Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
n. 2554/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta nel procedimento r.g.n. 2554/2016 avente ad oggetto: danni a cose ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
POLO NORD SAS DI CC ME & C., in persona del l.r.p.t., con sede in
Pontecorvo (FR), Via Salvo d'Aquisto n. 2 (P.I. 01911360608), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Raffaello Carocci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontecorvo (FR), Via Mura S. Andrea n. 16
ATTORE
E
E-DISTRIBUZIONE SPA (già EL Distribuzione PA), in persona del l.r.p.t., con sede in Roma,
Via Ombrone n.2 (P.I. 05779711000), rappresentata dal suo procuratore EN IT SRL (già
EL Servizi srl), corrente in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 (P.I. 06377691008), rappresentata
e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo
Galassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Via M. Mastroianni n. 14
CONVENUTO
E
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del l.r.p.t., corrente in Milano, Via Gardella n. 2
(P.I. 01329510158), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comaprsa di costituzione
e risposta, dall'avv. Marzio Brazesco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta
Tozzi in Frosinone, Via Valle Fiorletta n. 98,
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.12.2024 pagina 1 di 34
PO NO AS di EC IC & C. ha convenuto in giudizio EL Distribuzione PA deducendo: di essere titolare di un supermercato per la vendita di prodotti alimentari e surgelati sito in Pontecorvo
(FR), Via Salvo D'Aquisto n. 2,
che in data 26.7.2015, alle ore 18.30 circa, all'interno dei locali del supermercato si sviluppava un incendio causato da un corto circuito del contatore EL collocato dalla società di distribuzione dell'energia elettrica in un sottoscala del magazzino dell'immobile,
che l'incendio provocava il black out totale del sistema elettrico e lo spegnimento dei refrigeratori utilizzati per la conservazione dei prodotti surgelati destinati alla vendita al dettaglio,
che nell'immediatezza del fatto intervenivano i Carabinieri di Pontecorvo e i Vigili del Fuoco i quali, dopo aver forzato la porta laterale di ingresso, provvedevano a domare l'incendio,
che dopo numerose sollecitazioni, a distanza di circa tre ore, interveniva EL che, alle ore 00,30 del 27 luglio, previa installazione di un nuovo contatore posizionato all'esterno dell'immobile, provvedeva a ripristinare la fornitura di energia elettrica consentendo la riattivazione dei refrigeratori,
che dai primi accertamenti eseguiti dai VVFF e dai CC veniva constatato che l'evento dannoso era stato originato da un corto circuito elettrico e che le fiamme si erano generate all'interno del vano ripostiglio nel sottoscala dell'immobile in corrispondenza del punto in cui era stato installato il contatore di proprietà dell'EL che era stato sostituito dalla stessa convenuta in data 9.3.2015, pochi mesi prima dell'incendio,
che in conseguenza della combustione del contatore e dei relativi cavi, e di alcune scaffalature,
l'immobile veniva invaso dai fumi e dalla fuliggine che si depositavano sulle pareti, sui pavimenti, sulla merce esposta per la vendita, all'interno dei congelatori, del banco frigo e sulle scaffalature e attrezzature, provocando la contaminazione di tutti i prodotti e le merci presenti nel supermercato,
che l'incendio provocava anche il black out e lo spegnimento dei congelatori e refrigeratori per circa sei ore con conseguente deterioramento di tutti gli alimenti ivi contenuti,
che le fiamme danneggiavano gli arredi, i macchinari, l'impianto di video sorveglianza,
che le elevate temperature danneggiavano la guaina impermeabilizzante della scala esterna di accesso al lastrico del fabbricato con conseguenti copiose infiltrazioni di acqua piovana, come evidenziato nella perizia giurata allegata,
che nei giorni successivi i locali erano sottoposti a diverse ispezioni da parte della ASL di Frosinone
che redigeva appositi verbali e ordinava la distruzione e lo smaltimento delle merci contaminate dai depositi carboniosi e/o danneggiate dal calore e di tutti i prodotti surgelati deteriorati,
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che le merci e i surgelati, previa analisi del laboratorio specializzato Grasi srl, venivano smaltiti a spese dell'attrice come da allegate fatture nn. 325/15 e 615/15 della CSA srl,
