a conguaglio esercizio anno precedente malgrado indicate nel riparto anno
2016. Nel bilancio, nel riparto e nella situazione patrimoniale anno 2017 spariva la
somma di € 28.313,45 riportata quale credito del condominio nei confronti del signor MI per la situazione patrimoniale anno 2016, nella situazione patrimoniale 2017 erano invece assenti le voci relative ai debiti/crediti fornitori per acqua luce e ditta-disinfestazione, ai debiti/crediti tributari di Ici e Tari e ai debiti crediti previdenziali INPS, mentre la voce disavanzo di cassa risultava priva dell'ammontare;

Concludeva pertanto chiedendo: "Piaccia all' Ecc. Mo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale: dichiarare l'invalidità ed inefficacia della delibera condominiale assunta l'08/04/2018 relativamente a tutti i punti all'ordine del giorno;
in via subordinata a: dichiarare l'invalidità ed inefficacia della delibera condominiale dell'08/4/2018 relativamente ai punti 1°, 2°, 3° dell'ordine del giorno. Con vittoria di spese, compensi professionali, del presente giudizio e di quelle del procedimento di mediazione, oltre il rimborso forfetario Iva e Cap come per legge, da distrarsi ex art.93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore antistatario che le ha anticipate. Si dichiara ai sensi del DPR 115/02 che la presente causa è di valore indeterminabile
."
Con comparsa in data 22 novembre 2018 il Condominio “La Palma” si costituiva un giudizio deducendo:
a) L'istanza di riunione di cause connesse ex art. 274 c.p.c. poiché di fronte al medesimo Ufficio Giudiziario prendeva il giudizio tra le medesime parti avente ad oggetto l'impugnazione della delibera condominiale del 26 novembre 2017 a mezzo della quale si era approvato il bilancio consuntivo dell'anno 2016 con giudizio iscritto a ruolo al n. 1989/2018 e udienza fissata al 22 ottobre 2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori con concessione dei termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c. decorrenti dal 2 maggio 2019 stante la connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti;

b) La contestazione dell'assunto riguardante la mancata concessione all'attore della visione dei documenti condominiali ciò in quanto l'amministratore, in risposta alla
PEC dell'attore del 23 Marzo 2018 dove veniva formulata la richiesta di visione della contabilità, rappresentava che quest'ultima era a disposizione dallo stesso condominio nei giorni e orari di studio ovvero il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 ;
previo appuntamento. Lo stesso giorno l'attore riscontrava con la precedente comunicazione che sarebbe stato presente nello
studio dell'amministratore il giorno Mercoledì 4 aprile 2018 verso le ore 17:30 per la visione, tuttavia egli non si presentava nè nel giorno indicato né in alcun altro giorno o orario di apertura dello studio senza alcuna motivazione e così
l'amministratore aveva reiterato l'invito anche in sede di mediazione senza successo;

c) La conoscenza di parte attrice degli eventi che avevano condotto ai bilanci dell'anno
2016 divisi in due archi temporali e cioè dal 1° ottobre 2016 al 12 ottobre 2016 con
l'amministratore MI e poi dal 13 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 con
l'amministratore ON, con entrambe le amministrazioni che si erano concluse senza che i rispettivi amministratori portassero all'approvazione assemblare i rispettivi rendiconti di gestione. Nel luglio 2016 con gestione del Signore MI il condominio nominava una commissione interna al fine di chiarire le situazioni contabili con delibera del 17 luglio 2016. L'assemblea del 18 settembre 2016 aveva poi conferito ad un commercialista revisore contabile l'incarico di procedere alla revisione dei bilanci degli esercizi dal 2012 al 2016 e si decideva inoltre che il nominato amministratore ON verificasse la documentazione condominiale in consegna dal cessato amministratore. All'atto del passaggio delle consegne
l'amministratore cessato signor MI consegnava all'amministratore dottor
ON una denunzia di furto relativa alla documentazione condominiale.
All'assemblea del 27 novembre 2016, anche questa non impugnata ma riconosciuta dall' attore, si nominava una commissione al fine di collaborare con
l'amministrazione per ricostruire la contabilità negli anni dal 2012 in poi.
Ricostruzione non ancora ultimata alla data dell'adunanza assembleare del 9 aprile
2017 nella quale l'attore presente non era dissenziente
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