Trib. Napoli, sentenza 16/10/2024, n. 6782
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Testo completo
Tribunale di LI
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del 16.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 2684/2023 R.G., promossa da:
LI VA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Luongo come da procura in atti, ricorrente contro
INPS, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro
Elberti
resistente
OGGETTO: Indennità Covid 19
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.23 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto che: in data 24 maggio 2019 veniva assunto dalla GH NAPOLI SPA, con sede Legale in
Via dei Fiorentini 21, NAPOLI, con contratto part time, a tempo determinato,
"STAGIONALE", ai sensi ed in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. H8 – sezione Handlers del CCNL Trasporto Aereo come integrato dall'Accordo nazionale del 19 novembre 2018 Punto 5, lettera (a) siglato tra le parti sottoscrittrici dello stesso CCNL, in ragione pertanto delle esigenze connesse alle specificità stagionali del Trasporto Aereo ed in conformità a quanto disposto dal DL 87/2018
e succ. integrazioni";
veniva inquadrato nell' 8° livello con mansioni di operaio
O.U.A.-operatore unico aeroportuale, con orario di 20 ore settimanali su 4 ore 1
giornaliere per 5 gg a settimana, con sede di lavoro in LI, presso l'Aereoporto di Capodichino;
secondo quanto stabilito nel contratto, il rapporto di lavoro aveva durata dal 25 maggio 2019 al 31 ottobre 2019;
avendone diritto, presentava domande di indennità all'INPS, c.d. indennità Covid 19, e precisamente: a. domanda di Indennità onnicomprensiva prevista dall'art.9 del DL 104/2020, prot.
INPS.5104.06/11/2020.0205918 presentata in data 6 novembre 2020;
b. domanda di Indennità Onnicomprensiva-bis prevista dall'art.15 del DL 137/2020 prot.
INPS.5104.16/12/2020.0229369 presentata in data 16 dicembre 2020;
c. domanda di Indennità Onnicomprensiva-ter prevista dall'art.9 del DL
157/2020prot.INPS.5104.16/12/2020.0229371 presentata in data 16 dicembre
2020;
le predette domande erano inerenti le indennità "onnicomprensive" previste in favore dei lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali ai sensi dei D.L. 104, 137 e 157 del 2020;
l'INPS, inizialmente, respingeva le richieste, adducendo, quale unico motivo, che il rapporto di lavoro con la GH NAPOLI SPA non avesse il requisito della "stagionalità";
successivamente l'INPS accoglieva le domande, riconoscendo la natura stagionale del rapporto, ma liquidava solo le indennità 2021, mentre in relazione alle 3 indennità del 2020 richieste adduceva
l'incompatibilità con la proroga Naspi 2020 usufruita.
Tanto premesso, chiedeva: 1) Accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare la compatibilità delle descritte 3 indennità covid relative ai DL 104, 137 e 157 del 2020 per “i lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali” con la “proroga
Naspi” di cui all'anno 2020 fruita dal ricorrente ed anche per tale effetto e in ogni caso per tutti i motivi indicati nel presente atto: 2) previo ogni accertamento della stagionalità del rap porto di lavoro indicato in ricorso con la GH NAPOLI SPA nell'anno 2019 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione delle sopracitate 3 indennità c.d. "covid 19" indicate analiticamente in ricorso, sussistendo tutti i requisiti di legge descritti e allegati, e per l'effetto, ma in ogni caso per tutti i motivi indicati nel presente atto: 3) Condannare l'INPS a corrispondere in favore del ricorrente la somma di euro 1000,00 per l'indennità onnicomprensiva prevista dall'art.9 del DL 104/2020 (come conv dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), e quindi accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere qualificato quale beneficiario di tale indennità, anche per tale effetto
e comunque per tutti i motivi di cui al presente atto condannare l'INPS anche al pagamento di euro 1000,00 per l'indennità onnicomprensiva bis prevista dall'art.15 del DL 137/2020 (come conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ;
e per tale ultimo effetto, e comunque per i motivi di cui 2 in ricorso, condannare la convenuta al pagamento di euro 1000,00 per l'Indennità
Onnicomprensiva ter prevista dall'art.9 del DL 157/2020, Il tutto per un totale complessivo di euro 3000,00. 4) In ogni caso, dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti dell'INPS di rigetto ed in accoglimento del ricorso e per le causali sostenute, dichiarare tenuto e per gli effetti condannare
l'INPS a corrispondere in favore del ricorrente le 3
