Trib. Torino, sentenza 11/11/2024, n. 5646
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Testo completo
N. R.G. 3174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3174/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Costantini Roberta e dell'avv. Ilaria Parte_1
Paiano, in virtù di procura speciale in atti;
contro
con il patrocinio dell'avv. Maurizio Merlo e dell'avv. Matteo Francesco Controparte_1
Mondelli, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da note scritte d'udienza depositate il 18.10.2024
Per il P.M. nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 21/02/2024 chiedeva al Tribunale Parte_1 l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il mantenimento del minore.
Con memoria depositata il 20.09.2024 si costituiva in giudizio , dando Controparte_1 atto di aver le parti raggiunto un accordo nelle more del giudizio.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, assegnato termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte d'udienza in sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza.
Con le note scritte depositate nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi ed il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3174/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Costantini Roberta e dell'avv. Ilaria Parte_1
Paiano, in virtù di procura speciale in atti;
contro
con il patrocinio dell'avv. Maurizio Merlo e dell'avv. Matteo Francesco Controparte_1
Mondelli, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
come da note scritte d'udienza depositate il 18.10.2024
Per il P.M. nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
[...]
Con ricorso depositato il 21/02/2024 chiedeva al Tribunale Parte_1 l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il mantenimento del minore.
Con memoria depositata il 20.09.2024 si costituiva in giudizio , dando Controparte_1 atto di aver le parti raggiunto un accordo nelle more del giudizio.
Veniva, quindi, su istanza congiunta delle parti, assegnato termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte d'udienza in sostituzione dell'udienza ex art. 473bis 21 cpc in presenza.
Con le note scritte depositate nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi ed il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
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