Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 177

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 177
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 177
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 9031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9031/2022
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale promossa da
NN AR MI, IN MI, IA MI quali eredi di AL MI
Con l'avv. SERGIO RANZATO, l'avv. NICOLA ZAMPIERI e l'avv. ALBERTO RELA
ATTORI contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Non costiuita
CONVENUTO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – FONDO PER LE VITTIME DEL TERZO REICH
Con l'Avvocatura distrettuale dello AT di Venezia
INTERVENUTO
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per la trattazione scritta del 02/10/2024, di seguito riportate
Conclusioni attoree: “1) Accertata e dichiarata la responsabilità dello stato tedesco, cd
“Terzo Reich”, in ordine al fatto illecito costituito dalla deportazione e soggezione a lavori forzati del Sig. MI AL dal 08/09/1943 al 08/05/1945, condannarsi la REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA, quale successore del cd. “Terzo Reich”, al risarcimento del
1 danno cagionato al defunto MI AL, quantificato nella somma non minore di euro
8.344,60, quanto al danno patrimoniale, e nella somma non minore di euro 58.333,33, quanto al danno non patrimoniale, maggiorata di interessi legali al tasso annuale del 4 % calcolati, sulla somma devalutata alla data del 1° gennaio 1945 e rivalutata anno per anno sino al giorno di pubblicazione della sentenza, oppure nella diversa somma ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e dell'adeguamento all'inflazione dalla data di scadenza fino alla data effettiva di pagamento. 2) Condannarsi la convenuta Repubblica
Federale di MA e/o il MEF a corrispondere agli eredi del Sig. OM LD, sig.ri MI
NN AR, MI IN e MI IA, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno al dante causa, de cuius OM LD. 3) In ogni caso, spese, diritti ed onorari rifusi con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari
Conclusioni del terzo intervenuto: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale:

1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;

2. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;

3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della

Repubblica Federale di MA, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n.
36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della FG, lo AT AN attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.;

4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice AN per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);

5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;

6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione

e prova;

7. con vittoria di spese, competenze ed onorari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dep. il 04/11/2022, gli attori in epigrafe chiedevano, previo accertamento della relativa responsabilità per l'illegittima cattura, deportazione e sottoposizione a lavoro forzato subìti dal loro dante causa AL MI, dall'8 settembre
1943 all'8 maggio 1945, la condanna di Repubblica Federale di MA (inde anche FG) al risarcimento dei danni – nella misura e per i titoli specificati dell'atto introduttivo – loro dovuti iure hereditario.
Deduceva parte attrice che il sig. LD OM, chiamato alle armi nell'esercito AN, con matricola 6178 del distretto di Vicenza, e in servizio come Soldato del 9° Reggimento Alpini, fu catturato dalle truppe tedesche in data 08/09/1943;
internato in MA, fu costretto ai
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lavori forzati nel campo di Waternberg - Berlino in MA (“Stalag III D”) e – liberato in data 08/05/1945 – fu rimpatriato in Italia.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich contestando la fondatezza della domanda attorea ed eccependo, in rito, in via pregiudiziale, “la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc”, per l'assoluta indeterminatezza dei fatti esposti nell'atto introduttivo e
l'assenza di indizi di prova a supporto di quanto ex adverso asserito;
nel merito, in via preliminare, il terzo intervenuto eccepiva “la prescrizione della pretesa risarcitoria” per decorrenza degli ordinari termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c. ed in particolare, dell'art. 2947 c.c.;
in subordine, “il difetto di legittimazione passiva della
Repubblica Federale di MA, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n.
36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della FG, lo AT AN attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.”;
in subordine, “il difetto di giurisdizione del Giudice AN”, anche per le ragioni di diritto privato internazionale espresse nel proprio atto di costituzione
e sottese all'articolo 3 L. n. 218/1995;
in ulteriore subordine, il terzo intervenuto chiedeva il rigetto della “domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza” o, in estremo subordine, “perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova”, per i motivi di cui al proprio atto di costituzione.
La Repubblica Federale di MA, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio;
su istanza di parte, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e, a seguire, assegnava altresì termine per il deposito delle note scritte di discussione finale per la precisazione delle conclusioni.
La causa era posta in decisione sulle conclusioni rassegnate per iscritto per il 2 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata innanzitutto la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della
FG.
Giova ripercorrere in apicibus la vicenda dei ristori in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.).
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Si tratta di coloro che – in forze nel Regio Esercito Italiano alla data dell'8 settembre 1943 – in seguito alla firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, non accettando collaborare con le truppe di occupazione tedesche furono dapprima qualificati come “irregolari” soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa)
e di lì a poco inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre
1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra e sottoposti invece al lavoro forzato (vietato da detta Convenzione).
Migliaia di militari, letteralmente abbandonati dallo AT Maggiore AN, furono così avviati dall'ex alleato, divenuto improvvisamente nemico, al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia.
L'imbarazzante vicenda invocava qualche forma di riparazione, che sembrò arrivare, seppure con ritardo e molte ambiguità, solo con l'Accordo firmato a Bonn il 2 giugno 1961. Da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”. La distribuzione venne affidata al governo AN.
Contemporaneamente, l'Italia si dichiarò pronta a rinunciare a ogni altra pretesa.
La legge italiana di applicazione dell'accordo, votata il 6 ottobre 1963, prevedeva che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento. Tuttavia, per motivi finanziari ed equilibri politi, il governo AN preferì escludere gli ex internati militari dai pagamenti. Solo gli internati militari deportati nei
“campi di concentramento” ebbero riconosciute forme di riparazione.
Inoltre, sempre nell'Accordo italo – tedesco del 1961 (arti. 4) si presero in considerazione i conti in Reichsmark – congelati dagli Alleati vittoriosi – sui quali i lavoratori civili italiani
e, dall'autunno del 1944, anche gli internati militari italiani avevano dovuto versare i propri salari.
La MA riuscì peraltro ad imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo di talché nel 1964 ottenne dall'Italia disposizioni liberatorie, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica federale tedesca.
Dopo l'apertura di un conto intestato al ministero delle Finanze presso la Banca nazionale del lavoro, nei mesi di giugno e luglio del 1964 fu trasferita la somma rimasta in sospeso.
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Dopodiché la Banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) dichiarò: “Con questo, il trasferimento dei conti di lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di compensazione italo tedesco, è per noi concluso”. Nondimeno, solo una minima parte degli ex lavoratori civili italiani e degli ex internati militari italiani ottenne il pagamento dei salari trattenuti. Già durante la fase delle trattative, come si legge in una nota del ministero federale dell'Economia all'Ufficio per gli affari esteri, c'era la “tacita consapevolezza che un'identificazione [degli ex titolari dei conti] era impraticabile nella maggior parte dei casi
e che gli stati interessati avrebbero impiegato i fondi trasferiti per scopi caritativi e simili”.
Altri 3,4 milioni di Reichsmark versati dagli IMI fino alla fine della guerra e giacenti su un conto
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