Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 6960
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa A M B in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 22 ottobre 2024, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12516/2023 R.G.
TRA
, nato a Napoli il 15/01/1959, rappresentato e difeso dall'Avv. N A e Parte_1 dall'Avv. V F ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Napoli alla Via Renato Gomez D'Ayala n. 6.
Ricorrente
E
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
Resistente contumace
OGGETTO: PERSONALE ATA SCUOLA - azione di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durate i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione resistente ai fini della ricostruzione di carriera e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe, premesso:
. che è dipendente del ed è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_2 nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) area A, profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica dal 1/09/2012 ed economica dal 1/09/2013 quale vincitore di concorso per soli titoli;
. che conseguentemente era stato inquadrato nel profilo professionale del collaboratore scolastico
(personale ATA) ai sensi dei CC.CC.NN.LL del Comparto Scuola vigenti e, come si evince dalle buste paga allegate (doc. 2), era stato collocato nella posizione stipendiale 15-20 anni a far data dal 1/05/2023 in base alla quale è tutt'oggi retribuito;
. che attualmente presta servizio come collaboratore scolastico presso l'Istituto Scolastico Serra di
Napoli;
. che antecedentemente alla sua assunzione in ruolo, aveva svolto le stesse mansioni di collaboratore scolastico svolte dal collaboratore scolastico di ruolo presso scuole statali, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con l'amministrazione resistente sin dall'anno scolastico 2005/2006, come si evince dal decreto di ricostruzione di carriera in atti (doc. 1);
. che il servizio non di ruolo effettivamente prestato nei periodi antecedenti la sua immissione in ruolo era stato pari ad anni 6 mesi 10 e giorni 19, ovvero un periodo complessivamente pari alla
sommatoria dei giorni di effettivo servizio resi in ragione dei contratti di lavoro a tempo determinato via via sottoscritti (e non per anni scolastici interi validi come per i docenti);
. che il , per il tramite dell'Istituto competente, in data 9/05/2016, con prot. 417 aveva emesso CP_2 in sul favore il decreto di ricostruzione di carriera (doc. 1) con il quale erano state computate le anzianità di servizio maturate durante la vigenza dei contratti a tempo determinato ai fini della collocazione del medesimo ricorrente nella corrispondente posizione stipendiale e per la futura progressione retributiva;
. che in tale decreto risultava pacificamente che, alla data di assunzione in servizio in ruolo (data di decorrenza dei benefici per il personale ATA) aveva svolto, in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti, un servizio non di ruolo nelle scuole statali, nella stessa mansione, per la durata complessiva di anni 6 mesi 10 e giorni 19;
. che tale anzianità, tuttavia, non era stata valutata nella sua interezza ai fini della progressione di carriera in quanto, il convenuto, in applicazione dei sopra citati criteri, aveva conteggiato CP_1 soltanto i 2/3 dell'anzianità relativa agli anni successivi al quarto, ovvero solo anni 5 mesi 7 e giorni
2;
. che per effetto di tale determinazione, ovvero per effetto della decurtazione di 2/3 dell'anzianità di servizio relativamente agli anni successivi al quarto, alla data dell'1/05/2023, gli era stata attribuita la III posizione stipendiale 15-20 di cui alle tabelle contrattuali vigenti, corrispondente alla anzianità di 15 anni (anche tenendo conto della non cumulabilità dell'anzianità di servizio maturata nell'anno
2013 ex DPR 122/2013);
. che se, invece, l'Amministrazione resistente avesse computato per intero le anzianità maturate durante i periodi di vigenza dei contratti a tempo determinato, avrebbe conseguito la III posizione stipendiale 15-20 alla data dell'1/10/2022, allorquando, cumulando alla anzianità valevole ai fini giuridici ed economici quella valevole ai soli fini economici, ha raggiunto i 15 anni di effettivo servizio, anche tenendo conto della non cumulabilità dell'anzianità di servizio maturata nell'anno
2013 ex DPR 122/2013;
tutto ciò premesso adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentire dichiarare il proprio diritto all'accertamento dell'illegittima esclusione dal computo dell'anzianità di servizio maturata, di tutti gli anni svolti nel ruolo di provenienza, ossia il profilo di collaboratore
amministrativo e successivamente assistente amministrativo e, per l'effetto, dichiararsi il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata nel ruolo di collaboratore amministrativo ed assistente amministrativo in misura integrale, e non nei limiti della c.d. temporizzazione, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, e non corrisposte, condannare la Amministrazione, in virtù dunque della corretta riformulazione della
ricostruzione di carriera e degli elaborati contabili allegati al fascicolo di parte al pagamento dell'importo, a titolo di differenze retributive pari ad euro 772,38 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
La parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Con decreto 253/2024 la causa era, poi, assegnata alla scrivente che all' udienza del 22 ottobre
2024, ritenuta la causa matura per la decisione, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata ed entro tali limiti va accolta.
E' pacifico che è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato Parte_1 nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) area A, profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica dal 1/09/2012 ed economica dal 1/09/2013 quale vincitore di concorso per soli titoli che conseguentemente era stato inquadrato nel profilo professionale del collaboratore scolastico (personale ATA) ai sensi dei CC.CC.NN.LL del
Comparto Scuola vigenti e collocato nella posizione stipendiale 15-20 anni a far data dal 1/05/2023
e che antecedentemente alla sua assunzione in ruolo, aveva svolto le stesse mansioni di collaboratore scolastico svolte dal collaboratore scolastico di ruolo presso scuole statali, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con l'amministrazione resistente sin dall'anno scolastico 2005/2006, come si evince dal decreto di ricostruzione di carriera in atti (doc. 1).
E' altresì pacifico che il servizio non di ruolo effettivamente prestato nei periodi antecedenti la sua immissione in ruolo era stato pari ad anni 6 mesi 10 e giorni 19, ovvero un periodo complessivamente pari alla sommatoria dei giorni di effettivo servizio resi in ragione dei contratti di lavoro a tempo determinato via via sottoscritti (e non per anni scolastici interi validi come per i docenti) e che il , per il tramite dell'Istituto competente, in data 9/05/2016, con prot. 417 CP_2 aveva emesso in sul favore il decreto di ricostruzione di carriera (doc. 1) con il quale erano state computate erroneamente le anzianità di servizio maturate durante la vigenza dei contratti a tempo determinato ai fini della collocazione del medesimo ricorrente nella corrispondente posizione stipendiale e per la futura progressione retributiva in quanto, il aveva conteggiato CP_1 soltanto i 2/3 dell'anzianità relativa agli anni successivi al quarto, ovvero solo anni 5 mesi 7 e giorni
2.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto il riconoscimento integrale del servizio prestato in virtù di reiterati contratti a tempo determinato presso istituzioni scolastiche statali anteriormente alla immissione in ruolo, invocando la disapplicazione di quest'ultima norma in quanto contrastante con il diritto della
Unione Europea.
Al fine di poter esaminare la vicenda, occorre ricostruire, seppur brevemente, la disciplina di legge, succedutasi nel tempo, relativa alle assunzioni a tempo determinato nel settore della scuola.
La norma fondamentale si rinviene, in origine, nell'art. 4 della legge n. 124/1999, tuttora vigente, i cui primi tre commi così recitano:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre
e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
Il successivo quarto comma stabilisce, poi, che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee, di cui ai precedenti commi, si debbano utilizzare le graduatorie permanenti
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