Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 901
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Testo completo
N. 7355/2024 V.G.
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7355/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/06/2024 da
, con l'avv. Vianello Davide, come da mandato in atti;
Parte_1
e
con l'avv. Vianello Davide, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“chiedono congiuntamente che questo Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Controparte_1 in data 25.06.2005, regolarmente trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Chioggia nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia al N. 78 P. 2 S. A anno 2005 alle seguenti condizioni:
1) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_1
l'impegno da parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle eSIenze del figlio minore.
1
2) Tanto premesso, la temporaneità definita di convivenza del minore tra madre e padre, entrambi residenti nel comune di Padova, fermo restando il calendario bisettimanale di 14 giorni, è stabilita – al fine di garantire al figlio stabilità e continuità nel proprio quotidiano
– rispettivamente in 10 notti e 4 notti nel modo che segue: la prima settimana sarà con la madre nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, mentre con il padre giovedì ovvero in caso di necessità mercoledì.
Nella seconda settimana il figlio rimarrà con la madre il lunedì, martedì, giovedì, mentre con il padre mercoledì ovvero giovedì, nonché venerdì, e sabato.
3) Al padre, SI. sarà comunque data la possibilità, in accordo con la Controparte_1
SI.ra , di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo Parte_1
quindi trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla