Trib. Roma, sentenza 06/08/2024, n. 13045

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 06/08/2024, n. 13045
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 13045
Data del deposito : 6 agosto 2024

Testo completo

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 31184 per l'anno 2020, trattenuta in decisione alla udienza
del 23/04/2024, vertente
TRA
Liquidazione Giudiziale LV ES s.p.a., p. i.v.a. 00816030720, con sede in Bari, Via Toscanini
n°2121, aperta giusta sentenza n°164/2024 del Tribunale di Bari, in persona dei Curatori pro-tempore,
Avv. Pasqualino Catena ed Avv. Domenico Cocola, elettivamente domiciliata come da p.e.c. da Registri di Giustizia, rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso giusta procura in calce alla comparsa conclusionale ed in virtù di autorizzazione del G.D. del 04/06/2024.
ATTRICE
E
ANAS s.p.a., c.f. 80208450587, p. i.v.a. 02133681003, iscr. REA 1024951, con sede legale in Roma,
Via Monzambano n°10, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la Direzione Generale di ANAS, in Roma, Via Monzambano n°10, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Malaspina, dall'Avv. Roberta Anna Ninni e dall'Avv. Fiorella Forziati, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata:
n.malaspina@elencospecialeavvocati.stradeanas.it r.ninni@elencospecialeavvocati.stradeanas.it e
,
f.forziati@elencospecialeavvocati.stradeanas.it..
CONVENUTA


OGGETTO: RISARCIMENTO-DANNI.
All'udienza del 23 aprile 2024 compariva l'Avv. Carmelo Plaja, in sostituzione dell'Avv. Felice Eugenio
Lorusso. L'Avv. Plaja, preso atto dei contenuti della relazione peritale redatta e depositata dal C.T.U.,
Ing. Croce, preliminarmente insisteva affinchè il Giudice riconvocasse il CTU al fine di rispondere al quesito
n°2 posto dal Giudice, relativo alla quantificazione di maggiori importi dovuti alla attrice e derivanti dalle istanze di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, riportandosi a tutte le osservazioni già svolte dai C.T.P., Ingg. Angelo e Vittorio Cannandura. La difesa di parte attrice in ogni caso precisava le conclusioni chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in citazione e precisate nella prima memoria istruttoria, con rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'AN, in quanto inammissibili per tardività e comunque infondate nel merito.
La difesa dell'AN s.p.a., per la quale compariva l'Avv. Nicoletta Malaspina, si opponeva alla richiesta di riconvocazione del CTU in quanto lo stesso aveva fornito risposta al quesito n°2 e, comunque, in materia di compensazione prezzi non sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario. AN insisteva con tutte le proprie domande ed eccezioni ritualmente proposte. AN chiedeva pertanto l'accoglimento delle proprie conclusioni come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e di risposta.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato all'AN s.p.a. la procedura concordataria della LV
ES s.p.a. premesso che:
la LV ES s.p.a. aveva partecipato all'appalto di " lavori di ammodernamento con ampliamento della sezione da due a quattro corsie- Lotto III-Innesto ex S.S. n°16-Cerignola dal Km. 708+200", il cui progetto era stato approvato con provvedimento n°9399 del 30 aprile 2003 da AN s.p.a. per l'importo complessivo iniziale a base di appalto di € 30.419.311,00;

i lavori in questione avevano riguardato l'adeguamento alla Sez. III delle norme C.N.R. della sede della Strada Statale n°16 "Adriatica" nel tratto compreso fra le progressive chilometriche 700+000 nel territorio dei Comuni di Cerignola, Stornara ed Orta NO (FG) per un'estensione complessiva di m. 9.200;

l'appalto era stato aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, all'A.T.I. LV
ES s.p.a.( mandataria) ed Impiantistica Civile ed Industriale di RO NI & C, che aveva offerto il ribasso d'asta del 31,24110%;

l'aggiudicazione era avvenuta in data 07/12/2004 per un importo di € 20.183.702,32 oltre
€ 400.000,00 per spese di progettazione esecutiva ed € 1.065.000,00 per oneri di sicurezza;
il contratto definitivo di appalto era stato stipulato in data 01/02/2005;
con un primo ordine di servizio del 24 marzo 2005 prot. n° 7485) la stazione appaltante aveva ordinato all'aggiudicataria di dare immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, da ultimarsi nel termine di novanta giorni;
sennonchè, con nota compartimentale prot. 14826 del 06 giugno 2005, era stata disposta la sospensione dell'attività di progettazione a far data dal 24 maggio 2005;

la ripresa dei lavori era stata invece prevista, con successiva nota compartimentale, a partire dal 10 ottobre 2005;

l'aggiudicataria aveva trasmesso il progetto esecutivo il 07 novembre 2005;
la stazione appaltante aveva tuttavia richiesto ulteriori aggiornamenti del progetto esecutivo trasmessi dall'A.T.I. nelle seguenti date: 16/12/2005, 28/03/2006 e 15/05/2006;
successivamente era emersa la necessità di inserire nell'ambito dei lavori aggiudicati nuove lavorazioni necessarie per la risoluzione dell'interferenza costituita dalle condotte del Consorzio di Bonifica della Capitanata;
ciò aveva comportato un ulteriore aggiornamento della progettazione da cui era scaturita una previsione di maggiori lavori;

