Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2024, n. 1177
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1704/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Di Bello Mariacarmela giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Licheri Valeria giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in memoria congiunta del 28/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/7/23 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in AC TU ( SA ) il 6/6/98;
che dalla loro unione coniugale è nata la figlia ( il 6/8/99 ), maggiorenne ma Per_1
1
economicamente non autosufficiente;
che negli ultimi tempi il matrimonio è entrato in crisi, tanto che la loro convivenza è diventata intollerabile e per tale ragione esso attore ha lasciato la casa coniugale. L'attore esponeva varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita della loro figlia . Concludeva, nel merito, come Per_1 segue: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) dichiarare che la casa coniugale sita il Paliano (FR) al Viale San Francesco D'Assisi n. 2 è di proprietà della signora ;
c) dichiarare che la signora è Controparte_1 Controparte_1 economicamente autosufficiente, ragione per cui non ha diritto a nessun assegno di mantenimento;
c) predisporre in capo al sig. un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 a favore della figlia Parte_1
, fino al raggiungimento dell'autonomia economica;
Con vittoria di spese ed onorario.”. Persona_2
La convenuta si è costituita in giudizio,