Trib. Salerno, sentenza 04/11/2024, n. 2122
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello
scambio di note scritte disposto con provvedimento del 16.10.2024, ai sensi dell'art. art.
127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.10.2024, ha pronunziato e pubblicato
mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5040 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
OR AR IN nata a [...], il [...] (C.F.:
[...]), rappresentata e difesa, in virtù di mandato telematico inserito
nella busta telematica, dagli avv.ti Melchiorre Scudiero e Davide Scudiero, ed
elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Fiume, n. 15, presso lo studio dell'avv.to
Melchiorre Scudiero;
PEC: avvmelchiorrescudiero@pec.ordineforense.salerno.it;
avvscudierodavide@pec.it;
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in pers. del suo
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura
generale alle liti per AR R. NI di Fiumicino del 23.1.2023, dall'avv. Francesco Bove,
1
elettivamente domiciliato in Salerno, c.so Garibaldi n. 38, presso la sede dell'Avvocatura
distrettuale dell'Ente;
PEC: avv.francesco.bove@postacert.inps.gov.it;
Resistente
OGGETTO: Altre controverse in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato il 20.9.2023, OR AR IN agiva nei confronti
dell'I.N.P.S., all'uopo rivolgendosi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, deducendo
che:
- aveva inoltrato domanda all'IN.P.S. per il riconoscimento del requisito ridotto di età per la
pensione di vecchiaia, previo accertamento della permanente riduzione della capacità di
lavoro in misura pari o superiore all'80%;
- a seguito della reiezione dell'istanza ad opera dell'I.N.P.S., in data 22.9.2022, aveva
promosso, senza esito alcuno, ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Provinciale
I.N.P.S.;
- la reiezione era da reputarsi del tutto ingiustificata ed iniqua in quanto il grave ed
inveterato complesso patologico di cui era portatrice certamente comportava una riduzione
della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80%.
Sulla scorta di tali argomentazioni, parte ricorrente concludeva nei sensi che seguono:
<< a) accertare e dichiarare che l'istante è Invalido in misura non inferiore all'80% e quindi
ha diritto ad usufruire dei requisiti ridotti per età.
b) per l'effetto condannare l'I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in
persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore- al pagamento in favore del
2 ricorrente della Pensione di Vecchiaia ex D. Lgs. 503/92, oltre interessi legali da calcolarsi
sulle somme via via rivalutate.
c) condannare, per le stesse causali, il convenuto al pagamento delle spese e competenze
di lite, con attribuzione al solo Procuratore Avv. Melchiorre Scudiero che dichiara esserne
antistatario>>.
2. Instaurato regolarmente il contradditorio, l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio, con memoria
difensiva
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