Trib. Nola, sentenza 04/06/2024, n. 1275

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 04/06/2024, n. 1275
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 1275
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 4.06.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N° 6654/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
SS VA rappresentato e difeso dall'avv.to Ciccone Vincenzo Ricorrente
E
INPS in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Nannucci Elisa Resistente

Ragioni in fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 17.12.2021 la parte ricorrente in epigrafe, deduceva : di essere titolare di assegno sociale con decorrenza dal 1.10.2015;
che in data
17.08.2021 riceveva comunicazione da parte dell'Inps di Nola avente ad oggetto la restituzione di una somma pari ad euro 1739,69 per il periodo dal 1.08.2018 al
31.08.2021 dovuta ad indebita percezione di somme a titolo di maggiorazione sociale sull'assegno sociale, a seguito di rideterminazione per superamento dei limiti reddituali
.
Eccepiva di aver sempre percepito tali somme in buona fede, che l'indebito assistenziale era ripetibile solo dalla data del provvedimento con cui l'INPS accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non esistano situazioni che escludano a priori un qualsivoglia affidamento della parte;
che il reddito della moglie del ricorrente era costituito unicamente da pensione di vecchiaia erogata dall'INPS e che il ricorrente non godeva di altri redditi oltre all'assegno sociale, entrambi noti all'INPS. Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'indebito, con condanna dell'Inps alla restituzione della somme trattenute con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps eccependo l'infondatezza della domanda ed insistendo per il suo rigetto. All' udienza del 4.06.2024 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Occorre anzitutto rilevare che alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr.
Cassazione 2021 n. 3195) l'indebito in questione avente ad oggetto la maggiorazione sociale su pensione sociale va qualificato come indebito assistenziale. Invero, la Suprema Corte in tale recente arresto ha chiarito che “in linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1,


laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art.
128
, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 38. La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6;
c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti
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