Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 920/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile

Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 920/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
FI GI (cod. fisc. [...]) e EN AR (cod. fisc. [...]), rapp.ti e difesi dall'avv. GI Mandarino e presso cui eleggono domicilio in Nocera Inferiore (Sa), alla Via Roma n. 25
- Parte Opponente -

E
SPV Project 155 S.r.l. (p. iva 08806390962), in persona del legale rapp.te p.t. e per essa la società Cerved Credit Management s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ti e difesi dall'Avv. Giulio Rossetto ed eleggono domicilio presso la p.e.c. del difensore
- Parte Opposta -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

parti opponenti chiedevano di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1482 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
di accertare e dichiarare la violazione da parte della opposta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società AVICOLA SAN GIORGIO
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S.r.l., con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto, oggi ingiunto agli odierni opponenti, nella qualità di fideiussori;
di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c. e delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi i rapporti in esame;
di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
di accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
di - determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
di accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, a quantificarsi nel corso della lite, , salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;
di accertare e dichiarare, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
di accertare e dichiarare, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle eventuali fideiussioni rilasciate in suo favore e che nulla deve l'odierna opposta;
di condannare l'opposta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
di condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c.;
di condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e compenso ai sensi del D.M. 35/2018;

parte opposta chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per assoluta genericità ed indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 163 c.p.c. n. 3, 4 e 5;
nel merito, disattesa ogni diversa istanza eccezione
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