che l'attrice si vedeva costretta alla chiusura forzata al pubblico per 59 giorni, fino al 23.9.2015, con grave danno economico e di immagine,
che i VVFF, da un esame sommario dei luoghi subito dopo l'incendio, nel verbale di intervento specificavano che l'incendio era da attribuire a “cause elettriche in genere” e che al loro accesso nel vano magazzino notavano dei fili elettrici completamente bruciati e il quadro elettrico fuso,
che l'ing. Vincenzo Posta, esperto di impiantistica elettrica, incaricato dall'attrice di individuare le cause dell'incendio, confermava che la causa era da attribuire ad un corto circuito del contatore dei proprietà dell'EL e che le componenti dell'impianto elettrico fisso dell'attività poste a valle del contatore dopo l'incendio venivano ritrovate integre tanto è vero che le apparecchiature all'interno del locale riprendevano il normale funzionamento dopo che i tecnici EL avevano ricollegato provvisoriamente l'alimentazione al quadro generale dell'esercizio,
che ciò esclude che un malfunzionamento dovuto a un sovraccarico dell'apparato elettrico a servizio dell'attività commerciale,
che i danni subiti dall'attrice, quantificati dal tecnico di parte e documentati, ammontano ad 113.790,05 di cui € 27.107,95 per spese sostenute per il ripristino dei locali, € 4.243,00 per l'analisi e lo smaltimento della merce deteriorata, € 45.170,00 per la merce deteriorata e smaltita, € 8.160,00 per mancato guadagno quantificato dal commercialista dott. Francescucci sulla base degli incassi relativi agli anni precedenti, come da stima allegata alla citazione (all. n.6),
che l'attrice ha stipulato con IA Ass.ni PA la polizza n. 1/330/058/0000902388, denominata
“Multirischi esercizi commerciali”, che assicurava il fabbricato e l'attività commerciale contro i rischi da incendio e altri danni materiali, comprese le merci, con un limite di valore di € 30.000,00, che la IA Ass.ni, in base alle condizioni di polizza, ha quantificato e liquidato i danni subiti dall'attrice in € 69.520,00 di cui € 25.290,00 per danni al fabbricato al netto delle limitazioni di polizza,
€ 12.870,00 per danni a macchinari e arredi, € 30.000,00 (corrispondente al massimale assicurato) per il deterioramento della merce, € 1.360,00 per onorari del perito di parte, come da quietanza allegata alla citazione (all. n. 5), che l'attrice ha diritto ad ottenere dall'EL l'ulteriore importo di € 37.470,05, al netto dell'iva, quale differenza tra i danni subiti e la somma liquidata dalla IA Ass.ni, di cui € 18.057,05 per danni al fabbricato ai macchinari e agli arredi, € 15.170,00 per il deterioramento della merce ed € 4.243,00 per lo smaltimento della merce deteriorata, oltre ad € 8.160,00 per mancato guadagno a causa della chiusura forzata per 59 giorni,
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che l'attrice ha subito anche un danno all'immagine e alla reputazione con perdita di clientela e contrazione degli incassi come si evince dal registro corrispettivi (allegato n. 6 alla citazione), che i tentativi di definizione bonaria della controversia sono stati inutili e EL non ha aderito all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
La PO NO Sas ha concluso chiedendo l'accogliento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito contrariis reiectis - accertare e dichiarare che l'incendio divampato il giorno
26/07/2016 nei locali della società PO NO Sas siti in Via Salvo d'Acquisto 2 Pontecorvo, si verificava per un corto circuito del contatore EN collocato dalla società di distribuzione dell'energia elettrica in un sottoscala del magazzino dell'immobile;
- accertare e dichiarare che in conseguenza dell'incendio i locali venivano completamente invasi dai fumi e dalla fuliggine che si depositavano sulle pareti, sui pavimenti, sulla merce esposta per la vendita, all'interno dei congelatori, del banco frigo e su tutte le scaffalature ed attrezzature, provocando la contaminazione di tutti i prodotti e le merci presenti nel supermercato;
- accertare e dichiarare che le fiamme danneggiavano irrimediabilmente gli arredi, i macchinari, l'impianto di video sorveglianza, la guaina impermeabilizzante della scala esterna di accesso al lastrico del fabbricato con conseguenti copiose infiltrazioni di acqua piovana il tutto come meglio elencato e specificato nella relazione tecnica dell'Ing. Vincenzo Posta;
