Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/01/2025, n. 13
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Testo completo
N. R.G. 108/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Ida Cuffaro, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 108 R.G.A.C. per l'anno 2019 promossa da:
EV UA, C.F.: ([...]), elettivamente domiciliato in
Tropea, alla via Vittorio Veneto n.6, presso lo studio dell'avv.to Carmine Pandullo che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce dell'atto di citazione.
-ATTORE -
Contro
MARIO BAGNATO
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
EV SQ ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. Mario Bagnato nello svolgimento del mandato difensivo a lui conferito nell'ambito di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione e per
l'effetto sentirlo condannare al pagamento di tutti i danni subiti e quantificati nella somma di € 81.725,00, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario. pagina 1 di 7
A fondamento della sua domanda ha dedotto che in seguito al passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia e passata in giudicato il
31.10.2013, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 1371/05 R.G.N.R., che lo dichiarava assolto per i reati contestati, nominava il convenuto al fine di richiedere la riparazione per ingiusta detenzione patita nell'ambito di detto procedimento penale.
Senonché ha dedotto che a distanza di anni dal conferimento dell'incarico, tenuto conto della mancata fissazione dell'udienza di trattazione della procedura di riparazione per ingiusta detenzione, di essersi recato presso lo studio del nominato legale per richiedere legittime rassicurazioni e chiarimenti, e che in quell'occasione veniva rassicurato circa il regolare deposito della domanda di riparazione.
Ha pertanto dedotto di essersi recato personalmente presso la cancelleria della Corte
d'Appello di Catanzaro competente a decidere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ove però apprendeva che l'istanza -avente ad oggetto il ristoro dell'ingiusto danno patito - non fosse mai stata depositata dall'Avv. Mario Bagnato, decadendo così dalla possibilità di depositare, eventualmente, altra domanda.
Conseguentemente in data 29.01.2018, provvedeva ad inoltrare all'Avv. Mario Bagnato un atto di costituzione in mora con contestuale invito a comunicare gli estremi della polizza professionale, richiesta rimasta inevasa. Con ulteriore nota del 29.03.2018, che veniva formulata anche ai sensi dell'art. 38 del Codice deontologico Forense, provvedeva a sollecitare il riscontro della precedente, senza tuttavia, alcun esito.
Ha dedotto che, ove la domanda di ingiusta detenzione fosse stata tempestivamente depositata, sussistevano fondate ragioni per un accoglimento.
In diritto ha evidenziato che la colpevole omissione dell'Avv. Mario Bagnato, ha determinato l'irrimediabile decadenza del Sig. EV SQ della possibilità di richiedere la domanda di riparazione. Ha specificato che trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria vengono in rilievo le disposizioni degli artt. 1223 e ss., onde la richiesta risarcitoria dovrà essere quantificata, salvo diversa determinazione dell'adito Tribunale ed anche all'esito di
pagina 2 di 7
eventuale CTU, in: € 49.225,00 per l'ingiusta detenzione patita pari a 179 giorni (179 gg X 275,00), pari all'importo che l'odierno attore avrebbe ricevuto in caso di
l'accoglimento della propria domanda di riparazione per ingiusta detenzione;
€
10.000,00 a titolo di danno biologico, su conteggio tabellare;
€ 5.000,00 a titolo di danno esistenziale, su base equitativa;
€ 5.000,00 a titolo di danno morale soggettivo, su base equitativa;
€ 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale su base equitativa;
€ 2.500,00
a titolo di danno biologico patito dalla compagna dell'istante e “da rimbalzo” dall'istante;
€ 2.500,00 a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Ida Cuffaro, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 108 R.G.A.C. per l'anno 2019 promossa da:
EV UA, C.F.: ([...]), elettivamente domiciliato in
Tropea, alla via Vittorio Veneto n.6, presso lo studio dell'avv.to Carmine Pandullo che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce dell'atto di citazione.
-ATTORE -
Contro
MARIO BAGNATO
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
EV SQ ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità dell'avv. Mario Bagnato nello svolgimento del mandato difensivo a lui conferito nell'ambito di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione e per
l'effetto sentirlo condannare al pagamento di tutti i danni subiti e quantificati nella somma di € 81.725,00, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario. pagina 1 di 7
A fondamento della sua domanda ha dedotto che in seguito al passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia e passata in giudicato il
31.10.2013, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 1371/05 R.G.N.R., che lo dichiarava assolto per i reati contestati, nominava il convenuto al fine di richiedere la riparazione per ingiusta detenzione patita nell'ambito di detto procedimento penale.
Senonché ha dedotto che a distanza di anni dal conferimento dell'incarico, tenuto conto della mancata fissazione dell'udienza di trattazione della procedura di riparazione per ingiusta detenzione, di essersi recato presso lo studio del nominato legale per richiedere legittime rassicurazioni e chiarimenti, e che in quell'occasione veniva rassicurato circa il regolare deposito della domanda di riparazione.
Ha pertanto dedotto di essersi recato personalmente presso la cancelleria della Corte
d'Appello di Catanzaro competente a decidere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ove però apprendeva che l'istanza -avente ad oggetto il ristoro dell'ingiusto danno patito - non fosse mai stata depositata dall'Avv. Mario Bagnato, decadendo così dalla possibilità di depositare, eventualmente, altra domanda.
Conseguentemente in data 29.01.2018, provvedeva ad inoltrare all'Avv. Mario Bagnato un atto di costituzione in mora con contestuale invito a comunicare gli estremi della polizza professionale, richiesta rimasta inevasa. Con ulteriore nota del 29.03.2018, che veniva formulata anche ai sensi dell'art. 38 del Codice deontologico Forense, provvedeva a sollecitare il riscontro della precedente, senza tuttavia, alcun esito.
Ha dedotto che, ove la domanda di ingiusta detenzione fosse stata tempestivamente depositata, sussistevano fondate ragioni per un accoglimento.
In diritto ha evidenziato che la colpevole omissione dell'Avv. Mario Bagnato, ha determinato l'irrimediabile decadenza del Sig. EV SQ della possibilità di richiedere la domanda di riparazione. Ha specificato che trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria vengono in rilievo le disposizioni degli artt. 1223 e ss., onde la richiesta risarcitoria dovrà essere quantificata, salvo diversa determinazione dell'adito Tribunale ed anche all'esito di
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eventuale CTU, in: € 49.225,00 per l'ingiusta detenzione patita pari a 179 giorni (179 gg X 275,00), pari all'importo che l'odierno attore avrebbe ricevuto in caso di
l'accoglimento della propria domanda di riparazione per ingiusta detenzione;
€
10.000,00 a titolo di danno biologico, su conteggio tabellare;
€ 5.000,00 a titolo di danno esistenziale, su base equitativa;
€ 5.000,00 a titolo di danno morale soggettivo, su base equitativa;
€ 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale su base equitativa;
€ 2.500,00
a titolo di danno biologico patito dalla compagna dell'istante e “da rimbalzo” dall'istante;
€ 2.500,00 a
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