Trib. Velletri, sentenza 17/04/2024, n. 871
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Testo completo
R.G. n. 8449/2014 + R.G. n. 8477/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. M V Presidente dott.ssa P P Giudice dott.ssa S P Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 8449 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 e al n.
8477 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014, pendenti tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. M N, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE / RESISTENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. R C, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE / RICORRENTE
e nei confronti di
nato a Roma il 16.09.2008, rappresentato dall'Avv. R P nella CP_2
qualità di Curatore speciale
INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza dell'11.10.2023
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.10.2023, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 14.11.2014, introduttivo del giudizio R.G. n. 8449/2014,
chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito alla moglie, Parte_1 CP_1
, con la quale aveva contratto matrimonio in Castel Gandolfo (RM) il 30.09.2006.
[...]
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che:
- dall'unione coniugale era nato il figlio (16.09.2008);
CP_2
- la famiglia aveva stabilito la propria residenza in un immobile di esclusiva proprietà del ricorrente, sito in Ardea (RM), Via Brescia n. 1;
- dopo un primo periodo di serenità familiare, i rapporti all'interno della coppia avevano iniziato a deteriorarsi per insanabili contrasti che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- la moglie, violando i doveri nascenti dal matrimonio, aveva instaurato una relazione extraconiugale con tale ;
Persona_1
- in data 8.09.2014 la moglie abbandonava la casa coniugale, trasferendosi presso la residenza dei genitori sita in Pavona (RM), Via dei Pini n. 37 e portando con sé il figlio ;
CP_2
- da quale momento la madre aveva impedito al figlio di avere un rapporto continuativo con il padre, il quale riusciva a vederlo solamente durante l'orario di ricreazione presso la scuola elementare frequentata dal minore;
- in ragione di detto comportamento, il ricorrente sporgeva denuncia-querela nei confronti della moglie per il reato di cui all'art. 574 c.p.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, con collocamento dello stesso presso il padre, in virtù delle condotte poste in essere dalla madre, regolamentando il diritto di visita di quest'ultima;
3) stabilire i tempi e le modalità della presenza del figlio presso i nonni paterni;
CP_2
4) assegnare la casa coniugale, sita in Via Brescia n. 1, in Ardea (RM), al ricorrente, esclusivo proprietario, in quanto rispondente all'interesse della prole, poiché la sig.ra si CP_1
è già allontanata asportando indumenti ed effetti di uso personale accompagnata dai
Carabinieri in un paio di giorni da settembre al 28 ottobre 2014;
5) porre a carico della sig.ra un assegno mensile di Euro 300,00 a titolo di Controparte_1
concorso al mantenimento del figlio minore ;
tale somma sarò rivalutata di anno in CP_2 anno secondo gli indici fissato dall porre a carico della stessa, inoltre, nella misura Org_1 del 50% tutte le spese scolastiche, mediche, sportive e relative agli indumenti documentati dal padre;
6) pronunziare, in ogni caso che nessun importo a titolo di mantenimento del coniuge è dovuto in quanto i coniugi godono di redditi sostanzialmente equivalenti idonei a garantire il medesimo tenore di vita anche a seguito del venir meno dell'unione coniugale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre iva e cap e rimborso forfettario nella misura di legge”.
