Trib. Udine, sentenza 03/12/2024, n. 404

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 03/12/2024, n. 404
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 404
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

480/24 cui sono riuniti il 484/24 e il 488/24 R.G. Lav.

TRIBUNALE DI UDINE

VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 03.12.24, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv. Gianluigi
Pezzini in sostituzione dell'Avv. Flaviano De Tina, Maurizio Riommi, DA UC, per parti
Cont ricorrenti e la dott.ssa Rosaria Rizzo per .
L'avv. Gianluigi Pezzini insiste per l'accoglimento dei ricorsi e ribadisce che nessuno dei ricorrenti ha ricevuto la carta docente rispetto alle annualità richieste nei ricorsi e chiede la distrazione delle spese anticipate e non rimborsate.
La dott.ssa Rosaria Rizzo si riporta agli atti.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 480/2024, 484/2024 e 488/2024
Promosse da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv.to Flaviano De Tina, dall'avv.to Maurizio C.F._3
Riommi e dall'avv.to DA UC
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
la dott.ssa Rosaria Rizzo, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
-resistente-
oggetto: carta del docente
sulle seguenti conclusioni di parte
(R.G. n. 480/2024): Parte_1
Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato
con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e
2022/2023 o per il diverso periodo di giustizia - condannare il Controparte_2 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €. 2.000,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino a quello della concreta attribuzione. - in subordine, qualora non fosse possibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il a corrispondere a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno, in sostituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 2.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. - Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n.
37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Preliminarmente disporre la riunione dei procedimenti giudiziari descritti in premessa ai sensi dell'art. 273 cpc:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;

Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
(R.G. n. 484/2024): Parte_2
Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 o per il diverso periodo di giustizia - condannare il all'assegnazione della carta elettronica per Controparte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €. 1.000,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino a quello della concreta attribuzione. - in subordine, qualora non fosse possibile
l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il
a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in sostituzione della carta Controparte_2
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 1.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. -Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Preliminarmente disporre la riunione dei procedimenti giudiziari descritti in premessa ai sensi dell'art. 273 cpc:
Nel merito, in via principale: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese, in particolare per quanto concerne la richiesta di riconoscimento del bonus di 500 euro avanzata dal signor
[...]
per l'a.s. 2022/2023;
Parte_2
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, si chiede che le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
(R.G. n. 488/2024): Parte_3
Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023 o per il diverso periodo di giustizia - condannare il all'assegnazione della carta Controparte_2 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €. 1.500,00
o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino a quello della concreta attribuzione. - in subordine, qualora non fosse possibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in Controparte_2
sostituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 1.500,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. - Con vittoria delle spese e del
compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
Preliminarmente disporre la riunione dei procedimenti giudiziari descritti in premessa ai sensi dell'art. 273 cpc
Nel merito, in via principale: con il favore delle spese, in particolare per quanto concerne la richiesta di riconoscimento del bonus di 500 euro avanzata dalla signora per Parte_3
gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022.;

Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, si chiede che le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati, rispettivamente, in data 12 e 13.06.24 , Parte_1 Parte_2
e deducevano di aver lavorato come docenti in forza di ripetuti Parte_3 contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del
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