Trib. Catania, sentenza 21/11/2024, n. 5612
TRIB Catania
Sentenza
21 novembre 2024
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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Catania, riguarda la richiesta di cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto nel 1989. La parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione del matrimonio, evidenziando di essere già separata dal coniuge dal 2012 e di non avere figli. Ha inoltre richiesto la conferma delle statuizioni economiche già adottate in sede di separazione, specificando che i coniugi sono economicamente indipendenti. La controparte ha concordato sulla cessazione del matrimonio, ma ha richiesto di non adottare ulteriori statuizioni economiche, ritenendole superflue.
Il giudice, accogliendo la domanda, ha ritenuto provato lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge, evidenziando l'impossibilità di ripristinare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa del tempo trascorso. Ha confermato l'accordo tra le parti, ritenendolo conforme all'ordine pubblico e privo di profili di contrarietà a disposizioni imperative. Infine, ha disposto la compensazione delle spese processuali, ordinando all'ufficiale di stato civile di procedere con l'annotazione della sentenza.
Il giudice, accogliendo la domanda, ha ritenuto provato lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge, evidenziando l'impossibilità di ripristinare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa del tempo trascorso. Ha confermato l'accordo tra le parti, ritenendolo conforme all'ordine pubblico e privo di profili di contrarietà a disposizioni imperative. Infine, ha disposto la compensazione delle spese processuali, ordinando all'ufficiale di stato civile di procedere con l'annotazione della sentenza.
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 6995/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6995/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Catania via G. D'annunzio n. 62, presso lo studio dell'avvocato
CARIOLA MARIA ADRIANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a San Fratello (ME) via Maurolico n. 1, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato MANASSERI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
All'udienza del giorno 23/09/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 07/06/2023, ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 01/04/1989, Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO al N. 24, Parte II, Serie A,
Anno 1989,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6995/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] ad [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Catania via G. D'annunzio n. 62, presso lo studio dell'avvocato
CARIOLA MARIA ADRIANA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato a San Fratello (ME) via Maurolico n. 1, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato MANASSERI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
All'udienza del giorno 23/09/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 07/06/2023, ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 01/04/1989, Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO al N. 24, Parte II, Serie A,
Anno 1989,
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