Trib. Potenza, sentenza 03/12/2024, n. 888
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione lavoro nella persona della Dott.ssa Giuseppina Valestra ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1691/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Michele Gesualdi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dalla dott.ssa Debora Infante
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2024, si doleva della mancata Parte_1
percezione per i seguenti periodi:
1
dall'8.2.2021 al 19.2.2021;
dal 20.2.2021 all' 1.3.2021;
dal 2.3.2021 all'8.3.2021;dal
21.4.2021 al 5.6.2021;
dall'6.6.2021 all'11.6.2021;
dall'8.11.2021 al 19.11.2021;
dal
20.11.2021 al 3.12.2021;
dall'4.12.2021 al 21.12.2021;
dal 15.2.2022 al 19.3.2022;
dal
20.3.2022 al 26.4.2022;
dal 27.4.2022 all'8.6.2022;
dal 25.5.2022 al 4.6.2022;
dal
9.6.2022 al 25.6.2022
-in cui è stato utilizzato dal in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti CP_3 contratti d'insegnamento a tempo determinato- dell'emolumento retributivo denominato “retribuzione professionale docenti” istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001 e ha convenuto in giudizio il al fine di accertare e CP_3
dichiarare il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, nonché del compenso individuale accessorio, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il ;
per l'effetto, ha Controparte_1
chiesto di condannare il al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.582,68 , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il convenuto, si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda perché CP_1
infondata nel merito.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e
2 contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”;
il successivo comma 3 del medesimo art.
7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”;
Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Pertanto, nel comparto Scuola, al personale docente ed ATA, assunto a tempo indeterminato, è corrisposta rispettivamente la Retribuzione Professionale Docenti e il
Compenso Individuale Accessorio, previste dall'art 7 del CCNL del 15.03.2001, articolata in tre fasce retributive a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 14 anni di
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