l'aggiudicataria aveva comunque trasmesso l'aggiornamento del progetto esecutivo in data
-
26/09/2006;
con dispositivo n° 0048271 del 17 aprile 2007 del Presidente dell'AN era stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 33.809418,15;
con lo stesso dispositivo era stata autorizzata la maggiore spesa di € 4.530.509,57 e l'Ufficio
Contratti di AN era stato autorizzato a stipulare apposito atto aggiuntivo;
con verbale del 14 giugno 2007 ( e dunque oltre due anni dalla stipula del contratto) erano stati consegnati i lavori da concludersi nel termine di 660 giorni e dunque il 03 aprile 2009;
nel corso dei lavori, a seguito di intervenute necessità della stazione appaltante
( a titolo esemplificativo: richieste dell'amministrazione comunale di Cerignola, eventi imprevisti ed imprevedibili ritenuti dalla Direzione Lavori meritevoli di approfondimenti), era stata proposta dalla Direzione Lavori la perizia n°8034 del 06/11/2008 riguardante essenzialmente l'esecuzione di maggiori e svariati lavori( fra cui: integrazioni ed adeguamenti dei collegamenti della viabilità locale alla viabilità di progetto, opere mirate alla eliminazione di alcune interferenze fra le condotte del Consorzio di Bonifica della Capitanata e i lavori principali nelle aree di svincolo, interventi di adeguamento di opere viarie, interventi di adeguamento delle opere di regimentazione idraulica...) con conseguente aumento di spesa di € 3.061.793,62;
tale perizia era stata approvata con dispositivo del Presidente dell'AN del 09/12/2008;
si era dunque provveduto alla stipula di apposito atto aggiuntivo agli stessi patti ed alle stesse condizioni del contratto originario;
nell'ambito dell'atto aggiuntivo si era anche dato atto della intervenuta dichiarazione di fallimento della mandante( impresa impiantistica civile ed industriale di RO NI & C. s.n.c.)
e dell'impegno della società mandataria di provvedere alla esecuzione dei rimanenti lavori in luogo dell'impresa fallita;
successivamente, sempre a fronte delle esigenze della stazione appaltante, assolutamente non imputabili alla aggiudicataria, la Direzione Centrale Nuove Costruzioni, con nota del 19 ottobre 2009, aveva autorizzato la redazione di un'ulteriore perizia di variante tecnica
( finalizzata a garantire l'esigenza, intervenuta nel corso dei lavori, di procedere ad una rivisitazione della viabilità complanare e di predisporre opere di protezione del corpo stradale...);
la stazione appaltante aveva ordinato all'impresa aggiudicataria di effettuare le variazioni oggetto della perizia di variante tecnica con ben 23 ordini di servizio, tutti adempiuti dalla aggiudicataria;
in ragione delle ripetute richieste della stazione appaltante il termine di ultimazione dei lavori era stato così oggetto di diverse proroghe;

i lavori, comunque, erano stati ultimati in data 19 marzo 2010, in tempo utile rispetto a quanto concordato con la stazione appaltante;

in data 08 aprile 2010 era stato redatto il certificato di agibilità dell'opera da parte della Direzione
Lavori e successivamente ( in data 05 maggio 2010) era stata constatata l'ultimazione dei lavori accessori e di finitura;

I lavori erano stati definitivamente collaudati in data 27/01/2011;
all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo definitivo l'impresa aveva confermato alcune riserve precedentemente apposte sul registro di contabilità;
le riserve in questione erano le seguenti: riserva n°2 per un ammontare pari ad € 6.127.026,58: atteneva ai maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante in ragione dell'incremento dei prezzi in relazione a tutte le lavorazioni allibrate dei S.A.L., successivamente alla data di ultimazione dei lavori originariamente prevista
(19/10/2007);
riserva n°9 per un ammontare di € 3.352.670,99: atteneva ai maggiori oneri dovuti all'incremento dei prezzi del petrolio e dei prodotti da esso derivati;
riserva n°11 per un ammontare di € 863.317,28;
atteneva ai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione della segnaletica stradale, non originariamente prevista, delle deviazioni di traffico dovute all'esecuzione, in molte più fasi, dei lavori rispetto all'indicazione di contratto;
riserva n°12 per un ammontare di € 40.692,29: atteneva agli oneri sostenuti per la sostituzione dei tratti di barriere stradali incidentate in conformità all'Ordine di Servizio
n°20 prot. CBA-0007504- P del 02/03/2010;
riserva n°13 per un ammontare pari ad € 32.102,35: atteneva agli oneri sostenuti per l'esecuzione della pavimentazione stradale in aree del lotto affidato ad altra impresa, ed, in particolare, fra le chilometriche 709+200 e 709+500 e per il rifacimento della pavimentazione nel lotto contrattuale di arre ultimate e consegnate al traffico sin dal maggio 2009, usurate a seguito del transito veicolare;
riserva n°14: l'impresa aveva
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