Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 11
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N.R.G. 8013/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 8013/2019 R.G., avente ad oggetto “Separazione giudiziale” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Bruno, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;

-Ricorrente-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Controparte_1 C.F._2
Pesare, procuratore domiciliatario;

-Resistente-

Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 18.04.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.08.2019 esponeva: - che in data 18.09.1986 aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario con e che dalla loro unione erano nati due Controparte_1 figli, (31.05.1987) e (13.10.1993);
- che il marito aveva svolto la professione di Per_1 Per_2 carabiniere e che, a seguito di un grave ferimento durante un'operazione di servizio, era stato riconosciuto “vittima del dovere” ed aveva ottenuto una speciale indennità di circa € 180.000,00 oltre ad un trattamento pensionistico di € 4.500,00 mensili;
- che era casalinga e per tutta la vita coniugale si era occupata di accudire il marito ed i figli;
- che vivevano in un appartamento in locazione a RD;
- Per_ che aveva raggiunto da poco tempo l'indipendenza economica, mentre era studente Per_1 universitario al primo anno;
- che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle numerose relazioni extraconiugali intrattenute dal marito nel corso degli anni;
- che durante gli anni di matrimonio
l' usciva di casa e spesso si allontanava con altre donne, lasciando la moglie in casa CP_1 senza provvedere neppure alle necessità economiche della famiglia;
- che già nel 2006 aveva presentato domanda per separazione giudiziale, ma all'udienza presidenziale si erano riconciliati;
- che l' aveva interesse a non procedere nella domanda di separazione sia per non perdere le CP_1 comodità casalinghe sia per non provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento in suo favore;

- che nel corso degli anni aveva tollerato i tradimenti del merito in quanto quest'ultimo la ricattava quotidianamente di lasciarla senza denaro, di privarla di una casa e di non supportare economicamente
i figli;
- che nel corso degli anni era venuta anche a conoscenza delle donne legate al marito da relazioni fedifraghe e che negli ultimi anni aveva instaurato un'ultima relazione con con Parte_2 la quale aveva stretto un legame più forte, tanto da farsi vedere in paese in compagnia dell'amante e isolarsi in casa, attrezzando lo studio come camera da letto;
- che il marito le confessava che aveva
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installato delle telecamere e delle cimici nell'appartamento allo scopo di precostituirsi delle prove per chiedere a sua volta la separazione con addebito alla moglie, onde evitare di doverle versare il mantenimento;
- che aveva vissuto per anni nel terrore di comportamenti ritorsivi del marito, il quale aveva anche ricattato i figli allo scopo di indurli a convincere la madre a firmare una separazione consensuale;
- che a seguito di un litigio il marito l'aveva cacciata di casa la notte del 19.07.2019, costringendola a cercare ospitalità da un'amica;
- che la situazione era oramai intollerabile, che aveva interesse a chiedere la separazione con addebito e con la previsione di un assegno di mantenimento per Per_ sé e per il figlio , maggiorenne ma non autonomo.
Tanto premesso concludeva chiedendo la separazione con addebito al marito, la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di € 1.500,00 mensili e di un contributo per il figlio di € 500,00, oltre all'80% delle spese straordinarie a carico del resistente;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 3.09.2019 veniva fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente delegato.
Con memoria depositata in data 7/11/2019 si costituiva rappresentando: - che Controparte_1 durante i primi anni di matrimonio la ricorrente aveva anteposto i propri interessi e quelli della propria famiglia di origine alle sue esigenze lavorative, costringendolo a notevoli esborsi di denaro;
- che durante un'operazione di servizio era stato gravemente ferito ed era seguito un periodo di convalescenza molto difficile;
- che aveva passato momenti di grave depressione senza la comprensione ed il sostegno della moglie;
- che la moglie lo aggrediva verbalmente con ingiurie e offese e lo costringeva a dormire in una piccola camera da letto;
- che non essendo nelle condizioni di guidare, aveva necessità di farsi accompagnare e che la sig.ra era solo una sua collaboratrice;
- che era venuto a conoscenza Parte_2 che la moglie era stata vista in compagnia di un uomo;
- che la moglie aveva sempre lavorato presso un laboratorio di capi di abbigliamento, nel 2005 aveva deciso di costituire una società con una sua amica
e che anche tale esperienza aveva comportato un notevole quanto inutile dispendio delle risorse della
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