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del 16.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 2684/2023 R.G., promossa da:
LI VA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Luongo come da procura in atti, ricorrente contro
INPS, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro
Elberti
resistente
OGGETTO: Indennità Covid 19
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.23 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto che: in data 24 maggio 2019 veniva assunto dalla GH NAPOLI SPA, con sede Legale in
Via dei Fiorentini 21, NAPOLI, con contratto part time, a tempo determinato,
"STAGIONALE", ai sensi ed in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. H8 – sezione Handlers del CCNL Trasporto Aereo come integrato dall'Accordo nazionale del 19 novembre 2018 Punto 5, lettera (a) siglato tra le parti sottoscrittrici dello stesso CCNL, in ragione pertanto delle esigenze connesse alle specificità stagionali del Trasporto Aereo ed in conformità a quanto disposto dal DL 87/2018
e succ. integrazioni";
veniva inquadrato nell' 8° livello con mansioni di operaio
O.U.A.-operatore unico aeroportuale, con orario di 20 ore settimanali su 4 ore 1
giornaliere per 5 gg a settimana, con sede di lavoro in LI, presso l'Aereoporto di Capodichino;
secondo quanto stabilito nel contratto, il rapporto di lavoro aveva durata dal 25 maggio 2019 al 31 ottobre 2019;
avendone diritto, presentava domande di indennità all'INPS, c.d. indennità Covid 19, e precisamente: a. domanda di Indennità onnicomprensiva prevista dall'art.9 del DL 104/2020, prot.
INPS.5104.06/11/2020.0205918 presentata in data 6 novembre 2020;
b. domanda di Indennità Onnicomprensiva-bis prevista dall'art.15 del DL 137/2020 prot.
INPS.5104.16/12/2020.0229369 presentata in data 16 dicembre 2020;
c. domanda di Indennità Onnicomprensiva-ter prevista dall'art.9 del DL
157/2020prot.INPS.5104.16/12/2020.0229371 presentata in data 16 dicembre
2020;
le predette domande erano inerenti le indennità "onnicomprensive" previste in favore dei lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e stabilimenti termali ai sensi dei D.L. 104, 137 e 157 del 2020;
l'INPS, inizialmente, respingeva le richieste, adducendo, quale unico motivo, che il rapporto di lavoro con la GH NAPOLI SPA non avesse il requisito della "stagionalità";
successivamente l'INPS accoglieva le domande, riconoscendo la natura stagionale del rapporto, ma liquidava solo le indennità 2021, mentre in relazione alle 3 indennità del 2020 richieste adduceva
l'incompatibilità con la proroga Naspi 2020 usufruita.
Tanto premesso, chiedeva: 1) Accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare la compatibilità delle descritte 3 indennità covid relative ai DL 104, 137 e 157 del 2020 per “i lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali” con la “proroga
Naspi” di cui all'anno 2020 fruita dal ricorrente ed anche per tale effetto e in ogni caso per tutti i motivi indicati nel presente atto: 2) previo ogni accertamento della stagionalità del rap porto di lavoro indicato in ricorso con la GH NAPOLI SPA nell'anno 2019 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione delle sopracitate 3 indennità c.d. "covid 19" indicate analiticamente in ricorso, sussistendo tutti i requisiti di legge descritti e allegati, e per l'effetto, ma in ogni caso per tutti i motivi indicati nel presente atto: 3) Condannare l'INPS a corrispondere in favore del ricorrente la somma di euro 1000,00 per l'indennità onnicomprensiva prevista dall'art.9 del DL 104/2020 (come conv dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), e quindi accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad essere qualificato quale beneficiario di tale indennità, anche per tale effetto
e comunque per tutti i motivi di cui al presente atto condannare l'INPS anche al pagamento di euro 1000,00 per l'indennità onnicomprensiva bis prevista dall'art.15 del DL 137/2020 (come conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ;
e per tale ultimo effetto, e comunque per i motivi di cui 2 in ricorso, condannare la convenuta al pagamento di euro 1000,00 per l'Indennità
Onnicomprensiva ter prevista dall'art.9 del DL 157/2020, Il tutto per un totale complessivo di euro 3000,00. 4) In ogni caso, dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti dell'INPS di rigetto ed in accoglimento del ricorso e per le causali sostenute, dichiarare tenuto e per gli effetti condannare
l'INPS a corrispondere in favore del ricorrente le 3
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