Con ricorso depositato in data 14.11.2014, introduttivo del giudizio R.G. n. 8477/2014,
chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, Controparte_1
rappresentando che:
- all'indomani della nascita del figlio , il marito inziava a mostrare nei confronti della CP_2
moglie i primi segni di insofferenza, rimproverandole di aver smesso di lavorare e di non contribuire alle spese familiari;
- di conseguenza, si vedeva costretta a chiedere aiuto economico ai propri genitori, anche e soprattutto per spese connesse alla cura del piccolo , non essendo il marito disponibile a CP_2
provvedervi;
- tutti i proventi derivanti dall'attività lavorativa del marito – il quale all'epoca del matrimonio svolgeva lavori di ristrutturazione edilizia ed opere di pittura nel settore privato – venivano utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento delle proprie esigenze personali;
- detta indisponibilità del marito determinava nel corso degli anni numerosi dissidi, portando i coniugi a vivere di fatto vite separate;
- le discussioni, sempre più frequenti, si risolvevano in continue scenate, denigrazioni e mortificazioni che il marito rivolgeva alla moglie, ridicolizzandola, anche in presenza di terze persone, ed accusandola di essere “una buona a nulla, incapace di fare qualsiasi cosa”;
- nel maggio del 2012 la moglie comunicava al marito di aspettare un figlio;
- in quell'occasione, il marito manifestava apertamente la sua indisponibilità a che la moglie portasse a termine la gravidanza, sostenendo di non avere le necessarie risorse economiche;
- la discussione degenerava al punto che il marito afferrava la moglie al collo, sbattendola contro l'armadio;
- di conseguenza, in data 27.0.2012, la ricorrente si sottoponeva all'intervento di interruzione della gravidanza;
- detto episodio aveva creato una frattura irrimediabile tra i coniugi, che da quel momenro non erano più riusciti a ricostruire alcuna intesa;
- nel frattempo, le intemperanze del marito nei confronti della moglie aumetavano e le discussioni degeneravano in urla, insulti e minacce, rendendo la convivenza intollerabile;
- nel febbraio del 2014 la ricorrente, preso atto dell'irrimediabile frattura dell'unione coniugale, comunicava al marito la sua intenzione di procedere alla separazione;
- nell'aprile del 2014 la ricorrente iniziava un rapporto di frequentazione con un'altra persona;
- nei mesi successivi le discussioni tra i coniugi degeneravano al punto che il marito giungeva
a minacciarla “di farle fare la fine della nota avvocatessa che era stata sfregiata dall'ex compagno e ripetendo la minaccia di farla a pezzetti anche in presenza dei genitori della ricorrente”;
- il culmine di detta situazione veniva raggiunto in data 8.09.2014, allorquando il marito, unitamente alla cognata di quest'ultimo, aggrediva la ricorrente all'interno del Parte_2
giardino della propria abitazione, colpendola ripetutamente con schiaffi e calci, insultandola e minacciandola, alla presenza del figlio , il quale piangeva disperato e urlando diceva: CP_2
“lasciate stare la mia mamma”;
- nell'immediatezza del fatto la ricorrente si portava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Albano Laziale, ove si recava anche nel giorno successivo e ove le venivano riscontrate contusioni multiple e refertati 35 giorni di riposo con l'uso del collare;
- per detti fatti la ricorrente sporgeva denuncia-querela sia nei confronti del coniuge sia della di lui cognata;
- a seguito del descritto episodio, la ricorrente si vedeva costretta a rifugiarsi, unitamente al figlio, presso l'abitazione dei genitori in Pavona (RM), Via dei Pini n. 37;
- nelle settimane successive all'accaduto il figlio si rifiutava di incontrare il padre, nonostante quest'ultimo insistesse per vederlo;
- il marito l'aveva ingiustamente accusata di sottrazione del figlio minore e di violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- in detto periodo il marito aveva completamente omesso di provvedere alle esigenze di vita del figlio, avendole versato in sole due occasioni l'importo di € 100,00, costringendo così la ricorrente a richiedere l'aiuto economico dei familiari.
Alla luce di dette allegazioni la ricorrente concludeva nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla madre, sig.ra che CP_2 CP_1
eserciterà la potestà sul figlio, assumendo tutte le decisioni che lo riguardano;
il suddetto regime di affidamento viene richiesto in considerazione della circostanza che il padre non si è mai preso cura del figlioletto e ha peraltro consentito che assistesse al pestaggio della mamma il giorno 8 settembre u.s.;
3) continuerà ad abitare insieme alla madre nell'immobile sito in Ardea, Via Brescia CP_2
n. 1, già adibito a casa familiare;
il signor si allontanerà dalla suddetta abitazione Pt_1
portando con sé i propri effetti personali;
il signor si allontanerà dalla suddetta Pt_1
abitazione portando con sé i propri effetti personali;
4) Il padre potrà vedere il figlio minore un pomeriggio a settimana, oltre ad un giorno durante il fine settimana, nella giornata del sabato e della domenica, dalle 8,30 alle 13,00, compatibilmente con il desiderio di di stare con il papà;
ulteriori tempi di CP_2
frequentazione, comprensivi di pernotto, potranno essere stabiliti gradualmente dai genitori, compatibilmente con il ristabilirsi delle condizioni di serenità di e con le sue abitudini CP_2
di vita ad oggi invalse;
i coniugi concorderanno tempi di frequetazione del padre con il figlio per i periodi di festività, tenendo conto dei desideri del figlio minore;
durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia con un genitore ed il giorno CP_2 di Natale con l'altro genitore,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. M V Presidente dott.ssa P P Giudice dott.ssa S P Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 8449 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 e al n.
