Trib. Foggia, sentenza 13/02/2024, n. 851
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 13.02.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter, deposita la seguente
SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6625/2020 R.G.L., vertente
TRA
MA NN, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonella Spicciariello
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti Angela Maria Marsico e Domenico
Longo)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2020, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato come bracciante agricola nell'anno 2017, per n. 103 giornate, da gennaio ad agosto, alle dipendenze dell'azienda agricola “AR AN e di essersi occupata della raccolta di broccoletti ed asparagi, della preparazione del terreno per la carciofaia e del trapianto dei bulbi dei carciofi, ha esposto di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi OTD relativi alla suddetta annualità, dolendosi dell'operato dell'INPS laddove ha provveduto alla cancellazione totale di tali giornate dagli elenchi anagrafici con la pubblicazione del VI elenco di variazione del Comune di Cerignola.
La ricorrente ha aggiunto di aver proposto ricorso amministrativo alla Commissione CISOA avverso il suddetto provvedimento di cancellazione, senza ricevere alcun riscontro.
1
Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare che la ricorrente Sig.ra
AM NN ha svolto, nel corso nel corso del 2017, le giornate lavorative di cui alla premessa, pari a 103, come dipendente dell'azienda “AR AN, in qualità di bracciante agricola e, che ha per questo diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici nominativi comunali dei lavoratori agricoli con la indicazione numerica delle giornate lavorative svolte;
-condannare
l'I.N.P.S., in persona del legale rapp. p.t. al pagamento delle competenze di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è tempestivamente costituito l'INPS, il quale ha contestato la fondatezza delle domande attoree, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto, con la condanna di parte ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, nonché quella depositata dall'INPS ex art. 421 c.p.c. ed ammessa la sola prova testimoniale chiesta dall'odierna ricorrente, la causa è stata rinviata all'udienza del 28.03.2023 per l'escussione dei testi AR ON e JA AG
DO.
A seguito dell'espletamento della prova testimoniale, la causa è pervenuta per la discussione all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Dopo l'udienza del 13.02.2024, acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. - Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a
2
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Ciò posto deve rilevarsi che nella fattispecie in esame la ricorrente ha inteso fornire la prova del rapporto posto a fondamento del diritto all'iscrizione mediante l'espletamento di prova testimoniale
e mediante produzione documentale (nella specie: buste paga e modelli D-Mag).
I testi escussi, AR ON e JA AG DO, hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente.
Dal canto suo l'Inps ha depositato il verbale ispettivo n. 2018004675/DDL, redatto in data
18.11.2019, riferito al periodo compreso dal 01.01.2012 al 31.12.2018 (e, quindi, alla annualità dedotta nel presente giudizio) e relativo all'azienda agricola “AR ON”.
Tale verbale ispettivo è stato già valutato da questo Tribunale in persona di altro Magistrato in senso sfavorevole ai lavoratori: a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti (si veda la sent. n.
3615/2023 - giudice est. dott.ssa Angela Vitarelli).
Da tale verbale ispettivo, posto a fondamento dei disconoscimenti oggetto del presente giudizio, emergono plurimi segnali di allarme che inducono a ritenere fittizi molti dei rapporti denunciati dall'azienda oggetto di attività ispettiva all'Inps, ivi inclusi quelli sottoposti ad odierno scrutinio.
In particolare, da tale verbale, il cui contenuto è stato richiamato dall'Inps nella memoria di costituzione, risulta quanto segue:
3
PRIMO ACCESSO ISPETTIVO:
In data 20.04.2018 i funzionari di vigilanza notificavano il verbale di primo accesso ispettivo relativo all'impresa agricola CARUSO ANTONIO, presso lo studio professionale accreditato presso gli istituti previdenziali come consulente della ditta ispezionata.
In pari data e nel medesimo provvedimento veniva altresì richiesta la documentazione strumentale alla definizione dell'accertamento in corso.
FASE ISTRUTTORIA:
L'impresa risulta iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore, sub specie di coltivatore diretto, nella sezione speciale del registro Imprese della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato di Foggia col numero FG – 1997-507627, a far data dal 17.06.1997.
L'attività dichiarata come prevalente è “coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi” (codice Ateco
01.11.4);
non sono indicate attività secondarie.
La ditta de qua, dal punto di vista previdenziale, ha un inquadramento nel settore agricolo.
Negli anni oggetto della presente verifica (2012- 2018) l'impresa risulta aver assunto un numero di lavoratori subordinati da un minimo di 10 ad un massimo di 35.
Per quanto concerne la documentazione strumentale alla definizione dell'accertamento, al netto di quanto richiesto dagli ispettori e quanto prodotto dalla ditta, si dava atto che quella visionata è la seguente:
- L.u.l. relativo al periodo che va dall'aprile 2013 al dicembre 2018;
- fatturazione acquisti e vendite anni dal 2013 al 2018;
- fascicolo aziendale (schede di validazione) AGEA anni dal 2014 al 2018;
- n. 3 denunce aziendali trasmesse dall'impresa all'INPS anni 2013 e 2017;
- provvedimento giudiziario di affidamento in prova a Servizio Sociale ex art. 47 o.p. del dipendente
LZ LE, con conseguente ammissione all'attività lavorativa presso l'azienda AR.
Non è stata mai prodotta, invece, seppur richiesta, la seguente documentazione:
- delega al professionista ex art. 40, comma1, D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008;
- modelli Dmag anno 2019 (dal 1° al 3° trimestre), essendo già scaduti i relativi termini di presentazione.
