Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 71

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025, n. 71
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 71
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Bruno, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti riuniti iscritti al n° 14054 del ruolo generale dell'anno 2020 e n° 6797 del ruolo generale dell'anno 2021 e promossi da:
ME Euro Carni S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore, dott.ssa Mara Palazzini, rappresentato e difeso dall'avv. Pigolotti Giovanni, con studio in Brescia, Via Solferino, n. 28, presso il quale ha eletto domicilio, in forza di procura in atti;

- attore -
contro
LI ER IU e EV ES, rappresentati e difesi dagli avv. Carla Sgarito e
Giacomo Triolo, con studio in Agrigento, Via P. Mattarella, n. 305/I, presso i quali hanno eletto domicilio, in forza di procura in atti;

e
Eredità giacente di LI IL, in persona del Curatore avv. Carlo Foresti, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ducoli, con studio in Darfo Boario Terme (BS), C.so Lepetit n. 43, presso il quale ha eletto domicilio, in forza di procura in atti;

-convenuti-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.


14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.5.2022 le parti in causa hanno precisato, mediante note scritte, le proprie conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ME Euro Carni S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore, dott.ssa Mara Palazzini, ha convenuto in giudizio LI IL e LI ER
IU, chiedendo al Tribunale di revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di donazione a rogito
Notaio Fernandes Mario, n. 42411/16842 rep./racc. del 22.5.2018, trascritto a Brescia il 15.6.2018 ai numeri 26451/16968 r.g. e r.p. con cui LI IL aveva trasferito al figlio LI ER
IU tutti i propri beni immobili;
inoltre l'attore ha chiesto, convenendo in giudizio LI
ER IU e la moglie EV ES, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito Notaio Giammatteo Rizzonelli, nn. 35266/23659 rep./racc. del 18.3.2019, trascritto a Brescia in data 26.3.2019 ai nn. 31783/21021 r.g./r.p., stipulato dai predetti, avente ad oggetto, tra gli atri, gli immobili oggetto di donazione.
Si premette che in data 21.9.2018, con sentenza n. 178/2018, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento di Euro Carni S.r.l. in liquidazione;
la Società era stata posta in liquidazione a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 30.9.2008.
In data 6.11.2020, il ME ha convenuto in giudizio LI IL, quale amministratore e poi liquidatore della Società, promuovendo azione di responsabilità ai sensi degli artt. 146 l.f. e 2394
c.c.
e chiedendo condannarsi il convenuto al pagamento, in favore del ME, della somma di
Euro 840.604,68 o la diversa somma ritenuta dovuta o di giustizia, anche secondo valutazione equitativa. La causa è stata iscritta al n. r.g. 12178/2020.
A seguito di ispezioni ipotecarie e catastali, il ME ha accertato che LI IL, con atto stipulato in data 22.5.2018, n. 42411/16842, Notaio Fernandes Mario, trascritto alla Conservatoria di
Brescia il 15.6.2018 ai numeri 26451/16968 r.g. e r.p., aveva donato al figlio LI ER
IU i beni immobili, siti in Pontoglio (BS), individuati come segue:
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 220 sub 3, cat. A4, vani 4,5, via San Martino n. 29 piano T 1,
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 220 sub 4, cat. A4, vani 2,0, via San Martino n. 55, piano 1;

quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 1, cat. C1, 21 mq, via San Martino n 55, piano T;

14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 2, cat. C1, 20 mq, via San Martino n 55, piano T;

quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 5, cat. A4,
3,5 vani, via San Martino n 55, piano T;

quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 8, cat. A4,
2,5 vani, via San Martino n 55, piano T;

quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 9, cat. A4,
2,5 vani, via San Martino n 55, piano T;

quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 224 sub 10, cat. A4,
2,5 vani, via San Martino n 55, piano 3;

quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 220 sub 5, fg. 5 mapp.
224 sub 13, cat. A4, 2,0 vani, via San Martino n 55, piano T;

quota 11/27 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 217, fg. 5 mapp. 218, fg. 5 mapp. 220 sub 1, cat. C3, mq. 115, via San Martino n 29 piano T;

quota 1/3 del fabbricato censito alla sezione urbana NCT fg. 5 mapp. 644, cat. F1, mq. 90 mq., via Montonale, piano T.
Ritenendone sussistenti i presupposti, il ME ha quindi introdotto il presente giudizio di revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., iscritto al n. r.g. 14054/2020.
Con comparsa di risposa depositata in data 8.3.2021 si sono costituti in giudizio LI IL e
LI ER IU, chiedendo il rigetto delle domande di parte attorea ed evidenziando
l'insussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Successivamente, il ME ha appreso che in data 18.3.2019, LI ER IU e la moglie EV ES avevano costituito fondo patrimoniale nel quale il primo aveva conferito, tra le altre, le unità immobiliari, site in Pontoglio (BS), al medesimo pervenute dal padre LI IL, in forza dell'atto di donazione stipulato in data 22.5.2018.
Il ME, quindi, con atto di citazione notificato in data 31.5.2021, ha convenuto in giudizio
LI ER IU e EV ES, al fine di sentir dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art.
2901 c.c.
, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a rogito Notaio Giammatteo Rizzonelli, nn.
35266/23659 rep./racc. del 18.3.2019, trascritto a Brescia in data 26.3.2019 ai nn. 31783/21021
r.g./r.p., con il quale LI ER IU aveva conferito in fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c., i beni immobili ricevuti in donazione dal padre.
La causa è stata iscritta al n. r.g. 6797/2021.
In data 21.10.2021, è stata disposta la riunione delle cause.
14054/2020 R.G.
6797/2021 R.G.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.11.2021, si sono costituiti LI ER IU
e la moglie EV ES, i quali hanno contestato la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c.
e hanno quindi chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. e successivamente rimessa sul ruolo onde ottenere chiarimenti e tentare all'esito la conciliazione della lite.
Nelle more del processo, LI IL è deceduto e all'udienza del 4.5.2023 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo. L'attore ha depositato ricorso in riassunzione in data 29.6.2023
e il Giudice ha fissato l'udienza del 14.12.2023, assegnando termine per la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto ai convenuti.
I convenuti LI ER IU e EV ES hanno depositato comparsa di costituzione e risposta in riassunzione in data 27.11.2023, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi.
Stante la rinuncia all'eredità da parte degli eredi, il ricorso in riassunzione è stato notificato all'eredità giacente di LI IL, in persona del Curatore, che si è costituito con comparsa di costituzione
e risposta del 11.4.2024, riportandosi alle difese e alle conclusioni svolte dai precedenti difensori.
***
Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione inerente la costituzione tardiva dei convenuti LI
ER IU e EV ES, sollevata da parte attrice con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Si rileva che i convenuti, nonostante la regolarità della notificazione, si sono costituiti tardivamente.
Infatti, la prima udienza di trattazione era fissata per il 18 novembre 2021 con termine per la costituzione sino a venti giorni prima;
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