8477 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014, pendenti tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. M N, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE / RESISTENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. R C, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE / RICORRENTE
e nei confronti di
nato a Roma il 16.09.2008, rappresentato dall'Avv. R P nella CP_2
qualità di Curatore speciale
INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza dell'11.10.2023
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.10.2023, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 14.11.2014, introduttivo del giudizio R.G. n. 8449/2014,
chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito alla moglie, Parte_1 CP_1
, con la quale aveva contratto matrimonio in Castel Gandolfo (RM) il 30.09.2006.
[...]
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che:
- dall'unione coniugale era nato il figlio (16.09.2008);
CP_2
- la famiglia aveva stabilito la propria residenza in un immobile di esclusiva proprietà del ricorrente, sito in Ardea (RM), Via Brescia n. 1;
- dopo un primo periodo di serenità familiare, i rapporti all'interno della coppia avevano iniziato a deteriorarsi per insanabili contrasti che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- la moglie, violando i doveri nascenti dal matrimonio, aveva instaurato una relazione extraconiugale con tale ;
Persona_1
- in data 8.09.2014 la moglie abbandonava la casa coniugale, trasferendosi presso la residenza dei genitori sita in Pavona (RM), Via dei Pini n. 37 e portando con sé il figlio ;
CP_2
- da quale momento la madre aveva impedito al figlio di avere un rapporto continuativo con il padre, il quale riusciva a vederlo solamente durante l'orario di ricreazione presso la scuola elementare frequentata dal minore;
- in ragione di detto comportamento, il ricorrente sporgeva denuncia-querela nei confronti della moglie per il reato di cui all'art. 574 c.p.
Sulla base di dette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, con collocamento dello stesso presso il padre, in virtù delle condotte poste in essere dalla madre, regolamentando il diritto di visita di quest'ultima;
3) stabilire i tempi e le modalità della presenza del figlio presso i nonni paterni;
CP_2
4) assegnare la casa coniugale, sita in Via Brescia n. 1, in Ardea (RM), al ricorrente, esclusivo proprietario, in quanto rispondente all'interesse della prole, poiché la sig.ra si CP_1
è già allontanata asportando indumenti ed effetti di uso personale accompagnata dai
Carabinieri in un paio di giorni da settembre al 28 ottobre 2014;
5) porre a carico della sig.ra un assegno mensile di Euro 300,00 a titolo di Controparte_1
concorso al mantenimento del figlio minore ;
tale somma sarò rivalutata di anno in CP_2 anno secondo gli indici fissato dall porre a carico della stessa, inoltre, nella misura Org_1 del 50% tutte le spese scolastiche, mediche, sportive e relative agli indumenti documentati dal padre;
6) pronunziare, in ogni caso che nessun importo a titolo di mantenimento del coniuge è dovuto in quanto i coniugi godono di redditi sostanzialmente equivalenti idonei a garantire il medesimo tenore di vita anche a seguito del venir meno dell'unione coniugale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre iva e cap e rimborso forfettario nella misura di legge”.