L'attività istruttoria dei verbalizzanti è consistita altresì nella consultazione degli archivi informatici dell'Inps e di quelli di cui lo stesso ha disponibilità (Agenzia delle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 13.02.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter, deposita la seguente
SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6625/2020 R.G.L., vertente
TRA
MA NN, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonella Spicciariello
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti Angela Maria Marsico e Domenico
Longo)
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi degli operai braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2020, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato come bracciante agricola nell'anno 2017, per n. 103 giornate, da gennaio ad agosto, alle dipendenze dell'azienda agricola “AR AN e di essersi occupata della raccolta di broccoletti ed asparagi, della preparazione del terreno per la carciofaia e del trapianto dei bulbi dei carciofi, ha esposto di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi OTD relativi alla suddetta annualità, dolendosi dell'operato dell'INPS laddove ha provveduto alla cancellazione totale di tali giornate dagli elenchi anagrafici con la pubblicazione del VI elenco di variazione del Comune di Cerignola.
La ricorrente ha aggiunto di aver proposto ricorso amministrativo alla Commissione CISOA avverso il suddetto provvedimento di cancellazione, senza ricevere alcun riscontro.
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Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare che la ricorrente Sig.ra
AM NN ha svolto, nel corso nel corso del 2017, le giornate lavorative di cui alla premessa, pari a 103, come dipendente dell'azienda “AR AN, in qualità di bracciante agricola e, che ha per questo diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici nominativi comunali dei lavoratori agricoli con la indicazione numerica delle giornate lavorative svolte;
-condannare
l'I.N.P.S., in persona del legale rapp. p.t. al pagamento delle competenze di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è tempestivamente costituito l'INPS, il quale ha contestato la fondatezza delle domande attoree, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto, con la condanna di parte ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, nonché quella depositata dall'INPS ex art. 421 c.p.c. ed ammessa la sola prova testimoniale chiesta dall'odierna ricorrente, la causa è stata rinviata all'udienza del 28.03.2023 per l'escussione dei testi AR ON e JA AG
DO.
A seguito dell'espletamento della prova testimoniale, la causa è pervenuta per la discussione all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Dopo l'udienza del 13.02.2024, acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
*****
1. - Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento);
2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a
2
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Ciò posto deve rilevarsi che nella fattispecie in esame la ricorrente ha inteso fornire la prova del rapporto posto a fondamento del diritto all'iscrizione mediante l'espletamento di prova testimoniale
e mediante produzione documentale (nella specie: buste paga e modelli D-Mag).
I testi escussi, AR ON e JA AG DO, hanno confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente.
Dal canto suo l'Inps ha depositato il verbale ispettivo n. 2018004675/DDL, redatto in data
18.11.2019, riferito al periodo compreso dal 01.01.2012 al 31.12.2018 (e, quindi, alla annualità dedotta nel presente giudizio) e relativo all'azienda agricola “AR ON”.
Tale verbale ispettivo è stato già valutato da questo Tribunale in persona di altro Magistrato in senso sfavorevole ai lavoratori: a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti (si veda la sent. n.
3615/2023 - giudice est. dott.ssa Angela Vitarelli).
Da tale verbale ispettivo, posto a fondamento dei disconoscimenti oggetto del presente giudizio, emergono plurimi segnali di allarme che inducono a ritenere fittizi molti dei rapporti denunciati dall'azienda oggetto di attività ispettiva all'Inps, ivi inclusi quelli sottoposti ad odierno scrutinio.
In particolare, da tale verbale, il cui contenuto è stato richiamato dall'Inps nella memoria di costituzione, risulta quanto segue:
3
PRIMO ACCESSO ISPETTIVO:
In data 20.04.2018 i funzionari di vigilanza notificavano il verbale di primo accesso ispettivo relativo all'impresa agricola CARUSO ANTONIO, presso lo studio professionale accreditato presso gli istituti previdenziali come consulente della ditta ispezionata.
In pari data e nel medesimo provvedimento veniva altresì richiesta la documentazione strumentale alla definizione dell'accertamento in corso.
FASE ISTRUTTORIA:
L'impresa risulta iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore, sub specie di coltivatore diretto, nella sezione speciale del registro Imprese della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato di Foggia col numero FG – 1997-507627, a far data dal 17.06.1997.
L'attività dichiarata come prevalente è “coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi” (codice Ateco
01.11.4);
non sono indicate attività secondarie.
La ditta de qua, dal punto di vista previdenziale, ha un inquadramento nel settore agricolo.
Negli anni oggetto della presente verifica (2012- 2018) l'impresa risulta aver assunto un numero di lavoratori subordinati da un minimo di 10 ad un massimo di 35.
Per quanto concerne la documentazione strumentale alla definizione dell'accertamento, al netto di quanto richiesto dagli ispettori e quanto prodotto dalla ditta, si dava atto che quella visionata è la seguente:
- L.u.l. relativo al periodo che va dall'aprile 2013 al dicembre 2018;
- fatturazione acquisti e vendite anni dal 2013 al 2018;
- fascicolo aziendale (schede di validazione) AGEA anni dal 2014 al 2018;
- n. 3 denunce aziendali trasmesse dall'impresa all'INPS anni 2013 e 2017;
- provvedimento giudiziario di affidamento in prova a Servizio Sociale ex art. 47 o.p. del dipendente
LZ LE, con conseguente ammissione all'attività lavorativa presso l'azienda AR.
Non è stata mai prodotta, invece, seppur richiesta, la seguente documentazione:
- delega al professionista ex art. 40, comma1, D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008;
- modelli Dmag anno 2019 (dal 1° al 3° trimestre), essendo già scaduti i relativi termini di presentazione.
L'attività istruttoria dei verbalizzanti è consistita altresì nella consultazione degli archivi informatici dell'Inps e di quelli di cui lo stesso ha disponibilità (Agenzia delle
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