Trib. Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 3757

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 3757
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3757
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 7872/2023 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Claudia Valentini,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Angela Stasi,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con la parte convenuta in data 20/02/1988
(trascritto negli appositi registri del Comune di Tuglie al n. 3, parte II, serie A, anno 1988). Dalla loro unione sono nati i figli
e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti.
Ha dedotto il venir meno della affectio coniugalis, riconducendone la causa al comportamento ostile ed aggressivo del marito. Ha allegato, in particolare, di essere stata vittima di violenze psicologiche e di calunnie da parte del coniuge, che le ha


R.G. 7872/2023
addebitato inesistenti relazioni extraconiugali. Ha riferito di aver richiesto, in un'occasione, l'intervento dei Carabinieri e di non aver sporto denuncia per non arrecare turbamento ai figli. Ha allegato, altresì, di essere casalinga per scelta condivisa dei coniugi e di essere impossidente, nonché di versare in condizioni di salute che le impediscono lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Ha precisato di percepire, per le patologie da cui è affetta, un assegno di invalidità pari ad € 300,00 mensili. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della parte convenuta, ha allegato che costei percepisce un reddito mensile di circa € 800,00
e che arrotonda le proprie entrate svolgendo lavori di manutenzione di giardini presso private abitazioni. Ha, infine, riferito che la casa coniugale è di proprietà del coniuge.
Ha concluso domandando: a) la pronuncia della separazione tra i coniugi, con addebito al marito;
b) un contributo al proprio mantenimento
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