- accertare e dichiarare che l'incendio provocava anche il black out e quindi lo spegnimento dei congelatori e refrigeratori per circa sei ore con conseguente deterioramento di tutti gli alimenti ivi contenuti;
- condannare, per l'effetto, la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati nell'ulteriore importo di Euro 37.450,05 al netto dell'IVA, come sopra specificati o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa con gli interessi e rivalutazione dall'evento dannoso al saldo, oltre al rimborso delle spese sostenute;
- condannare la società EN Distribuzione PA al risarcimento dei danni per mancato guadagno a causa della forzosa chiusura al pubblico dell'attività commerciale, quantificati in Euro 8.160,00 o comunque in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa ;
- condannare la società convenuta all'ulteriore risarcimento per il danno all'immagine ed alla reputazione commerciale della società PO NO Sas, quantificato allo stato, in Euro 6.000,00 o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa;
- condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si costituiva in giudizio la IA Ass.ni s.p.a. per far valere il proprio diritto di surroga nei confronti di EL BU s.p.a. per aver corrisposto alla propria assicurata PO NO Sas di EC IC l'importo di € 69.520,00, giusta polizza n.
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330.058.902388 garanzia “Multirischi Esercizi Commerciali”, in conseguenza dell'incendio occorso a
Pontecorvo all'interno dei locali dell'esercizio commerciale.
A sostegno della propria domanda, la IA ass.ni s.p.a., allegando la medesima ricostruzione dei fatti dedotti dall'attrice, deduceva: che era stata autorizzata da EC IC/legale rapp.te p.t. della PO NO s.a.s. di EC
IC, e da LI VA dei locali concessi in locazione alla PO NO s.a.s., ad agire in surroga nei confronti dei terzi responsabili per quanto esborsato in conseguenza dell'incendio di cui è causa,
che ogni tentativo di trovare una soluzione bonaria della controversia era stato vano,
che la fattispecie per cui è causa è regolamentata dall'art. 2050 c.c. in quanto l'attività di gestione di linee elettriche costituisce intrinsecamente e per sua stessa natura “attività pericolosa”,
che vi è prova della palese violazione di norme di legge essendo stato accertato che l'incendio si è verificato a causa del corto circuito del contatore sostituito dall'EL il 9.3.2015 e installato all'interno dei locali del supermercato,
che secondo la UNI CEI EN 16001 e successive modifiche e integrazioni, i vani di alloggiamento dei contatori e misuratori elettrici vanno posti all'esterno, nelle facciate degli edifici o nei muri di cinta,
che la norma UNI CEI EN 16001 “Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti e linee guida per l'uso”, nata dal coordinamento di diversi standard nazionali esistenti sul tema della gestione dell'energia, è stata emanata in Inghilterra dal British Standards Institution (BSI) nel luglio del 2009 ed è stata recepita in medesimo periodo in TA come UNI CEI EN 16001,
che al momento dell'installazione del contatore, avvenuta a marzo del 2015, la normativa era in vigore
e avrebbe dovuto prevedere l'obbligo per i tecnici intervenuti di posizionare il contatore all'esterno dell'esercizio commerciale, che successivamente all'evento i tecnici dell'EL posizionavano il nuovo contatore dell'energia elettrica all'esterno, come previsto dalla normativa di legge, che i tecnici dell'EL, nel provvedere nel marzo del 2015 alla sostituzione del contatore, non hanno adottato le più idonee regole di prudenza e di diligenza al fine di evitare danni a terzi e, in spregio alla normativa vigente, hanno errato nel posizionare un contatore dell'energia elettrica all'interno dei locali dell'esercizio commerciale POLO NO, che, in subordine, EL dovrà rispondere dei danni cagionati all'esercizio commerciale PO NO ex art. 2049 c.c. che postula “l'esistenza di un incarico di esecuzione di opere che importi un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza, anche solo temporaneo, nonché un collegamento, anche solo di
pagina 5 di 34 occasionalità necessaria fra tale incarico e colui che nell'interesse del committente lo esegue, anche se
l'esecutore è persona normalmente alle dipendenze di altri” (Cass. n. 10034 del 9.10.1998), che per configurare il danno ex art. 2049 c.c. è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o agevolato il comportamento produttivo del danno (Cass. n.