Con ricorso depositato in data 14.11.2014, introduttivo del giudizio R.G. n. 8477/2014,
chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, Controparte_1
rappresentando che:
- all'indomani della nascita del figlio , il marito inziava a mostrare nei confronti della CP_2
moglie i primi segni di insofferenza, rimproverandole di aver smesso di lavorare e di non contribuire alle spese familiari;
- di conseguenza, si vedeva costretta a chiedere aiuto economico ai propri genitori, anche e soprattutto per spese connesse alla cura del piccolo , non essendo il marito disponibile a CP_2
provvedervi;
- tutti i proventi derivanti dall'attività lavorativa del marito – il quale all'epoca del matrimonio svolgeva lavori di ristrutturazione edilizia ed opere di pittura nel settore privato – venivano utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento delle proprie esigenze personali;
- detta indisponibilità del marito determinava nel corso degli anni numerosi dissidi, portando i coniugi a vivere di fatto vite separate;
- le discussioni, sempre più frequenti, si risolvevano in continue scenate, denigrazioni e mortificazioni che il marito rivolgeva alla moglie, ridicolizzandola, anche in presenza di terze persone, ed accusandola di essere “una buona a nulla, incapace di fare qualsiasi cosa”;
- nel maggio del 2012 la moglie comunicava al marito di aspettare un figlio;
- in quell'occasione, il marito manifestava apertamente la sua indisponibilità a che la moglie portasse a termine la gravidanza, sostenendo di non avere le necessarie risorse economiche;
- la discussione degenerava al punto che il marito afferrava la moglie al collo, sbattendola contro l'armadio;
- di conseguenza, in data 27.0.2012, la ricorrente si sottoponeva all'intervento di interruzione della gravidanza;
- detto episodio aveva creato una frattura irrimediabile tra i coniugi, che da quel momenro non erano più riusciti a ricostruire alcuna intesa;
- nel frattempo, le intemperanze del marito nei confronti della moglie aumetavano e le discussioni degeneravano in urla, insulti e minacce, rendendo la convivenza intollerabile;
- nel febbraio del 2014 la ricorrente, preso atto dell'irrimediabile frattura dell'unione coniugale, comunicava al marito la sua intenzione di procedere alla separazione;
- nell'aprile del 2014 la ricorrente iniziava un rapporto di frequentazione con un'altra persona;
- nei mesi successivi le discussioni tra i coniugi degeneravano al punto che il marito giungeva
a minacciarla “di farle fare la fine della nota avvocatessa che era stata sfregiata dall'ex compagno e ripetendo la minaccia di farla a pezzetti anche in presenza dei genitori della ricorrente”;
- il culmine di detta situazione veniva raggiunto in data 8.09.2014, allorquando il marito, unitamente alla cognata di quest'ultimo, aggrediva la ricorrente all'interno del Parte_2
giardino della propria abitazione, colpendola ripetutamente con schiaffi e calci, insultandola e minacciandola, alla presenza del figlio , il quale piangeva disperato e urlando diceva: CP_2
“lasciate stare la mia mamma”;
- nell'immediatezza del fatto la ricorrente si portava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Albano Laziale, ove si recava anche nel giorno successivo e ove le venivano riscontrate contusioni multiple e refertati 35 giorni di riposo con l'uso del collare;
- per detti fatti la ricorrente sporgeva denuncia-querela sia nei confronti del coniuge sia della di lui cognata;
- a seguito del descritto episodio, la ricorrente si vedeva costretta a rifugiarsi, unitamente al figlio, presso l'abitazione dei genitori in Pavona (RM), Via dei Pini n. 37;
- nelle settimane successive all'accaduto il figlio si rifiutava di incontrare il padre, nonostante quest'ultimo insistesse per vederlo;
- il marito l'aveva ingiustamente accusata di sottrazione del figlio minore e di violazione degli obblighi di assistenza familiare;
- in detto periodo il marito aveva completamente omesso di provvedere alle esigenze di vita del figlio, avendole versato in sole due occasioni l'importo di € 100,00, costringendo così la ricorrente a richiedere l'aiuto economico dei familiari.
Alla luce di dette allegazioni la ricorrente concludeva nei seguenti termini:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla madre, sig.ra che CP_2 CP_1
eserciterà la potestà sul figlio, assumendo tutte le decisioni che lo riguardano;
il suddetto regime di affidamento viene richiesto in considerazione della circostanza che il padre non si è mai preso cura del figlioletto e ha peraltro consentito che assistesse al pestaggio della mamma il giorno 8 settembre u.s.;
3) continuerà ad abitare insieme alla madre nell'immobile sito in Ardea, Via Brescia CP_2
n. 1, già adibito a casa familiare;
il signor si allontanerà dalla suddetta abitazione Pt_1
portando con sé i propri effetti personali;
il signor si allontanerà dalla suddetta Pt_1
abitazione portando con sé i propri effetti personali;
4) Il padre potrà vedere il figlio minore un pomeriggio a settimana, oltre ad un giorno durante il fine settimana, nella giornata del sabato e della domenica, dalle 8,30 alle 13,00, compatibilmente con il desiderio di di stare con il papà;
ulteriori tempi di CP_2
frequentazione, comprensivi di pernotto, potranno essere stabiliti gradualmente dai genitori, compatibilmente con il ristabilirsi delle condizioni di serenità di e con le sue abitudini CP_2
di vita ad oggi invalse;
i coniugi concorderanno tempi di frequetazione del padre con il figlio per i periodi di festività, tenendo conto dei desideri del figlio minore;
durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia con un genitore ed il giorno CP_2 di Natale con l'altro genitore,
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