Trib. Messina, sentenza 10/06/2024, n. 1161
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico V T, all'udienza odierna ha pronunciato, in esito allo scambio di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3840/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. F P che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso CP_1
lo studio dell'avv. G M che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
(p.i. ), con sede in Napoli, in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore,
resistente contumace
oggetto: somministrazione di lavoro – trattamento economico – indennità di presenza.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 19 luglio 2022 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di essere stato assunto dalla in forza di successivi Controparte_2
contratti di somministrazione a tempo determinato dal 17 aprile 2017 al 15 novembre 2018, dall'11 aprile 2019 al 15 maggio 2020 e dal 6 al 15 settembre 2021, con qualifica di autista/operatore di esercizio, inquadrato al par. 140 c.c.n.l. autoferrotranvieri per svolgere le proprie mansioni presso
l' , lamentava la mancata corresponsione dell'indennità di Controparte_1
presenza erogata invece agli operatori interni di pari parametro e qualifica, in violazione del principio di parità di condizioni economiche e normative tra lavoratori somministrati e dipendenti di eguale
livello e mansioni dell'utilizzatore, di cui agli artt. 30 c.c.n.l. per le agenzie di somministrazione e 35 Parte d.lgs. n. 81/2015. Precisava che solo in forza del nuovo accordo aziendale del 3 novembre 2020 l' aveva provveduto ad erogargli, per il periodo dal 24 settembre al 3 novembre 2021 e dal 29 novembre
2021 al 16 gennaio 2022, la predetta indennità, nel nuovo ammontare di 250 euro mensili. Chiedeva, pertanto, la condanna in solido delle due società al pagamento in proprio favore della somma di 3.776,76 euro, ovvero di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola scadenza al soddisfo.
Parte Nella resistenza dell' , contumace la sostituita l'udienza del 4 giugno 2024 dal CP_2
deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Preliminarmente occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 30 d.lgs. n. 81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come l'accordo, a tempo determinato o indeterminato, con il quale un'agenzia di somministrazione - autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 - mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per l'intera durata del rapporto, svolgono attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Tale forma contrattuale, già introdotta e disciplinata dagli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 276/2003, realizza dunque una dissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro, che resta in capo all'agenzia di somministrazione e l'effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa da parte del soggetto utilizzatore, che instaura con il lavoratore un mero rapporto di fatto, esercitando su questi i poteri direttivi e di controllo e assumendo la responsabilità nei confronti dei terzi dei danni dallo stesso arrecati nell'esercizio delle sue mansioni (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).
A fronte di tale scissione, il legislatore garantisce in favore del lavoratore somministrato la solidarietà tra somministratore e utilizzatore in relazione al pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali (ex art. 35, comma 2, che fa salvo il diritto di rivalsa del secondo nei confronti del somministratore), nonché il diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle riconosciute ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore (comma 1).
L'art. 35, al richiamato comma 1, sancisce dunque il principio di parità di trattamento, in attuazione dell'art. 5 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, a norma del quale “
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