14096 del 13.11.2001), che ad ogni modo, se non per danni cagionati nell'esercizio di attività pericolose e non per responsabilità dei padroni e committenti, è dimostrata la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art.
2043 c.c. in quanto, in ottemperanza al principio del “neminem ledere” nella sostituzione e posa in opera dei nuovi contatori avrebbe dovuto utilizzare le più idonee cautele al fine di evitare danni a terzi attenendosi e rispettando le normative di legge, che in ordine al quantum, IA Ass.ni s.p.a. ha corrisposto all'assicurata PO NO Sas la somma complessiva di € 69.520,00 (cfr. allegati n. 7 e 10) così ripartita: € 25.290,00 per i danni riportati al fabbricato, € 12.870,00 per i danni al contenuto, € 30.000,00 per le merci ammalorate, € 1.360,00 per compenso al perito intervenuto, che, vista l'assorbente responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento, IA Ass.ni PA intende ottenere il rimborso integrale di quanto esborsato surrogandosi nei diritti dei soggetti che ha risarcito ex contractu.
La IA Ass.ni s.p.a. concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO: Previe le declaratorie del caso e per le causali di cui in premessa, in accoglimento dello spiegato intervento volontario, condannare EL BU PA (PIVA 05779711000) in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a IA Ass.ni S.p.A. l'importo di € 69.520,00, od altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata ex indici ISTAT dall'evento al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la convenuta E-Distribuzione s.p.a. (già EL Distribuzione s.p.a.), rappresentata dal suo procuratore EL TA PA (già EL Servizi s.r.l.), deducendo: che dall'archivio EL risulta che tutte le utenze alimentate dalla linea di bassa Tensione denominata “C lato LA CUPA” che alimentava anche il contatore di controparte furono disattivate per l'intervento dell'interruttore di cabina alle ore 19.33 del 26.7.2015 e che questo è l'orario effettivo dell'evento per cui è causa, che la prima segnalazione di guasto della linea per interruzione di energia elettrica fu inoltrata da tale sig.ra De ER alle ore 19.45 del 26.7.2015,
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che alle ore 21.00 del 26.7.2015 l'operatore EL localizzava il guasto e alle ore 21.16 riattivava
l'energia elettrica a tutti gli utenti della linea, esclusa l'utenza attorea rialimentata alle ore 00.06 del
27.7.2015 posizionando il contatore all'esterno vicino al contenitore di sezionamento,
che i VVFF arrivarono al supermercato alle ore 19.55,
che nell'immobile non vi erano persone e i VVFF avevano dovuto forzare una porta a vetro per entrare ma non avevano dovuto spegnere l'incendio che era già cessato anche se c'era ancora fumo,
che nel locale sottoscala i VVFF avevano dovuto rimuovere dei cartoni che ostruivano il passaggio e un materasso completamente bruciato,
che i VVFF all'interno del locale sottoscala constatavano la presenza di un quadro elettrico fuso dall'incendio e nel verbale imputavano la causa dell'incendio ad una generica “causa elettrica” senza specificare quale fosse,
che il gruppo di misura elettrico installato il 9.3.2015 all'interno del locale era un'apparecchiatura ignifuga, non propagante incendio, per cui anche a voler ipotizzare un guasto è impossibile che
l'incendio si sia propagato dal contatore EL, che l'attore non aveva mai lamentato disfunzioni sul contatore dal giorno della sua installazione all'evento, che i VVFF il 26.7.2015 constatavano che nel locale sottoscala non vi era traccia del contatore ma vi erano una brandina, un materasso, un mobile-ripiano affianco ad essi e numerosi residui di carta e cartoni (tipo Scottex o altro), e che il tratto di cavo elettrico posto sul contatore oggetto di accertamento
e la morsettiera esterna risultavano integri nonostante l'incendio,
che il locale sottoscala veniva utilizzato come magazzino per le scorte di carta,
che accanto al contatore EL vi è un centralino elettrico di proprietà della PO NO AS a servizio dell'attività commerciale dal quale era stata derivata,